Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11535 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. II, 25/05/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 25/05/2011), n.11535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.G., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avvocati MAESTRELLO Lino e Rodolfo Radius,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Gorizia n. 25/c, presso lo

studio del secondo;

– ricorrente –

contro

C.B., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avvocati GAROFANO Ernesto e Fabio

Fabbrini, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in

Roma, Via Cavour n. 221;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1561 del

2008, depositata il 20 novembre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Giorgio Falini per delega ;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Verona, con sentenza del 29 dicembre 2005, accogliendo la domanda proposta da C.B., la ha dichiarata titolare del diritto di servitù di passo attraverso il fondo di Z.G. utilizzando il percorso già esistente al momento della divisione secondo la descrizione della CTU, e ha ordinato alla Z. di rimuovere immediatamente la recinzione e le opere che ostacolavano l’esercizio della servitù, compensando tra le parti le spese;

che avverso questa decisione ha proposto appello la Z., cui ha resistito la C., la quale ha altresì proposto appello incidentale quanto alla statuizione sulle spese;

che nel giudizio hanno spiegato intervento C.A., F. e G.;

che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 20 novembre 2008, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.A., F. e G., ha rigettato l’appello principale e ha accolto quello incidentale;

che la Corte territoriale ha ritenuto che l’atto di divisione ereditaria in data 12 febbraio 1974 dovesse essere interpretato, nella clausola 4, lettera f), nel senso, non già che potessero essere riconosciute solo le servitù di passaggio che avevano alcune specifiche caratteristiche, ma che dovessero essere riconosciuti come servitù tutti i passaggi esistenti, da adeguarsi in futuro alle previste caratteristiche;

che la Corte ha poi rilevato che le risultanze della prova testimoniale confermavano l’esistenza da tempo immemorabile di un tracciato, parallelo e più basso rispetto alla via pubblica, e che lo stesso CTU, lungi dall’escludere la delineabilità di un percorso sul fondo dell’appellante, aveva per contro precisato che l’accesso attraverso il fondo della convenuta risultava possibile solo attraverso una serie di balze, tenute a prato, della larghezza di mt.

2.00 – 2.50 che avrebbero potuto costituire percorsi transitabili a piedi o tutt’al più, ma con difficoltà, con piccoli carri agricoli trainati da animali;

che la Corte d’appello, infine, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del doppio grado;

che Z.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, C.B., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;

che, con il primo motivo, la ricorrente censura l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla richiamata clausola dell’atto di divisione e formula il seguente quesito di diritto: “Accerti la S. Corte se la Corte d’appello di Venezia abbia violato l’art. 116 c.p.c. e art. 360 c.c., comma 1, nn. 3 e 5 e artt. 1362 e 1367 c.c., nell’interpretare l’atto divisionale 12 luglio 1974 in relazione al riconoscimento della servitù di passaggio a favore della Signora C. sul fondo servente Z. anche se il sedime di detta servitù di passo non rivesta le caratteristiche di ampiezza e transitabilità previste nello stesso atto al patto n. 4 lettera f) omettendo di considerare l’ampiezza e la pendenza del passaggio preesistente”;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura l’apprezzamento, da parte della Corte d’appello, delle risultanze istruttorie, e in particolare della CTU, e formula in proposito il seguente quesito di diritto: “Accerti la S. Corte se vi è stata violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, essendosi la Corte d’appello limitata alla valutazione delle prove offerte dall’attrice senza recepire il contenuto della CTU in relazione all’esistenza o non esistenza di un passo pregresso sul fondo servente di proprietà della convenuta Z.”;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 22 dicembre 2010, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso è inammissibile, per la inammissibilità di entrambi i motivi nei quali esso si articola.

Quanto al primo, occorre ricordare che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati (…). La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., n. 4178 del 2007; Cass., n. 13777 del 2007, in motivazione; Cass., n. 15604 del 2007).

La ricorrente svolge le proprie censure sul punto limitandosi a contrapporre alla interpretazione della Corte d’appello la propria e non individuando nè la violazione di specifici canoni di ermeneutica contrattuale, nè illogicità o incongruità della soluzione accolta dalla Corte d’appello. Il quesito di diritto che conclude il motivo, appare poi di per sè inammissibile, in quanto si sostanzia in un interpello circa la violazione delle indicate disposizioni, e non è quindi conforme alle indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità. Si è infatti affermato che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola, juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008).

E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; v. anche Cass., n. 28280 del 2008).

Quanto al secondo motivo, lo stesso, pur riferendosi all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, si limita a riportare un brano della relazione del CTU, dal quale, a detta della ricorrente, dovrebbe desumersi una ricostruzione della situazione di fatto diversa da quella ritenuta dalla Corte d’appello. Anche in questo caso, infatti, la ricorrente, oltre a non riprodurre il contenuto delle risultanze istruttorie dalle quali la Corte d’appello avrebbe tratto un convincimento erroneo, si limita a contrapporre una propria valutazione delle risultanze della CTU diversa da quella affermata dal giudice del merito, il quale – giova sottolineare – proprio dal passo riportato in ricorso ha tenuto conto e ha tratto conferma della esistenza di un pregresso passaggio da adeguare alle prescrizioni stabilite nell’atto di divisione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;

che le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, non appaiono infatti idonee ad indurre a conclusioni differenti;

che, in particolare, la citata memoria, da un lato, non contiene specifiche critiche alla proposta di decisione e, dall’altro, svolge integrazioni descrittive e precisazioni relative a circostanze che, per essere le stesse state dedotte solo in sede di memoria e non anche nel ricorso, non possono essere prese in esame;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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