Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11536 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/06/2020), n.11536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9202/2014 proposto da:

N.S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STRILLACCI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato EMANUELA

DELL’OSPEDALE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL (OMISSIS) DI FIRENZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE

MOSCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1100/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/10/2013 R.G.N. 1383/2011.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Che la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1100 del 2013, ha rigettato l’impugnazione proposta da N.S.V., nei confronti della ASL n. (OMISSIS) di Firenze, nonchè l’appello incidentale proposto da quest’ultima con il quale veniva messa in dubbio la legittima costituzione del contraddittorio, in ordine alla sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Firenze.

2. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso proposto da N.S.V. e diretto a sentire accertare la illegittimità della revoca del rapporto di convenzione di medicina generale intercorso con la ASL n. (OMISSIS) di Firenze, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni.

2.1. Il Tribunale affermava che la revoca posta in essere dalla ASL di Firenze era stata comminata non in esito ad una procedura sanzionatoria, ma ai sensi dell’art. 19, comma 4, dell’ACN, pacificamente applicabile inter partes, come conseguenza automatica della revoca della convenzione applicata dalla ASL n. (OMISSIS) di Empoli.

Quest’ultima revoca, di carattere disciplinare, era stata comminata dall’apposito Collegio arbitrale, in ragione del fatto che il N.S., mentre era in corso, sin dal 1 maggio 2001, un rapporto a tempo indeterminato con la ASL n. (OMISSIS) di Empoli, aveva assunto, in data 1 ottobre 2004, altro incarico a tempo parimenti indeterminato presso la ASL n. (OMISSIS) di Firenze.

2.2. Nè, in relazione alla revoca disposta dalla ASL di Firenze, assumeva rilievo la manifestazione di volontà di rinunciare all’incarico presso la ASL n. (OMISSIS) di Empoli, trattandosi di comunicazione effettuata alla ASL n. (OMISSIS), senza che potesse rinvenirsi un obbligo di quest’ultima di trasmissione alla prima.

2.3. Il Tribunale accertava, incidentalmente, la proporzionalità tra sanzione ed infrazione commessa, specie in ragione del lungo arco temporale (tre anni) di durata di quest’ultima.

3. La Corte d’Appello ha statuito la rituale instaurazione del contraddittorio e, pertanto, ha disatteso l’appello incidentale della ASL.

Ed infatti, il giudice di secondo grado ha chiarito che oggetto della

controversia era la legittimità della risoluzione/revoca di un rapporto di convenzione medica, sicchè legittimata a stare in giudizio era la controparte del rapporto, e dunque, nella specie, la ASL n. (OMISSIS) di Firenze.

La questione relativa alla legittimità della sanzione primigenia applicata dalla ASL n. (OMISSIS) di Empoli, sulla base dell’attività del Collegio arbitrale, da cui discendeva prima la revoca del rapporto in convenzione con la suddetta ASL n. (OMISSIS) di Empoli, e poi per l’automatismo di cui all’art. 19, l’altra revoca da parte della ASL n. (OMISSIS), veniva introdotto in causa dal ricorrente solo in via incidentale, come atto presupposto.

3.1. Il giudice di secondo grado, ha precisato che la critica dell’appellante principale alla sentenza di primo grado si concentrava sulla sanzione, prospettandone l’illegittimità e l’ingiustizia in ragione della carenza di proporzionalità, anche in ragione di una sorta di accondiscendenza, da parte dell’Amministrazione, in relazione alla situazione di incompatibilità.

In proposito, il giudice di appello rileva che le deduzioni del lavoratore dovevano essere disattese poichè le stesse avevano sorvolato, non argomentando in merito, su un rilevante elemento di fatto, e cioè che risultava depositata in atti una esplicita domanda dell’appellante di attribuzione dell’incarico, per cui veniva meno la difesa prospettata, secondo cui era stata la ASL n. (OMISSIS) a prendere contatti per sottoporre i termini di una convenzione e non il contrario, potendosi così presumere che la ASL n. (OMISSIS) avesse previamente valutato la compatibilità dei due incarichi e non potesse non sapere della doppia titolarità.

Il ricorrente aveva, altresì, sorvolato sulla autocertificazione, rilasciata dal medesimo nel 2006, in cui affermava “di non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico”, quando ormai da due anni intratteneva un rapporto a tempo indeterminato presso entrambe le ASL.

Ciò era rappresentativo di atti in grado di carpire la buona fede del destinatario.

