Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11541 del 06/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26555/2014 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso

Esattoriale e procuratore speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA

MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato FLAVIO BELELLI

giusta procura speciale per atto Notaio Marco De Luca

dell’8/07/2014, rep. n. 39.354 allegata in atti;

– ricorrente –

contro

ARC SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 581/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 16/12/2013, depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Bologna, respingendo l’appello della Concessionaria –

appello proposto contro la sentenza n. 125/07/2010 della CTP di Parma che aveva già accolto il ricorso della parte contribuente “ARC srl” relativo a cartelle di pagamento per IVA-IRAP anno 2005 – ha dichiarato nullo il provvedimento in questione per vizio di notifica dello stesso.

La CTR – dopo avere evidenziato che già la CTP aveva accolto il ricorso sul presupposto dell’omesso “riporto, sul frontespizio della copia dell’atto notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., della relata di notifica”, così come imposto dall’art. 148 c.p.c. – ha motivato la propria decisione nel senso che, avendo la contribuente proposto il ricorso di impugnazione della cartella oltre i termini processuali e sollevando espressamente la eccezione della carenza della relata di notifica nella copia a lei consegnata (senza venire rimessa in termini da parte del primo giudice), la notifica doveva considerarsi non regolarizzata e perciò stesso inesistente.

La Concessionaria “Equitalia Centro spa” ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Ed invero, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione di una molteplicità di norme, tra le quali anche del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito abbia ritenuto che il difetto della trascrizione della relata sulla copia dell’atto destinata alla parte contribuente costituisca vizio esiziale del procedimento di notificazione e perciò stesso della cartella oggetto di notificazione.

La censura appare fondate e da accogliersi.

Con ribadito insegnamento, codesta Corte ha ritenuto che: “L’omessa apposizione, da parte dell’ufficiale giudiziario, della relazione di notificazione anche sulla copia consegnata al destinatario, integra, in mancanza di contestazioni circa l’effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, una mera irregolarità, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e non difettando un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell’interessato la “vocatio in jus” per il tramite indefettibile dell’ufficiale giudiziario” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15327 del 04/07/2014; conferma Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2527 del 07/02/2006).

Alla luce del predetto principio, perfettamente aderente alla fattispecie di causa, non resta che ritenere che (in ragione del primo motivo; assorbito il secondo) la pronuncia impugnata dovrà essere cassata, con rimessione della lite al giudice del merito, onde rinnovi l’apprezzamento del gravame alla luce del corretto principio di diritto dianzi richiamato.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 ottobre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA