Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11537 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 26/10/2016, dep.11/05/2017),  n. 11537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.D., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Federico Confalonieri n. 1, presso lo studio dell’Avv. Antonio

Troiani, che lo rappresenta e lo difende, in sostituzione di

precedente difensore, come da mandato allegato in atti;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 976/2009 della Corte d’appello di Venezia,

depositata l’11 giugno 2009;

sentita la relazione svolta dal Presidente dott. Salvatore Di Palma;

udito il difensore, avv. Antonio Troiani, per il ricorrente;

udite le conclusioni del P.M., Dott. CERONI Francesca, che ha

domandato la dichiarazione d inammissibilità, e comunque il

rigetto, del ricorso;

letta la memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dal difensore del

ricorrente.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con la sentenza impugnata, n. 976 del 15 dicembre 2008 (dep. 11.6.2009), la Corte d’Appello di Venezia ha confermato integralmente la decisione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Treviso con sentenza del 13-02/15-04-2008. Il Tribunale aveva dichiarato la separazione dei coniugi, rigettando le domande rispettivamente proposte al fine di ottenere l’addebito della separazione all’altro coniuge;

aveva affidato il figlio G. (nato nel (OMISSIS)) alla madre, cui era stata in conseguenza assegnata la casa coniugale; aveva regolamentato il diritto di visita del padre, ponendo a carico di quest’ultimo il pagamento di un assegno da valere quale contributo per il mantenimento di moglie e figlio nella misura mensile di Euro 150,00 rivalutabili per la prima e di Euro 450,00 rivalutabili per il secondo, ed aveva disciplinato il regime delle spese straordinarie.

Per quanto in questa sede ancora di interesse, la Corte di merito ha confermato la decisione di prime cure, rigettando le reciproche domande di addebito della separazione e rilevando che la produzione di relazioni investigative da parte del ricorrente N. è intervenuta tardivamente. Ha osservato, inoltre, che la ventilata nuova convivenza della moglie con persona dotata di reddito non comporta di per sè una ragione di cessazione del contributo di cui era stato gravato il marito, in mancanza di prova della stabilità della nuova convivenza. La Corte territoriale ha confermato quindi il giudizio che non fosse stata fornita la prova della prospettata incapacità della madre di badare al figlio minore, rimasto asseritamente vittima di ripetuti incidenti proprio quando affidato alle sue cure. Neppure le critiche mosse dal ricorrente N. avverso le valutazioni operate dal CTU sono state ritenute fondate dalla Corte d’Appello, la quale ha osservato che dalla relazione del consulente emerge “un dato risolutivo ai fini della decisione sull’affidamento, che supera e preclude l’ipotesi dell’affido condiviso, costituito dal rilievo che – a differenza di quanto riscontrato nella relazione del minore con la madre – il padre ha esposto il minore a situazioni troppo conflittuali e non ha salvaguardato l’immagine dell’altro genitore”.

In materia di rapporti patrimoniali, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che non potesse attribuirsi rilievo alla possibilità per la moglie di ricorrere al sostegno economico della propria famiglia di origine.

In materia di riparto delle spese processuali, fatte gravare dal Tribunale per la metà, nella misura di oltre 10.000,00 Euro, sul ricorrente, la Corte di merito ha evidenziato che il N., nell’esercizio di legittime facoltà processuali, aveva prodotto, per opera dei sette Avvocati che si erano avvicendati quali suoi difensori, una gran quantità di istanze e provocato cospicua attività processuale, per cui la motivazione adottata e la quantificazione degli oneri non appariva censurabile, neppure potendo trascurarsi che il ricorrente aveva omesso di indicare nei confronti di quali specifiche voci delle spese, richieste dai difensori di controparte e riconosciute dal Tribunale, intendeva indirizzare le proprie lamentele.

Avverso la decisione della Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro articolati motivi, N.D.. Non si è costituita M.R..

Il ricorrente ha nominato nuovo difensore e ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 169 c.p.c., e artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c.. In sostanza il ricorrente critica la decisione della Corte di merito che, nel confermare in ogni sua parte la decisione di prime cure, ha fatto propria la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui questa non ha tenuto conto che, al momento del deposito della comparsa conclusionale, il fascicolo di controparte non risultava depositato, e ne era stato poi depositato un duplicato. Il fascicolo originale era stato quindi ritrovato nel corso del giudizio di seconde cure, ma non recava alcuna attestazione di avvenuto deposito in primo grado. Ciononostante il Tribunale avrebbe deciso il giudizio anche sul fondamento di atti contenuti nel fascicolo della M. tardivamente ed irregolarmente allegato.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha contestato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non gli fosse stata assicurata “la possibilità di provare il proprio assunto circa l’incapacità genitoriale della moglie che ha portato alla separazione”, specie in conseguenza dell’incapacità della stessa di vigilare sul figlio minore che, quando era affidato alle sue cure, si era procurato frequentemente lesioni non trascurabili. Ha osservato allora il ricorrente che lo stesso quesito posto al CTU, al quale era stato richiesto di individuare il genitore più idoneo all’affidamento del figlio minore, appariva improprio. Le valutazioni operate dal CTU sono state comunque tacciate di incoerenza dal ricorrente, il quale ha evidenziato che il professionista aveva dovuto riconoscere l’intenso legale personale intercorrente anche tra il minore ed il padre.