3.2. Inoltre, ha affermato il giudice dell’appello, che non si capiva per quale ragione una domanda di trasferimento (peraltro non prodotta), solo perchè inoltrata ad un organismo che “sedeva” presso la ASL n. (OMISSIS), avrebbe dovuto allertare specifici uffici di quest’ultima (di cui non veniva allegata continuità funzionale, bensì solo strutturale), tanto da onerarli, poi, a contestare, tempestivamente l’infrazione commessa.

3.3. La Corte d’Appello ha affermato la proporzionalità della sanzione irrogata, tenuto conto della durata della violazione (tre anni dal 2004 fino al 2007) e le modalità di realizzazione mediante rilascio di dichiarazioni inveritiere.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando quattro motivi di impugnazione.

5. Resiste l’ASL n. (OMISSIS) di Firenze con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 17, 19 e 30 dell’Accordo.

2. Il ricorrente espone che il Collegio arbitrale ha potere decisionale in ordine all’applicazione diretta di sanzioni disciplinari nei confronti dei medici, come si evince dall’art. 30, comma 15, dell’ACN, che dispone che il Collegio, valutate le controdeduzioni eventualmente addotte dal medico in sede di difesa, procede all’archiviazione del caso o alla proposta di sanzione.

Da ciò discende, da un lato che L’ASL ha un potere autonomo d’intervenire anche disciplinarmente e di applicare l’idoneo provvedimento sanzionatorio, con effetti limitati alla propria competenza territoriale; dall’altro che nel momento in cui il Collegio arbitrale aveva archiviato il procedimento relativo alle contestazioni della ASL di Firenze, quest’ultima non poteva applicare la sanzione proposta ed applicata solo per la ASL di Empoli.

Pertanto, la Corte d’Appello, nel ritenere l’applicabilità dell’art. 19, comma 4, dell’ACN mancandone i presupposti, aveva erroneamente applicato l’ACN.

3. Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che, come qualificata la domanda dalla Corte d’Appello con accertamento che non è censurato, la controversia riguarda il provvedimento di revoca della ASL di Firenze e incidentalmente la sanzione disciplinare irrogata dalla ASL di Empoli.

Il ricorrente non censura la ratio decidendi della sentenza di appello che, nel disattendere la critica formulata in appello sulla sanzione, afferma che il lavoratore aveva sorvolato sulla sussistenza di circostanze (propria domanda di attribuzione incarico, e autocertificazione del 2006 relativa al non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico) volte a comprovare che lo stesso avesse omesso di riferire all’ASL di Firenze la sussistenza di un altro rapporto di lavoro con la ASL di Empoli, e dunque la sussistenza di una situazione di incompatibilità.

Tale statuizione non è censurata in modo circostanziato dal ricorrente che introduce, invece, questione sull’applicazione dell’ACN senza allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, con conseguente inammissibilità della censura, essendo, peraltro, preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass., n. 20694 del 2018).

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 17, 30 e 65 del medesimo Accordo.

Il ricorrente rileva che il procedimento svoltosi dinanzi al Collegio arbitrale ha seguito le indicazioni dell’art. 17, comma 4, che sancisce: “Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo”.

Tuttavia, assume il ricorrente, in ragione del tenore dell’art. 17, comma 4, dell’ACN, sarebbero stati legittimi entrambi i rapporti convenzionali, i quali seppure a tempo indeterminato, non riguardavano il settore dell’emergenza sanitaria territoriale.

Ed infatti, il primo periodo del comma 4, andava letto con il secondo, con la conseguenza che solo gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale erano incompatibili con tutti gli altri.

Vi era, quindi, contrarietà del provvedimento del Collegio arbitrale rispetto alla disposizione contrattuale, con conseguente invalidità dei provvedimenti che ne erano derivati.

Deduce, inoltre, che la comunicazione di voler mantenere il rapporto contrattuale con l’Azienda di Firenze andava intesa come volontà di proseguire il contratto convenzionale. Ciò anche in ragione dell’art. 65 dell’ACN.

5. Il motivo è inammissibile.

La questione oggetto della censura e cioè l’applicazione dell’art. 17, comma 4, del ACN in relazione alla tipologia di rapporti in atto (è richiamato l’art. 13 dell’ACN) con ciascuna delle ASL, introduce una questione nuova, che dalla sentenza della Corte d’Appello di Firenze non risulta essere stata dedotta nel secondo grado di giudizio; nè il ricorrente riproduce gli eventuali motivi con cui l’aveva sottoposta al giudice del gravame.

