Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11541 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11541
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.L. rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
ricorso, dall’Avv. Greco Vincenzo, nel cui studio, in Roma, via
Federico Cesi, 21 e’ elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;
– intimata –
AVVERSO la sentenza n. 159/02/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Ancona – Sezione n. 02, in data 27/11/2006, depositata
l’11 dicembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
25 marzo 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
E’ Presente il P.M. Dott. VELARDI Maurizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 2883/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 159/02/2006, pronunziata dalla CTR di Ancona Sezione n. 02 il 27-11-2006 e DEPOSITATA l’il dicembre 2006. Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio – rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3.
Il mezzo si conclude con la formulazione di un corrispondente quesito di diritto, inerente la rilevanza impositiva ai fini IRAP degli elementi indice riscontrabili nel caso concreto.
2 – Al prospettato quesito puo’ rispondersi, sia richiamando quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato il principio secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).
2 bis – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, nella considerazione che l’imposta torni applicabile per il mero fatto che l’attivita’ risulti svolta con regolarita’, sistematicita’, ripetitivita’ di atti coordinati e finalizzati al conseguimento di un valore aggiunto e, quindi, di un reddito, prescindende dall’indagine in ordine alla sussistenza nel caso in specie degli elementi indice dell’autonoma organizzazione e, quindi, omettendo di esaminare e valutare i dati desumibili dalla documentazione fiscale in atti.
3 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, perche’, in applicazione dei richiamati principi, proceda al riesame e, quindi, decida nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimita’;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per la decisione nel merito e sulle spese, ad altra sezione della CTR delle Marche.
Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010