Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11539 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 30/04/2021), n.11539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17371/2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Cunfida 16 presso

lo studio dell’avvocato Visentin Maria che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7713/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

S.M., gambiano, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Roma depositata l’11 dicembre 2019, che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 e l’omesso esame di fatto decisivo a proposito della condizione di pericolosità e di violenza generalizzata esistente in Gambia, dalla corte d’appello non adeguatamente esaminata;

il motivo è inammissibile, poichè la corte d’appello ha svolto l’accertamento richiesto, giungendo a conclusione opposta rispetto a quella pretesa dal ricorrente;

essa, appositamente menzionando le fonti di conoscenza utilizzate (il rapporto Amnesty International 2017/2018), ha escluso la sussistenza di fenomeni di violenza indiscriminata da conflitto armato;

si tratta di una valutazione in fatto, correttamente motivata e insindacabile in questa sede;

2. – col secondo mezzo è dedotta la violazione degli artt. 5 e 19 del t.u. imm. e l’omessa valutazione delle fonti informative, relativamente alla situazione economico-sociale del paese di provenienza, rispetto alla condizione raggiunta in Italia;

il motivo è inammissibile;

questa Corte ha affermato che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che peraltro abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia isolatamente e astrattamente considerato (Cass. Sez. U n. 29459-19);

la corte d’appello di Roma ha esplicitato che nessuna forma di integrazione era stata documentata;

i difformi assunti di parte ricorrente sostanziano una critica in fatto, oltre tutto non assistita dal necessario livello di specificità; ne consegue che la censura è nel suo complesso generica e semplicemente tesa a ottenere la revisione del giudizio di merito, dal giudice a quo motivato in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte Suprema.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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