Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1154 del 18/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1154 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 27409-2015 proposto da:
SOFIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA RUE° SESTO 16, presso lo studio dell’avvocato
ANTIOCO PINTUS, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente 2017
3468

contro

RELAIS LE JARDIN S.R.L. ora S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo
studio dell’avvocato MARCO BIGNARDI, che la

Data pubblicazione: 18/01/2018

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

avverso

la

sentenza n.

controricorrente

3255/2015 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2015 R.G.N.
4534/2013;

udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PINTUS ANTIOCO;
udito l’Avvocato RUSICH SONIA per delega verbale
Avvocato BIGNARDI MARCO.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

r.g. n. 27409/2015

FATTI DI CAUSA
1. Giovanni Sofio convenne in giudizio la s.p.a. Relais le Jardin e chiese l’accertamento
dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
decorrere dal 1 settembre 2003 e fino al 13 ottobre 2007, data in cui venne licenziato.
Chiese pertanto la condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di
lavoro oltre che al risarcimento del danno ed al pagamento della somma di C

definitiva, accertò la sussistenza tra le parti di due rapporti di lavoro a tempo pieno il
primo dal 1 Settembre 2003 al 12 gennaio 2006 ed il secondò dal 1 aprile 2006 al 13
ottobre 2007 con mansioni di cameriere di IV livello del c.c.n.l. dei pubblici esercizi,
escluso il periodo intermedio in cui accertò che l’attività era stata prestata in favore di
una società diversa (la Relais International). Dichiarò prescritte le somme relative al
periodo antecedente il 19 febbraio 2005 e rigettò la domanda tesa all’accertamento
della illegittimità del licenziamento avendo verificato che lo stesso non era stato
tempestivamente impugnato. Con la sentenza definitiva, poi, condannò la società al
pagamento della somma di C 9.740,00 per t.f.r., 13 e 14 mensilità, esclusa l’indennità
di mancato preavviso non essendo risultato addebitabile il recesso né all’una né
all’altra parte.
2. La Corte di appello di Roma, decidendo sul ricorso proposto dal Sofio avverso
entrambe le sentenze ha rigettato l’eccezione di giudicato formulata dalla società
appellata ed ha invece ritenuto tempestiva l’impugnazione del licenziamento, sul
rilievo che la raccomandata era stata spedita quando il termine di sessanta giorni non
era ancora scaduto. Ha poi ritenuto legittimamente intimato il licenziamento, seppur
per giustificato motivo soggettivo, avendo accertato che effettivamente il lavoratore
era rimasto ingiustificatamente assente dal servizio. Ha condannato la società a
corrispondere al Sofio la somma di C 1.463,06 a titolo di indennità di mancato
preavviso. Ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato
la domanda di superiore inquadramento evidenziando che né dalle allegazioni della
parte, né dalle prove assunte risultava confermato il loro svolgimento. Del pari ha
escluso che fosse stata offerta una prova rigorosa della prestazione del lavoro
straordinario, del mancato godimento delle ferie e del diritto a beneficiare di permessi
di cui neppure era stato precisato il titolo. Infine la Corte, dopo aver verificato che gli
importi riportati nelle buste paga erano superiori ai minimi retributivi previsti per gli
anni in considerazione dalla contrattazione di settore (2005-2007), ha escluso che
3

48.287,69 a titolo di differenze retributive. Il Tribunale di Roma, con sentenza non

r.g. n. 27409/2015

spettasse alcunché a titolo di differenze retributive sottolineando che nulla era stato
allegato che consentisse di ritenere dovuta una maggiore retribuzione.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre Giovanni Sofio ed articola quattro motivi ai
quali resiste con controricorso La Relais le 3ardin s.p.a. (già s.r.I.).

