Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11540 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 30/04/2021), n.11540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21522/2020 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Cunfida 16 presso

lo studio dell’avvocato Visentin Maria che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1618/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

K.A. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Roma depositata il 3 marzo 2020, che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, mancando l’esposizione dei fatti di causa a premessa dei motivi di ricorso;

questa Corte ha già chiarito che per soddisfare il requisito imposto dalla citata norma il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, “i fatti di causa”, da cui devono risultare le pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati a esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (v. Cass. n. 24432-20 e altre conf.);

nella concreta fattispecie la difesa del ricorrente si è limitata alla anodina affermazione di avvenuta proposizione di un ricorso contro la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, senza alcuna indicazione di fatti;

dopodichè ha menzionato l’ovvia sequenza: (a) dell’avvenuta reiezione del ricorso da parte del giudice di primo grado, (b) dell’avvenuta proposizione di un appello in ordine alla situazione di sicurezza interna del Ghana, (c) dell’avvenuto rigetto dell’appello medesimo;

è di solare evidenza che ciò non soddisfa l’onere processuale suddetto, poichè i fatti posti a fondamento della domanda (e poi dell’appello) non sono menzionati affatto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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