Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11539 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11539
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;
– ricorrente –
contro
B.R. res.te a (OMISSIS);
– intimato –
AVVERSO la sentenza n. 22 della Commissione Tributaria Regionale di
Firenze Sezione n. 16, in data 19/01/2006, depositata il 24 novembre
2006. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio
del 25 marzo 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
Presente il P.M. Dott. VELARDI Maurizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 1927/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 22, pronunziata dalla CTR di Firenze Sezione n. 16 il 19-01-2006 e DEPOSITATA il 24 novembre 2006. Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego di richiesta rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, sotto un duplice profilo, nonche’ per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.
A conclusione dei primi due mezzi, vengono formulati altrettanti quesiti di diritto inerenti la rilevanza impositiva, ai fini IRAP, degli elementi indice riscontrati nella fattispecie.
2 – Ai prospettati quesiti ed alla collegata censura per vizio della motivazione, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si e’ affermato il principio secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi deducibili con il ricorso per Cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale – e come tale insindacabile – del giudice di merito apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito(Cass. n. 11462/04, n. 2090/04, n. 23286/2005, n. 12446/2006).
2 bis – La decisione impugnata appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, avendo la CTR concretamente accertato, che l’attivita’ professionale risultava imperniata esclusivamente sulla persona del professionista (medico di base), senza la collaborazione di personale dipendente (vds copia dichiarazione redditi) e con l’impiego di beni strumentali, quali autovettura, arredi, computer e simili, strettamente indispensabili al funzionamento dell’attivita’ svolta (vds. copia registro beni ammortizzabili), il tutto costituente una normale dotazione in rapporto alla particolare professione dallo stesso esercitata.
Cio’ stante, non rileva, l’erronea affermazione ivi fatta dalla CTR, secondo la quale per qualificarsi autonoma l’organizzazione, l’attivita’ svolta deve essere svincolata da quella dell’organizzatore in modo tale che possa svolgersi, in qualche modo, in assenza del professionista, ben potendo il decisum conforme a diritto meritare conferma sulla base di diversa motivazione; ne’ appare scrutinabile il mezzo con cui si denuncia il vizio di motivazione, posto che con lo stesso si prospetta una diversa valutazione degli elementi che il Giudice di merito ha esaminato, pervenendo ad una valutazione sotto il profilo logico – formale, corretta.
3 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. e la conferma dell’impugnata decisione con diversa motivazione.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”;
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori; Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;
Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010