La censura è altresì inammissibile nella parte in cui richiama il provvedimento del Collegio arbitrale e la comunicazione del direttore sanitario della ASL di Empoli, nonchè la propria comunicazione, atteso che non è trascritto il contenuto di tali documenti per quanto ritenuti rilevanti.

Sono, infatti, inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., S.U., n. 34469 del 2019).

Infine, si osserva che gli artt. 30 e 65 ACN, che recano, rispettivamente, “Responsabilità convenzionali e violazioni. collegio arbitrale” e “Massimali” sono richiamati solo nella rubrica del motivo, senza specificazione nel corso della trattazione dello stesso, lo specifico contenuto contrattuale che sarebbe stato violato, non potendosi pertanto apprezzare la censura.

6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, art. 360, n. 3, in relazione agli artt. 17 e 30 del medesimo Accordo.

E’ censurata la statuizione che ha vagliato la proporzionalità della sanzione e ha affermato che la legittimità della sanzione non era stata posta in discussione.

Assume il ricorrente che non corrisponde al vero che tale legittimità non era stata contestata. Inoltre, censura l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui il Tribunale non avrebbe potuto sostituire la sanzione irrogata con una più lieve.

7. Il motivo è inammissibile.

Quanto alla deduzione di avere contestato la legittimità della sanzione, il ricorrente si limita a rinviare alle difese di primo e secondo grado, senza riportarne il contenuto, con conseguente inammissibilità della doglianza secondo i principi della sentenza S.U., n. 34469 del 2019, sopra richiamati.

Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012).

La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010).

Il motivo è inammissibile anche con riguardo agli ulteriori profili di censura.

Ed infatti, la Corte d’Appello, circa la proporzionalità della sanzione ha affermato di dover convenire con il giudice di primo grado e rilevare che effettivamente la durata della violazione (tre anni), a cui andava unita la modalità di realizzazione (rilascio di dichiarazioni in veritiere), hanno impedito alla P.A. di procedere ad altra e costituzionalmente più proficua selezione di personale, il che vale per riconoscere proporzione alla sanzione irrogata, da cui la conseguente revoca dell’incarico. A tanto, la Corte d’Appello ha aggiunto che ciò assorbiva ogni questione relativa alla proporzionalità.

L’ulteriore affermazione secondo cui secondo il Tribunale non avrebbe potuto sostituire la sanzione con una più lieve, costituisce un mero obiter dictum che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui “ratio decidendi” è stato sopra ricordata, con conseguente inammissibilità della relativa censura per carenza di interesse (Cass., n. 30354 del 2017).

8. Con il quarto motivo di impugnazione è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 17 e 30 del medesimo Accordo. Omessa valutazione di un fatto decisivo.

Assume il ricorrente che controparte non aveva mai contestato l’irreprensibilità della condotta del ricorrente. Inoltre, in sede di appello, ai fini della gradazione della sanzione applicata, esso ricorrente aveva richiamato l’attenzione sui compiti amministrativi sanitari.

Deduce che l’Ufficio risorse umane della ASL di Firenze, preposto a valutare i requisiti dei medici che possono concludere i rapporti lavorativi convenzionali con le singole ASL territoriali toscane, aveva avuto necessariamente conoscenza dei due rapporti lavorativi, e dunque vi era la piena consapevolezza dell’ente di tale situazione, con conseguente legittimo convincimento del lavoratore che i rapporti fossero conformi all’Accordo.

Pertanto, tale circostanza avrebbe dovuto far ritenere la palese esiguità della violazione, con ogni conseguenza ai fini dell’irrogazione della sanzione, e aveva indotto il ricorrente a ritenere che i propri rapporti fossero conformi al dettato sindacale.

9. Il motivo è inammissibile.

Quanto al rilievo che avrebbe dovuto avere la mancata contestazione delle condotta irreprensibile del lavoratore, si osserva che tale censura non tiene conto e non si confronta con la ratio decidendi della statuizione che ha ritenuto proporzionale la sanzione in ragione di specifiche circostanze di fatto, come riportato nella trattazione dei motivi che precedono e al punto 3 del “Considerato”.

In ordine ai dedotti compiti amministrativi della ASL, si rileva che la censura è priva di specificità, in particolare anche in relazione alla statuizione della Corte d’Appello riportata sopra al punto 3, in particolare punto 3.1., del “Considerato”.

Infine, si osserva che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni peraltro privee di specificità, come quelle in esame, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass., 22397 del 2019).

10. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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