Il vizio di motivazione della sentenza impugnata deve ancora affermarsi, secondo il ricorrente, in relazione al fatto che il giudice dell’appello ha confermato una pronuncia di primo grado che aveva considerato rientrante tra i redditi del N., onerato del pagamento di un assegno mensile in favore di moglie e figlio, quanto da lui percepito a titolo di indennità integrativa speciale tabellare che, rappresentando una somma di natura risarcitoria equiparata alle pensioni di guerra, non può considerarsi un reddito.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha ulteriormente contestato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la decisione della Corte d’Appello sarebbe incorsa nella violazione della riforma introdotta con la L. n. 54 del 2006: questo perchè, a suo avviso, la pronuncia non avrebbe tenuto conto che, essendo l’affidamento condiviso la regola nel nostro Ordinamento, in sede di separazione dei coniugi non deve essere effettuato un giudizio circa il coniuge maggiormente idoneo all’affidamento del figlio minore, bensì una valutazione circa l’eventuale inidoneità di uno dei coniugi ad essere coaffidatario del figlio minore.

4. Con un quarto motivo di impugnazione, N.D. ha criticato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per la violazione dell’art. 92 c.p.c. e segg., la valutazione operata dalla Corte di merito in materia di governo delle spese di lite: ha osservato in proposito che, a fronte di una motivata contestazione sul quantum della condanna alle spese inflittagli in primo grado, in considerazione del “valore della causa”, il giudice d’appello avrebbe dovuto rinnovare la valutazione in materia di ammontare del compenso, e non addebitare al ricorrente di non aver indicato le singole voci contestate.

Sembra opportuno, per ragioni logiche e sistematiche, trattare prima delle contestazioni proposte dal ricorrente in ordine all’affidamento del figlio della coppia – allora minorenne – con il terzo motivo di ricorso e, in parte, anche con il secondo. Le relative censura devono essere dichiarate inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. Il figlio G., infatti – nato il (OMISSIS) – ha medio tempore raggiunto la maggiore età, in data (OMISSIS), sicchè il denunciato vizio, ove anche per ipotesi sussistente, non avrebbe alcuna rilevanza ai fini di un affidamento che non deve più essere disposto.

Nell’ambito del secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha pure contestato che quanto da lui percepito a titolo di indennità integrativa speciale tabellare, pertanto una indennità di natura risarcitoria equiparata alle pensioni di guerra, è stato invece erroneamente considerato dalla Corte d’Appello quale un reddito, nella valutazione delle rispettive disponibilità delle parti al fine della quantificazione dell’assegno che il ricorrente è stato onerato di corrispondere in favore di moglie e figlio.

Occorre allora chiarire che, secondo i consolidati principi enunciati più volte da questa Corte, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare le disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta o comunque accertato, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato (cfr. Cass. 14610/2012). La critica della decisione assunta dalla Corte d’Appello è quindi infondata ed il motivo di ricorso deve essere rigettato.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha contestato che il giudice di prime cure – ed anche quello dell’appello, che ha confermato la decisione del primo – avrebbero deciso sulla base di documenti non utilizzabili perchè tardivamente prodotti dalla controparte, con particolare riferimento all’attestazione dei redditi della resistente M.R.. Il motivo, ancor prima che infondato, è inammissibile. Dalla decisione della Corte d’Appello, infatti, non emerge che la questione sia stata oggetto di trattazione nel giudizio di secondo grado. Sarebbe stato in conseguenza preciso onere della parte ricorrente trascrivere, o almeno indicare specificamente nel ricorso per cassazione dove la contestazione avverso la decisione di primo grado fosse stata (tempestivamente) proposta e, se del caso, lamentare nel giudizio di legittimità l’omessa pronuncia della Corte di merito. Inoltre, il ricorrente non esplicita nel suo ricorso quale interesse abbia all’accoglimento della propria contestazione. L’impugnante lamenta che i giudici di merito si sono avvalsi di documentazione prodotta dalla difesa di Rita M. e relativa al reddito da lavoro dipendente da lei percepito. Non si vede come la ventilata tardiva produzione di questa documentazione, di cui il ricorrente non contesta l’autenticità, avrebbe potuto arrecargli nocumento in conseguenza della sua utilizzazione ai fini del decidere. Merita ancora di essere ricordato, per mera completezza, che, secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, “Ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice non può rigettare una domanda, o un’eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di esito negativo, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, presumendosi che le attività delle parti e dell’ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, quindi, che il fascicolo, dopo l’avvenuto deposito, non sia mai stato ritirato” (Cass. sent. n. 12369/14), essendo anche stato chiarito che “non possono gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento” (Cass. sent. n. 29262/08) del suo fascicolo.

Non merita accoglimento neppure il quarto motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente contesta l’eccessivo aggravio di spese posto a suo carico all’esito del giudizio di primo grado, con pronuncia confermata dal giudice dell’appello. Merita di essere ricordato che, nel primo grado del giudizio, le spese di lite sono state parzialmente compensate tra le parti, nella non irrilevante misura di metà, in ragione della reciproca soccombenza in ordine ad alcune domande introdotte, e che la Corte di merito ha specificato che il livello elevato di quantificazione delle spese appariva giustificato dalle molte attività processuali, ancorchè tutte pienamente legittime, che il ricorrente aveva provocato con le sue difese. La Corte d’Appello ha quindi rilevato che il ricorrente aveva omesso di indicare quali voci delle spese processuali, come liquidate in considerazione della nota presentata dai legali di controparte, egli intendesse specificamente contestare. A tanto, però, il ricorrente non aveva provveduto, limitandosi ad una generica lagnanza. Questa motivazione non merita censure in sede di giudizio di legittimità. Può aggiungersi che, per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di Cassazione è quindi limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14349/12, nn. 17145 e 25270 del 2009); sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.

Anche questo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

Nulla deve provvedersi in materia di spese di lite nel presente grado, in considerazione della soccombenza del ricorrente e della mancata costituzione della resistente.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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