Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11536 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 30/04/2021), n.11536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10570/2020 proposto da:

A.R., domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte

di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv. Luca D. Sagalla;

– ricorrente-

contro

Ministero dell’Interno;

– ntimato –

avverso la sentenza n. 4170/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 3.10.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal cons. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.R., cittadino ghanese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione eccependo preliminarmente l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62 e 72, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 1, comma 1, poichè la composizione del collegio giudicante con la partecipazione di un giudice ausiliario, come già divisato da questa Corte con ordinanze 32032/2019 e 32033/2019, violerebbe artt. 3 e 25 Cost., art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.; nonchè sul rilievo 1) della nullità della sentenza per violazione del principio del giudice naturale e del giudice precostituito per legge poichè alla composizione del collegio avrebbe partecipato un magistrato non incardinato presso l’ufficio giudicante; 3) della violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto in relazione agli artt. 133,134, 176, 702-bis, 702-ter e 702-quater, nonchè agli artt. 24 e 111 Cost., avendo il decidente dichiarato inammissibile il gravame perchè tardivamente proposto sul ritenuto presupposto che nella specie fosse applicabile l’art. 176 c.p.c., quantunque non ne ricorressero le condizioni (l’ordinanza non era stata letta in udienza, nè era stata allegata al relativo verbale) e la norma dianzi richiamata si rendesse inapplicabile al rito sommario se non liberamente scelto dalle parti e concernesse i soli provvedimenti istruttori e non quelli decisori, di modo che il termine di trenta giorni indicato dall’art. 702-quater sarebbe decorso nella specie solo dalla comunicazione ovvero dalla notificazione dell’ordinanza impugnata.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. L’eccezione di illegittimità costituzionale, oggetto di rilievo da parte di questa Corte con ordinanze 32032/2019 e 32033/2019, pur essendo stata giudicata fondata da Corte Cost. 41 del 2021, è tuttavia priva di effetto con riguardo al presente giudizio avendo infatti la Corte dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 69 del 2013, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 convertito in legge, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino la Corte “fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32”, di modo che deve intendersi che la predetta declaratoria si renderà efficace solo all’esito del preconizzato riordino ordina mentale.

3. Il primo motivo di ricorso, come già con riferimento al caso di specie si è precisato in altra occasione, non ha fondamento, essendo consolidato l’insegnamento secondo cui il vizio di costituzione del giudice e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 25 Cost., sono ravvisabili solo quando la sentenza sia stata posta in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata. L’art. 25 Cost., infatti, nel disporre che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge considera la competenza dell’organo giudiziario nel suo complesso, ma non esclude che nell’ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell’organo giudicante, che possono essere determinate sia dall’avvicendarsi dei magistrati assegnati all’ufficio giudiziario competente in virtù di legge preesistente, sia dalle sostituzioni che, consentite dalle norme processuali, possano essere determinate da necessità organizzative del medesimo ufficio. Ne consegue che non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni delle disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla formazione dei collegi (Cass., Sez. III, 14/02/2000, n. 1643).

4. Il terzo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Inammissibile è la prima allegazione integrando essa la denuncia di un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, posto che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice d’appello, a conforto del fatto che nella specie il termine di impugnazione dovesse decorrere dalla pronuncia dell’ordinanza in udienza, ha annotato che “l’ordinanza del Tribunale di Venezia 2.5.2018 è stata pronunciata dal giudice in udienza al termine della camera di consiglio e allegata al verbale (v. verbale udienza del. 2.5.2018)”, sicchè il motivo imputa al decidente solo un errore percettivo, che non è denunciabile con il mezzo qui azionato.

Inammissibile è ancora la seconda allegazione risultando essa priva di specifico contenuto cassatorio, dato che il ricorrente non chiarisce le ragioni in guisa delle quali sarebbe ravvisabile la denunciata violazione di legge in base al fatto o meno che l’adozione del rito processuale sia frutto di libera scelta delle parti, quando, al contrario il regime processuale delineato per esso dal legislatore ubbidisce intuitivamente a regole di generale ed indistinta applicazione.

Infondata è infine la terza allegazione, giacchè le condizioni prescritte dall’art. 176 c.p.c., riguarda la forma ordinanza e non il suo contenuto, onde la norma è di generale applicazione, come del resto già affermato da questa Corte con riferimento all’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c..

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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