Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11535 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 12/10/2012, dep.11/05/2017),  n. 11535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15119/2012 R.G. proposto da:

COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco p.t. Rappresentato e

difeso dagli avv.ti Gabriella Brigliadoro, Giovanni Santucci de

Magistris, Barerdina Manganiello e Amerigo Bascetta elettivamente

domiciliato in Roma, via della Giuliana, n. 74, presso lo studio

dell’avv. Raffaele Porpora;

– ricorrente –

contro

A.G., – A.V. – A.L. –

T.G. – A.I. – AL.LA. – A.L.

Rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenza Cagnetta e Giuseppe de

Conciliis; elettivamente domiciliati in Roma, via Lucrezio Caro, n.

63, presso lo studio dell’avv. Giorgio Grasso;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

A.G. – A.V. – A.L. –

T.G. – A.I. – AL.LA. – A.L. come sopra

rappresentati;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

COMUNE DI AVELLINO, come sopra rappresentato;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 1058,

depositata in data 27 marzo 2012;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 12 ottobre 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente l’avv. Santucci de Magistris;

sentito per i controricorrenti l’avv. Valerio Giorgi, munito di

delega;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. CARDINO Alberto, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 742/2002 del 28 febbraio 2002 la Corte di appello di Napoli respingeva la domanda con la quale A.G. e A.V., quest’ultimo in proprio e quale procuratore di A.L. e di A.A., avevano proposto opposizione alla stima per la determinazione dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione di due terreni di loro proprietà, ciascuno per una quota di 3/36, siti nel Comune di (OMISSIS), sottoposti a procedimento ablativo, prima, tramite occupazione d’urgenza disposta con decreti sindacali del 5 ottobre 1990 e del 27 dicembre 1994 e, successivamente, con emanazione di decreto di esproprio in data 16 febbraio 1996, ed avevano chiesto la condanna del Comune convenuto al pagamento della giusta indennità di espropriazione e di occupazione, tenuto conto che gli importi offerti dall’amministrazione, rispettivamente di Lire 50.103.000 e di Lire 38.548.925, erano da considerarsi assolutamente iniqui ed irrisori, nonchè della indennità di asservimento per deflusso di acque meteoriche e di quella per l’irreversibile interclusione del fondo reliquato, verificatasi a causa della realizzazione di una strada.

2. Detta decisione veniva cassata da questa Corte con sentenza n. 14459 del 2008, in relazione all’erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 e al vizio di omessa pronuncia relativo alla domanda di ristoro per l’asservimento di parte del terreno.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, rilevato il superamento di ogni questione circa l’applicabilità della normativa in materia di I.C.I. a seguito dell’intervenuta abrogazione del citato art. 16 per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 338 del 2011, ha aderito alle conclusioni peritali in merito alla natura edificatoria del terreno ed alla stima del valore di mercato del suolo, sulla base di un valore unitario di Euro 95,54 al mq. L’indennità di espropriazione è stata quindi determinata in Euro 1.200.943,40, tenendo conto sia del deprezzamento della residua proprietà, sia dell’asservimento di alcune zone per lo scarico delle acque bianche. L’indennità di occupazione è stata indicata in complessivi Euro 423.834,36.

4. Per la cassazione di tale decisione il Comune di Avellino propone ricorso, affidato a sei motivi illustrati da memoria, cui i proprietari resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale, anche condizionato, parimenti illustrato da memoria, resistito da controricorso del Comune, che propone ulteriore ricorso in via incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dal Comune, già ricorrente in via principale, con il controricorso con il quale ha resistito al ricorso avanzato in via incidentale dalla controparte. Deve infatti trovare applicazione il principio secondo cui la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un’altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, nè ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l’impugnazione avversaria (Cass., Sez. U., 22 febbraio 2012, n. 2568).

