Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11541 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 30/04/2021), n.11541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5685/2019 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli

avvocati MASSIMO CORNACCHIONE e ROCCO BARBATO, giusta procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3122/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2021 dal Pres. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che K.I. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia ha respinto l’appello proposto con citazione avverso l’ordinanza emessa in data 14.6.207 dal Tribunale di Venezia in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della

Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria;

che il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

che, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 27922 del 2020, ha rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dell’Interno, per via telematica, ad indirizzo PEC estratto dall’elenco IPA;

che, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, comma 1, “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”;

che in base al successivo art. 11 “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”;

che Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-ter, conv. con modif. in L. 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19 e modificato, nella versione applicabile ratione temporis, dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. a), conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 114, definisce quali sono i pubblici elenchi “ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile”; che nella specie, la notificazione del ricorso era stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultante dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter (in particolare: il registro IPA), al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018); che, pertanto, essendo ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata, la Corte ha ordinato il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al Ministero dell’Interno, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviato la causa a nuovo ruolo;

che, in data 11 ottobre 2020, il procuratore speciale del ricorrente, avv. Riccardo VALLINI VACCARI, ha fatto pervenire, a mezzo PEC, con firma digitale dell’incaricato, rinuncia al ricorso per cassazione, senza aver provveduto al rinnovo della notificazione del ricorso alla parte intimata;

che i difensori ritualmente avvisati nulla hanno osservato.

Considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 1, Ordinanza n. 32068 del 2018), cui va data continuità anche in questa sede a fini di consolidamento delle regole processuali da chiunque osservabili nel nostro sistema delle impugnazioni, alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand’anche consti una causa di inammissibilità dell’impugnazione;

che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, senza che occorra provvedere sulle spese, per evid- ti ragioni.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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