Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1154 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17273-2012 proposto da:

D.A., Z.S. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PASUBIO 2, presso l’avvocato MARCO MERLINI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANLUIGI BINCOLETTO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO C.M. E DEI SOCI D.A. E Z.S.,

in persona del Curatore fallimentare dott. C.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso

l’avvocato GIAMPAOLO BALAS, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUIGINO MIOR, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

VICTORIA S.R.L., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

VENEZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1312/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MARCO MERLINI che rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione per

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

premesso che D.A. e Z.S. hanno proposto ricorso per cassazione nei riguardi della sentenza della corte d’appello di Venezia depositata il 5-6-2012;

– che si è costituita con controricorso la curatela del fallimento di C.M. e dei suddetti soci D. e Z., mentre non ha svolto difese la s.r.l. Vittoria, pure intimata;

– che i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale la curatela ha aderito;

– che dunque devesi dichiarare l’estinzione del giudizio;

– che l’adesione alla rinuncia comporta che la condanna alle spese non va pronunciata (art. 391 c.p.c., u.c.).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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