Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11540 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19154/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.n.c. (c.f. (OMISSIS)), in persona dei soci

amministratori, nonchè per i soci illimitatamente responsabili

A.F., A.M. e A.R., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Premuda n.2, presso l’avvocato Allegra

Sabrina, rappresentati e difesi dall’avvocato Minnucci Maurizio,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L. Design S.p.a., Fallimento (OMISSIS), nonchè dei soci

illimitatamente responsabili A.F., A.M. e

A.R., Polis Manifatture Ceramiche S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 460/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/03/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto che la

Corte rigetti il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

in conseguenza della revoca dell’ammissione al concordato preventivo, il tribunale di Fermo dichiarava il fallimento della V.A.M. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili A.M., F. e R.;

il reclamo della società fallita e dei soci in proprio veniva rigettato dalla corte d’appello di Ancona, la quale, a sostegno della decisione, evidenziava i seguenti fatti:

– la proposta concordataria era stata basata sulla cessione del magazzino alla società di nuova costituzione Edilizia Vecchi s.r.L., in forza della condizione, centrale e determinante, che il pagamento del prezzo delle singole cessioni avvenisse “entro il terzo mese successivo (…) di ogni consegna materiale”, dietro presentazione di regolare fattura, “sulla base del corrispettivo dei singoli beni consegnati/ceduti, come indicato nella relazione di stima”;

– dopo la stipula dell’accordo la proponente aveva invece sistematicamente violato la condizione detta, atteso che il pagamento dei beni ceduti era avvenuto non in contanti o con mezzi normali, ma attraverso la cessione di cambiali tratte non accettate dal debitore ceduto, emesse a fronte di crediti vantati dall’acquirente nei confronti di propri clienti, con consequenziale ricaduta sulla procedura dell’alea di non incassare alcunchè;

– ciò aveva costituito “inosservanza delle previsioni stabilite nel piano concordatario, in pregiudizio dei creditori”, in quanto aveva impedito che venissero messe a disposizione della società le risorse preventivate nel piano, nei termini indicati;

– in ogni caso la reiterata accettazione delle menzionate modalità di pagamento, nonostante le diffide inviate dal commissario giudiziale, aveva costituito atto di straordinaria amministrazione non autorizzato ai sensi dell’art. 167 L. Fall. e, comunque, atto di frode rilevante ai sensi dell’art. 173, comma 3, stessa legge;

la società e i soci hanno quindi proposto ricorso per cassazione nei riguardi della sentenza emessa ai sensi dell’art. 18 L. Fall., deducendo un unico motivo;

gli intimati non hanno svolto difese e il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che:

l’unico motivo dedotto attiene al profilo della configurabilità o meno, come atto di straordinaria amministrazione suscettivo di necessaria previa autorizzazione (art. 167 L. Fall.), ovvero come atto di frode (art. 173 L. Fall.), della cessione di beni da parte dell’imprenditore ammesso al concordato preventivo a condizioni di pagamento diverse da quelle indicate nella proposta;

nel sostenere la tesi negativa i ricorrenti censurano la sentenza per violazione o falsa applicazione delle citate norme, in quanto gli atti in questione non erano a loro dire idonei a compromettere la convenienza del concordato e a mettere a rischio le aspettative di soddisfacimento dei creditori, essendo stati compiuti al distinto fine di mantenere integri i valori aziendali e di salvaguardare le aspettative suddette nel normale esercizio dell’attività;

il motivo è da questo punto di vista inammissibile perchè, sotto spoglie di violazione in iure, appare diretto a censurare l’accertamento di fatto posto a base della decisione impugnata;

la corte d’appello ha esplicitamente affermato che la modalità di pagamento infine dalla proponente accettata aveva costituito “inosservanza delle previsioni stabilite nel piano concordatario, in pregiudizio dei creditori”: a fronte di quanto previsto nella proposta, quella modalità aveva “impedito che venisse messo a disposizione della società in concordato, nei termini indicati, il contante preventivato nel piano”, il quale piano era fondato “quasi esclusivamente sull’esecuzione degli accordi con la Edilizia Vecchi s.r.l. nei termini di cui sopra”;

in sostanza, secondo la ricostruzione operata dal giudice del merito, la proponente aveva dato corso a una modalità di realizzazione del magazzino tale da trasferire sul ceto creditorio alcuni rischi non preventivati, e tra questi soprattutto il rischio di solvibilità del cessionario;

così caratterizzata, la condotta della proponente integrava l’atto di frode di cui all’art. 173 L. Fall., e tanto è sufficiente a rigettare il ricorso, a prescindere da ogni questione in ordine al difetto di autorizzazione rispetto agli atti di straordinaria amministrazione (art. 167 L. Fall.) tra i quali non rientra, ben vero, l’accettazione di una modalità di pagamento;

invero gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione; situazioni inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza e integrale rilevanza, a fronte di una precedente inadeguata rappresentazione;

il requisito soggettivo è rappresentato dalla sola volontarietà della condotta, di cui non è invece necessaria la dolosa preordinazione (v. Cass. n. 17191-14; Cass. n. 9050-14);

per quanto emerge dall’impugnata sentenza, la prescelta modalità di realizzazione del magazzino era stata non soltanto idonea a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori per il fatto di non determinare l’acquisizione di utilità economiche immediate e reali, ma aveva avuto l’effetto di far ricadere sulla procedura il rischio di non incassare in effetti alcuna somma nei tempi stabiliti come necessari alla realizzazione del piano concordatario, a fronte invece di una proposta previdente tempi certi di incasso e come tale approvata dai creditori;

da tale punto di vista, la decisione di merito è dunque conforme a diritto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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