Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11540 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

R.S. rappresentato e difeso, giusta delega a margine del

controricorso, dall’Avv. Belletti aldo, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Baiamonti, 4 presso lo studio dell’Avv. Roberto De Angelis;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 341/63/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 63, in data

14/11/2006, depositata il 05 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Sentito, pure, l’Avv. Roberto De Angelis, per delega del difensore;

Presente il P.M. Dott. VELARDI Maurizio, che non ha mosso

osservazioni.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 2728/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 341-63-2006, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione Staccata di Brescia n. 63 il 14-11-2006 e DEPOSITATA il 05 dicembre 2006.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto su richiesta rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, nonche’ per omessa motivazione su punto controverso e decisivo. A conclusione del primo mezzo, viene formulato corrispondente quesito di diritto inerente la rilevanza impositiva, ai fini IRAP, degli elementi indice riscontrati nella fattispecie.

2 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

3 – Al prospettato quesito ed alla collegata censura per vizio della motivazione, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, “denunziabile in sede di legittimita’, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, anzitutto, per essere pervenuta alle rassegnate conclusioni, sulla base dell’erronea affermazione che i presupposti impositivi IRAP si realizzano in presenza di una struttura organizzativa che per mezzi e persone e’ in grado di operare e produrre ricchezza imponibile indipendentemente dalla presenza e dall’attivita’ del professionista e, quindi, che non ricorrono allorquando tale struttura, ancor quando si avvalga di beni strumentali e di personale dipendente e/o di collaboratori, non possa funzionare senza l’apporto del professionista; di poi perche’ alla stregua di tale erronea asserzione ha omesso di esaminare e valutare la concreta rilevanza degli elementi – indice dell’autonoma organizzazione desumibili dagli atti.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato, in particolare, che le argomentazioni svolte nel controricorso non incrinano la fondatezza delle considerazioni svolte nella relazione e che il Collegio condivide;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, perche’, in applicazione dei richiamati principi, proceda al riesame e, quindi, decida nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimita’;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per la decisione nel merito e sulle spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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