RAGIONI DELLA DECISIONE

artt. 2909 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3
cod. proc. div.. Sostiene il ricorrente che si sarebbe formato un giudicato interno su
alcune statuizioni della sentenza non definitiva di primo grado.
4.1. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.
4.2. Inammissibile in quanto il motivo non è autosufficiente. Pur riportando per
estratto i passi della sentenza di primo grado di cui si assume il passaggio in
giudicato, la ricorrente non riproduce il contenuto della memoria di costituzione
dell’appellato di tal che la Corte non è posta in condizione di valutare dalla lettura del
ricorso la fondatezza o meno della censura.
4.3. Questa è poi, per quanto è dato comprendere, comunque infondata. Come è noto
ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e,
quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale
“minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la
sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la
statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso
ricolleghi un dato effetto giuridico. Il giudicato non si determina sul fatto ma su una
statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto,
suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia
(cfr. Cass. 16/05/2017 n. 12202 e Cass. 04/02/2016 n. 2217). Orbene nel caso che
qui si esamina la Corte di merito non ha affatto ribaltato statuizioni coperte dal
giudicato. Anzi ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato
l’esistenza di due distinti rapporti di lavoro a tempo pieno, escluso la spettanza di
compensi per straordinario, ferie e permessi senza toccare la statuizione di primo
grado che aveva riconosciuto t.f.r., 13° e 14° mensilità. Ciò che è stato oggetto di
riesame da parte della Corte di merito, per valutare la fondatezza del ricorso in
appello del lavoratore, è la valenza probatoria di alcuni documenti (i c.d. brogliacci
4

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli

r.g. n. 27409/2015

che la Corte qualifica come agenda personale del lavoratore) per verificare l’avvenuta
prestazione di attività oltre l’orario contrattuale di 40 ore e nei giorni di ferie o di
riposo che era stato oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di primo
grado che ne aveva escluso l’esistenza (tanto che la statuizione sul punto era stata
impugnata dal Sofio).
5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli

relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre che l’omesso esame di un punto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
5.1. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe proceduto ad una
riqualificazione dell’inadempimento senza valutare le concrete modalità di svolgimento
del rapporto come risultavano confermate dai testi dalle quali si evinceva che il
lavoratore riceveva comunicazioni con comunicazione dei luoghi in cui recarsi per
servizio con modalità tali da rendere impossibile la prestazione.
5.2. La censura, nella parte in cui denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo
oggetto di discussione tra le parti, è inammissibile. Ai sensi dell’art. 360 primo comma
n. 5 cod. proc. civ. riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in
legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che
abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a
dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In
disparte i rigorosi oneri di indicazione, ex artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,
secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., del “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e
del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della
sua “decisività”, va ricordato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di
per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in
causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. s.u. 07/04/2014 n.
8053). Questa Corte, nella sentenza a sezioni unite richiamata, ha chiarito che nella
sua nuova formulazione la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo
costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione con la conseguenza che è
5

artt. 2119 cod. civ. e degli artt. 3, 5, 6 e 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 in

r.g. n. 27409/2015

denunciabile in cassazione solo quell’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e
nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque

2014 cit.).
5.3. Del pari inammissibile è poi la censura che , pur formulata quale violazione e
falsa applicazione degli artt. 2119 cod. civ., 3, 5, 6 e 7 della legge 15 luglio 1966 n.
604 in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., si sostanzia nella richiesta di
procedere ad un nuovo esame delle emergenze istruttorie.
5.4. La Corte di merito, in esito ad un attento esame delle emergenze istruttorie ha
infatti in concreto accertato che il ricorrente era effettivamente risultato
ingiustificatamente assente dal servizio nelle giornate indicate nella contestazione di
addebito e, pur ritenendo che il comportamento tenuto non fosse così grave da ledere
irrimediabilmente e con effetto immediato la fiducia che deve sorreggere il rapporto di
lavoro ha tuttavia verificato che esso concretizzava un grave inadempimento degli
obblighi contrattuali che giustificava il recesso datoriale seppur con preavviso. Orbene
va qui ribadito che al giudice di appello è consentita la sussunzione della fattispecie in
concreto accertata, qualificata dal datore di lavoro come giusta causa di
licenziamento, nella meno grave fattispecie del giustificato motivo soggettivo, con
diritto del lavoratore a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso, ove – fermo
restando il principio dell’immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del
datore di lavoro di risolvere il rapporto – qualifichi il fatto addebitato al lavoratore
come un notevole inadempimento che pur sorreggendo il licenziamento è compatibile
con una provvisoria prosecuzione del rapporto fino al compimento del periodo di
preavviso. Le dette causali del recesso datoriale costituiscono infatti mere
qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la
cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso
(cfr. Cass. 09/06/2014 n. 12884 e già 17/01/2008 n.837).
5.5. Tanto premesso va rilevato che la Corte di appello chiamata ad esaminare e
valutare per la prima volta il materiale probatorio acquisito, atteso che il Tribunale
6

rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. n. 8053 del

r.g. n. 27409/2015

aveva dichiarato il lavoratore decaduto dall’impugnazione del licenziamento, non è
incorsa nelle violazioni di legge denunciate avendo esattamente qualificato la
fattispecie astratta da prendere in considerazione e, con valutazione di merito a lei
riservata, ricostruito i fatti sulla base delle acquisizioni istruttorie ed ha verificato che,
per le concrete modalità e il contesto di riferimento se ne desumeva una scarsa
inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e
correttezza ed erano di una gravità tale da porre in dubbio la futura correttezza

deve valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione
astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di
un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile
prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 13/02/2012 n.2013 e

22/06/2009 n.

14586).
5.6. Peraltro deve essere rammentato che, secondo la giurisprudenza del tutto
consolidata di questa Corte, con riguardo alla valutazione delle risultanze probatorie in
base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e
116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio
di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 5), cod. proc. civ., e deve
emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di
causa, inammissibile in sede di legittimità.
6. Per le considerazioni sopra esposte è, del pari inammissibile la censura contenuta
nel terzo motivo di ricorso con la quale, nel lamentare la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2119 e 2697 cod. civ. il ricorrente rammenta che le
giustificazioni presentate avevano chiarito le ragioni delle assenze.
6.1. A quanto già ricordato in risposta al secondo motivo di ricorso va poi aggiunto
che la censura è comunque infondata poichè, contrariamente a quanto affermato dal
ricorrente, il giudice di appello non è incorso nella denunciata violazione dell’art. 2697
cod. civ. che è ravvisabile solo nel caso in cui si inverta l’onere probatorio che, come
è noto, grava il lavoratore che domandi la reintegrazione nel rapporto di lavoro di
dimostrare la sua estromissione dal rapporto, laddove invece è il datore di lavoro a
dover provare la sussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso. A tale regola si
è attenuta la Corte di appello che ha in concreto accertato sulla base delle allegazioni
della società datrice e delle prove acquisite in giudizio che le assenze dal servizio
7

dell’adempimento. Il giudizio di gravità della condotta spetta al giudice di merito che

r.g. n. 27409/2015

contestate si erano protratte per più di cinque giorni ed erano effettivamente risultate
privt di giustificazione così legittimando il recesso della datrice di lavoro dal rapporto.
7. Anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e falsa
applicazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ. è infondato.
7.1. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente la Corte di merito, che ha
seppure solo in parte, parzialmente riformato le sentenze di primo grado,
correttamente ha proceduto ad una nuova liquidazione delle spese di entrambi i gradi
di giudizio non essendo a ciò necessario un appello incidentale della società.
7.2. In disparte i profili di inammissibilità del ricorso che sul punto non riporta il
contenuto della sentenza di primttle spese va rilevato che comunque la censura è
infondata. In caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata il giudice
d’appello può procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali,
quale conseguenza della pronunzia di merito adottata. Va qui ribadito che in base al
principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ. , la riforma della sentenza del primo giudice
determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e che
l’onere delle spese deve essere attribuito e ripartito in ragione dell’esito complessivo
della lite. E perciò solo quando la sentenza impugnata venga integralmente
confermata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame a
condizione che il relativo capo sia stato specificatamente impugnato (cfr. Cass.
24/01/2017 n. 1775 e 14/10/2013 n. 23226).
8. In conclusione il ricorso deve essere complessivamente rigettato e le spese,
liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente
soccombente il quale, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
è tenuto al versamento dell’ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello già
dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R..

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si
liquidano in C 4000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per
spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

8

r.g. n. 27409/2015

Ai sensi dell’art. 13 comma 1

quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore a
titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1

bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

Fabrizia Garri

Il Consigliere estensore

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