Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1154 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. L Num. 1154 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26128-2010 proposto da:
GIULIANELLI FRANCESCO GLNFNC50A25H9131, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo
studio dell’avvocato ZUENA ELEUTERIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AZIENDA USL RM A C.F. 04735671002, in persona del
2013
3070

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARIOSTO 3/9, presso U.O.C.
AVVOCATURA E AFFARI LEGALI DELL’AZIENDA, rappresentata
e difesa dall’ avvocato ALESII ALESSIA, giusta delega
in atti;

Data pubblicazione: 21/01/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1051/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 11/11/2009 r.g.n. 6113/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA

udito l’Avvocato ZUENA ELEUTERIO;
udito l’Avvocato ALESII ALESSIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo
motivo.

GARRI;

La sezione lavoro di questa Corte come sopra composta.
Rilevato che la sentenza della Corte d’appello di Roma ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario
in relazione alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti a Francesco
Giulianelli in relazione all’attività di primo soccorso svolta presso l’ospedale Nuovo Regina Margherita
ed al D.E.A. dell’Ospedale San Giacomo per il periodo antecedente il 30 giugno 1998.

censurato la sentenza nella parte in cui è stata esclusa la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Ritenuto che l’accertamento della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario sull’intera
domanda (comprensiva quindi delle differenze retributive asseritamente maturate nel periodo
precedente il 30 giugno 1998) è preliminare all’esame delle ulteriori questioni sottoposte all’attenzione
della Corte.
Letto l’art. 360 comma 1 n.1 c.p.c. e l’art. 374 comma 1 c.p.c.;
rimette il ricorso al Primo Presidente perché valuti l’eventuale trattazione a sezioni unite della
preliminare questione di giurisdizione.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2013

dente

Rilevato che con il ricorso per cassazione Francesco Giulianelli, oltre a censurare la sentenza nella parte
in cui ha ritenuto che nulla fosse dovuto con riguardo al periodo successivo al 30.6.1998, ha altresì

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