Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11541 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20738/2011 proposto da:

P.V.G., (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l., elettivamente

domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n. 113, presso l’avvocato

Lollini Susanna, rappresentato e difeso dagli avvocati Brini

Giuseppe, Corradini Silvia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore fallimentare

Dott. M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via L.

Bissolati n. 76, presso l’avvocato Spinelli Giordano Tommaso,

rappresentato e difeso dall’avvocato Galletti Danilo, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

20/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/03/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso l’ordinanza con la quale la corte d’appello di Bologna ha dichiarato improcedibile il reclamo proposto dalla medesima società, ai sensi della L. Fall., art. 18, nei riguardi della sentenza dichiarativa del fallimento emessa dal tribunale di Bologna in data 154-2011, per non essere stato il reclamo notificato entro il termine appositamente stabilito;

secondo la corte d’appello il decreto presidenziale di fissazione d’udienza era stato comunicato il 1-6-2011 al numero di fax a quel fine indicato dalla stessa reclamante, e la proroga del termine di notificazione, benchè ordinatorio, non poteva essere disposta dopo il suo infruttuoso decorso;

la curatela resiste con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la ricorrente denunzia: (1) col primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c., giacchè non potevasi avere certezza di avvenuta ricezione della comunicazione di cancelleria attraverso la mera allegazione della ricevuta di trasmissione del fax, occorrendo invece la sottoscrizione del destinatario; (2) col secondo motivo, il vizio di motivazione a proposito del rigetto dell’istanza di concessione di un nuovo termine per provvedere alla notifica del ricorso ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 6 e comunque la violazione o falsa applicazione degli artt. 153, 154 e 331 c.p.c., in quanto la corte d’appello, indipendentemente dalla regolarità della comunicazione di cancelleria del decreto di fissazione di udienza, avrebbe dovuto differire la comparizione delle parti ad altra udienza per assicurare il contraddittorio con tutte le parti interessate, essendo i soggetti del procedimento prefallimentare litisconsorti necessari del giudizio di reclamo;

il primo motivo è infondato poichè, in presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax, ai sensi dell’art. 136 c.p.c., comma 3, l’attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario deduca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento (cfr. Cass. n. 5168-12);

il secondo motivo è egualmente infondato, per la seguente ragione;

nei giudizi in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato la L. Fall., art. 18, denominando l’impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento come “reclamo”, in luogo del precedente “appello”, questo mezzo, in coerenza con la natura camerale dell’intero procedimento, è caratterizzato da specialità rispetto alle previsioni dettate in tema di appello dal codice di rito (v. Cass. n. 8227-12), ma resta pur sempre partecipe della natura impugnatoria;

al procedimento vanno applicate direttamente le norme sul reclamo dettate dalla L. Fall., art. 18, tra le quali non figura, in effetti, alcuna sanzione per l’ipotesi in cui sia del tutto mancata la notificazione dell’atto e del decreto di fissazione di udienza alle controparti nel termine all’uopo stabilito dal quinto comma della disposizione;

in sostanza la norma non chiarisce cosa accade nell’ipotesi in cui il ricorso e il decreto presidenziale non siano notificati affatto nei dieci giorni dalla comunicazione;

questa Corte tuttavia ha affermato che, in tema di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, va disattesa l’istanza con cui l’appellante, che non abbia notificato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel termine ordinatorio L. Fall., ex art. 18, comma 4, ne chieda, successivamente al suo decorso e senza allegare alcuna causa di giustificazione, uno nuovo per provvedervi, ostando a tale concessione l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 154 c.p.c., che, in ipotesi di impugnazione e sulla scorta dei principi sottesi all’art. 111 Cost., comma 2, deve tenere conto della legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente definito e ragionevolmente breve, del provvedimento giudiziario già emesso (v. Cass. n. 15146-15);

l’orientamento si basa sulla considerazione che, mentre la nullità della notifica, a fronte della tempestività del ricorso, consente la sanatoria mediante rinnovazione, ciò non è dato ove la notifica sia mancata del tutto, rilevando in tal caso il complesso di principi enucleati nella materia processualmente affine del rito lavoristico, quanto alla distinzione di funzionalità tra il deposito del ricorso e la successiva sua notificazione assieme al decreto di fissazione di udienza;

