Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11536 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

I.S. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/20/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 20 in data 23/06/2006 depositata il

14 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. VELARDI Maurizio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25900/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 75/20/2006, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione n. 20, il 23-06-2006 e DEPOSITATA il 14 luglio 2006. Il ricorso si articola in due motivi, con i quali si lamenta motivazione insufficiente su punto decisivo della controversia, rappresentato dalla consistenza e rilevanza dei beni strumentali utilizzati dal contribuente, nonchè violazione dell’art. 2697 cod. civ., per non avere considerato che, nel caso, l’onere della prova dell’inesistenza dell’autonoma organizzazione, superiore allo stretto necessario, incombeva sul contribuente.

Il secondo mezzo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:dica la Corte “se nelle azioni di rimborso, l’onere della prova del pagamento di imposte che si pretende indebito ricada sul contribuente”.

2 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

3 – Alle formulate doglianze deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).

4 – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con motivazione apparente di mera adesione alla decisione di primo grado, fra l’altro, senza indicare e valutare gli elementi presi in considerazione nel percorso decisionale per giungere ad affermare che, nel caso, non sussistevano i presupposti IRAP, ed ipotizzando una sostanziale inversione dell’onere probatorio.

5 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la relativa trattazione in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, perchè, in applicazione dei richiamati principi, proceda al riesame e, quindi, decida nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per la decisione nel merito e sulle spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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