Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11540 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26553/2014 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso

Esattoriale e procuratore speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA

MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato FLAVIO BELELLI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ARC SRL, ARC SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 596/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA DEL 25/3/2014, depositata il 28/03/2014; udita

la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Bologna, respingendo l’appello della Concessionaria –

appello proposto contro la sentenza n. 18/06/2011 della CTP di Parma che aveva già accolto il ricorso della parte contribuente “ARC srl” relativo a cartelle di pagamento per IVA-IRAP anno 2006 – ha dichiarato nullo il provvedimento in questione per vizio di notifica dello stesso.

La CTR – dopo avere evidenziato che già la CTP aveva accolto il ricorso sul presupposto dell’omessa indicazione del numero della cartella di pagamento nella relazione di notifica – ha motivato la propria decisione nel senso che, dovendosi considerare l’avviso di ricevimento come “parte integrante della relazione di notifica che deve essere scritta nell’originale e trascritta nella copia dell’atto notificato”, l’avviso di ricevimento medesimo non poteva costituire prova di valida e completa notificazione “senza l’indicazione del numero della cartella” e “senza la compilazione della relazione di notifica”.

La Concessionaria “Equitalia Centro spa” ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Ed invero, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; dell’art. 48 disp. att. c.p.c.; degli artt. 156 e 160 c.p.c. e dell’art. 1335 c.c.) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito abbia ritenuto che il difetto, nell’avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per la notifica, dell’indicazione del numero della cartella e della compilazione della relata costituisca vizio ai fini del perfezionamento della notifica. E ciò per quanto l’art. 26, dianzi menzionato preveda che la notifica della cartella possa essere effettuata direttamente dal concessionario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso, così che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento.

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Ed invero, la norma dianzi menzionata prescrive soltanto ciò che la parte ricorrente ha sintetizzato e non anche (come ritenuto dal giudice del merito) che l’avviso di ricezione della raccomandata debba contenere anche il numero della cartella di pagamento e la “relata di notificazione”, sicchè questi elementi non possono considerarsi parte necessaria della procedura di notifica.

Con ribadito insegnamento, codesta Corte ha – d’altronde – ritenuto che:”In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014).

Nella specie di causa risulta, d’altra parte, che la parte contribuente non ha affatto contestato di avere ricevuto il plico e neppure che esso contenesse la cartella di pagamento di cui qui si tratta, ma soltanto che la procedura di notifica potesse considerarsi regolare, per effetto di carenze puramente formali.

Non resta perciò che ritenere che la pronuncia impugnata dovrà essere cassata, con rimessione della lite al giudice del merito, onde rinnovi l’apprezzamento del gravame alla luce del corretto principio di diritto dianzi richiamato.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 ottobre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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