ora, è da tener presente che la riforma della legge fallimentare conseguente al decreto correttivo ha introdotto una specifica articolazione del giudizio di reclamo praticamente disegnata sulla L. Fall., art. 26, a sua volta strutturato sul modello del rito del lavoro;

nel processo del lavoro è tuttora prevalente l’orientamento per cui l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice – appunto alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo – di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere a una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U n. 20604-08);

il principio risponde all’interesse alla celerità dello specifico processo, nel quale si concretizza la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, del provvedimento giudiziario già emesso;

esso è considerato estensibile alla materia del reclamo fallimentare stante che pure in questa si registra la rilevanza dell’aspettativa legittima della controparte, oltre che il connotato di urgenza insito nell’essere la vicenda processuale attinente allo stato e alla capacità delle persone (così Cass. n. 15146-15); cosicchè non è avversato, in sè, da quanto le stesse sezioni unite hanno affermato in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo;

in quella materia le sezioni unite hanno precisato che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge, e, conseguentemente, che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (cfr. Cass. Sez. U. n. 5700-14);

l’elemento di discontinuità tra le fattispecie è costituito dalla differente natura del procedimento per equa riparazione da irragionevole durata del processo nel sistema originario disegnato dalla L. n. 89 del 2001, preso in esame dalla citata sentenza n. 570014, che non presenta i caratteri propri nè del processo di appello nel rito del lavoro, nè – per quanto qui rileva – dei processi di reclamo fallimentare: processi che possiedono natura impugnatoria a struttura bifasica e che sono caratterizzati da una fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, produttiva di effetti suscettibili tuttavia di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius;

la sottolineatura di codesto peculiare carattere del processo di reclamo di cui alla L. Fall., art. 18, volge a dare continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 15146-15, ma con una non secondaria precisazione;

invero il principio di ragionevole durata del processo (di ogni processo) non può essere enfatizzato come unico o anche solo come primario elemento di riferimento dell’esegesi delle norme processuali; esso implica, sul piano applicativo, che deve essere in generale privilegiata l’opzione interpretativa contraria a ogni inutile appesantimento del giudizio;

resta fermo che se è vero che il principio di ragionevole durata è insito nell’alveo del giusto processo, è anche vero che il principio del giusto processo (art. 6 della CEDU) non si esplicita nella sola ragionevole durata; e che in tanto il processo è “giusto” in quanto impone il perseguimento di valori altrettanto (se non più) rilevanti di quello attinente alla durata, valori volti a dargli sostanza di processo equo, come il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto al giudizio e alla pronuncia;

laddove venga in esame la questione dell’omessa osservanza di un termine, che sia previsto in correlazione con la rilevanza dell’aspettativa della controparte alla stabilizzazione del provvedimento per la presenza di situazioni processuali caratterizzate da urgenza, come certamente è nel caso della dichiarazione di fallimento (e v. del resto l’art. 92 ord. giud.), il bilanciamento delle distinte esigenze può trovare base nel principio di autoresponsabilità; il quale principio impone alla parte, che sia incorsa nell’omissione giuridicamente rilevante, di esplicitare per lo meno le ragioni che le hanno impedito di dar corso all’incombente processuale nel termine dalla legge previsto a tutela delle riferite esigenze;

altrimenti il rispetto o meno del termine – ordinatorio certo, ma comunque dettato da finalità giuridicamente rilevanti – sarebbe intollerabilmente rimesso all’arbitrio della parte, nonostante le riferite caratteristiche del processo;

nel caso specifico il ricorso non soddisfa il fine di specificità, non risultando che siano state indicate concrete e pertinenti ragioni a fondamento dell’istanza di concessione di un nuovo termine di notificazione dopo quello infruttuosamente decorso;

ciò è dirimente per disattendere il motivo;

invero, non essendosi provveduto affatto alla notifica del ricorso e del decreto, a niente serve discorrere di integrazione del contraddittorio, in quanto l’integrazione suppone che il contraddittorio si sia comunque costituito nei riguardi di almeno uno dei legittimati (v. implicitamente Cass. n. 3071-11), cosa che nella specie è esclusa; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del consigliere Terrusi (est.), il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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