Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11537 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 30/04/2021), n.11537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10585/2020 proposto da:

J.Y., domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte

di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv. Luca D. Sagalla;

– ricorrente-

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4008/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 1.10.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal cons. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.Y., cittadino del Gambia, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione eccependo preliminarmente l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62 e 72, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 1, comma 1, poiché la composizione del collegio giudicante con la partecipazione di un giudice ausiliario, come già divisato da questa Corte con ordinanze 32032/2019 e 32033/2019, violerebbe gli artt. 3 e 25 Cost., art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.; nonché sul rilievo 1) della nullità della sentenza per violazione del principio del giudice naturale e del giudice precostituito per legge poiché alla composizione del collegio avrebbe partecipato un magistrato non incardinato presso l’ufficio giudicante; 2) della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente e dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente giudicato afferente alla vita privata e comunque non credibile la vicenda narrata dal richiedente senza procedere al doveroso vaglio istruttorio nell’esercizio dei poteri officiosi di indagine e, dunque, omettendo l’esame di un fatto decisivo anche con riferimento alla condizione interna del paese di provenienza; 3) della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente e della violazione dell’art. 14, lett. b) e c), avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione sussidiaria ancorché fosse dimostrata in capo al richiedente la sussistenza di una condizione di pericolo tanto in relazione alle minacce di fonte parentale quanto in relazione alla situazione interna del paese di provenienza; 4) della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente e dell’omesso esame di un fatto decisivo in relazione al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, artt. 11 e 29 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3-bis, avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione umanitaria senza aver valutato la vulnerabilità del richiedente e l’avvenuta integrazione sociale nel nostro paese.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. L’eccezione di illegittimità costituzionale, oggetto di rilievo da parte di questa Corte con ordinanze 32032/2019 e 32033/2019, pur essendo stata giudicata fondata da Corte Cost. 41 del 2021, è tuttavia priva di effetto con riguardo al presente giudizio avendo infatti la Corte dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 69 del 2013, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 convertito in legge, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino la Corte “fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32”, di modo che deve intendersi che la predetta declaratoria si renderà efficace solo all’esito del preconizzato riordino ordinamentale.

3. Il primo motivo di ricorso, come già con riferimento al caso di specie si è precisato in altra occasione, non ha fondamento, essendo consolidato l’insegnamento secondo cui il vizio di costituzione del giudice e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 25 Cost., sono ravvisabili solo quando la sentenza sia stata posta in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata.

L’art. 25 Cost., infatti, nel disporre che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge considera la competenza dell’organo giudiziario nel suo complesso, ma non esclude che nell’ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell’organo giudicante, che possono essere determinate sia dall’avvicendarsi dei magistrati assegnati all’ufficio giudiziario competente in virtù di legge preesistente, sia dalle sostituzioni che, consentite dalle norme processuali, possano essere determinate da necessità organizzative del medesimo ufficio. Ne consegue che non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni delle disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla formazione dei collegi (Cass., Sez. III, 14/02/2000, n. 1643).

4. Il secondo, terzo, quarto motivo di ricorso, quantunque integranti differenti contestazioni, possono essere esaminati congiuntamente stante l’unitarietà della censura che vi trova espressione.

Osservato previamente che la Corte d’Appello nel negare il riconoscimento della protezione umanitaria ha inteso rimarcare, insieme alla circostanza che la storia personale del richiedente, stante la sua inattendibilità, non può essere posta a fondamento della relativa istanza, che la situazione politica del paese di provenienza, peraltro in via di normalizzazione a seguito dei favorevoli mutamenti registratisi sul piano istituzionale, non è di per sé rappresentativa di un fattore di vulnerabilità, che il livello di integrazione sociale nel nostro paese non è elemento sufficiente ai fini del chiesto riconoscimento ed, ancora, che non sono evidenziabili in capo al richiedente fattori di rischio legati al suo stato di salute, i declinati motivi estrapolano una critica puramente fattuale insuscettibile di dar luogo al vaglio qui richiesto.

L’articolato quadro di giudizio – anche a fronte del fatto che il quadro assertivo sviluppato dal richiedente in questa sede non offre oggettive ragioni di rimeditazione, neppure sotto quei profili tuttora oggetto di riflessione da parte di questa Corte (cfr. Cass., Sez. VI-I, 28/12/2020, n. 28316) – offre quindi una rappresentazione ampia ed esaustiva degli esiti istruttori maturati nel corso del giudizio, rispetto alla quale i rilievi declinati nei motivi, sfrondati di ogni connotazione incidente sul piano motivazionale, poiché il provvedimento impugnato è congruamente e coerentemente motivato, dove allegano una pretesa violazione di legge si mostrano privi di apprezzabile sostanza cassatoria, manifestando piuttosto un mero dissenso motivazionale finalizzato alla revisione del sindacato meritale, a cui però non è compito di questa Corte dare seguito.

Ne va perciò ravvisata l’inammissibilità.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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