2. Il ricorso principale.

2.1. Con il primo motivo, deducendosi violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e della L. 22 ottobre 1971, n. 856, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, si sostiene che erroneamente sarebbe stata affermata la natura edificatoria dei terreni, in quanto gli stessi, al momento dell’emanazione del decreto di esproprio, erano destinati in parte a viabilità, in parte a “verde di rispetto stradale” ed in parte a “parcheggio”.

2.2. Con il secondo mezzo si contesta, sulla base dell’erronea ricognizione giuridica, la stima del valore del fondo.

2.3. La terza censura attiene alla nullità per indeterminatezza, dell’originario atto introduttivo del giudizio, e quindi dell’intero procedimento.

2.4. Con il quarto motivo si deduce l’erroneità della statuizione del deposito dell’intera indennità, senza considerare che le parti in giudizio erano mere comproprietarie del bene ablato.

2.5. Con il quinto mezzo, deducendosi vizio motivazionale correlato all’erronea valutazione dei presupposti numerici, l’ente si duole dell’erroneo calcolo dell’indennità di occupazione.

2.6. L’ultima censura attiene all’omessa decurtazione dell’indennità nella misura del 25 per cento, in violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 come modificato ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 2.

3. Il primo motivo è fondato.

Come evidenziato in narrativa, la sentenza di questa Corte n. 14459 del 2008, con la quale era stato disposto il giudizio di rinvio, aveva fra l’altro censurato l’affermazione, contenuta nella precedente decisione di merito, secondo cui non sarebbe stato necessario determinare la natura, agricola o edificabile, del terreno. A tanto ha provveduto la Corte d’appello di Napoli con la sentenza in esame, disponendo consulenza tecnica d’ufficio, alla quale, con particolare riferimento all’accertata natura edificatoria, ha dichiarato di aderire.

Tale condivisione, se normalmente assolve, per relationem, l’onere di rendere una motivazione adeguata in ordine alle valutazioni emergenti dalle conclusioni peritali, non è sufficiente in presenza di argomentate critiche alle stesse ritualmente avanzate.

Mette conto di ribadire, sotto tale profilo, il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., 3 giugno 2016, n. 11482; Cass., 17 luglio 1014, 16368).

Tanto si è verificato nella specie, avendo il Comune riprodotto le critiche avanzate nei confronti dell’elaborato peritale, del quale sono state trascritte le parti salienti. Dall’esame di tali atti emerge che, al momento dell’emanazione del decreto di esproprio, la destinazione (alla quale normalmente si riconosce natura conformativa: Cass., 26 novembre 2008, n. 26615; Cass., 28 settembre 2016, n. 19204; Cass., 30 giugno 2016, n. 13425, quanto alla viabilità; Cass., 4 dicembre 2013, n. 27114; Cass., 17 dicembre 2012, n. 23210, quanto alle zone di rispetto stradale) dei terreni in esame era la seguente; viabilità, zona di rispetto stradale e parcheggio.

Per altro i riferimenti, nell’elaborato del consulente tecnico d’ufficio, a “una intensa edificazione ed urbanizzazione sviluppatasi nell’intorno delle aree oggetto di espropriazione”, inducono a ritenere che si sia intesa privilegiare la c.d. edificabilità di fatto, in contrasto con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui la ricognizione giuridica dei suoli va di regola effettuata sulla base del criterio fondato sulla edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37.

In base a tale criterio, un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass., n. 7987/2011; Cass., n.9891/2007; Cass., n. 3838/2004; Cass., n. 10570/2003; Cass., Sez. un., nn. 172 e 173/2001), e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass. 14840/2013; Cass., n. 2605/2010; Cass. nn. 21095 e 16537/2009). 4. Il secondo motivo, attinente all’individuazione del valore di mercato, rimane all’evidenza assorbito, così come il quinto, dovendosi procedere alla rideterminazione delle indennità sulla base della natura del terreno.

5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Infatti viene dedotta un nullità attinente al giudizio di primo grado, che non risulta in alcun modo esaminata o rilevata nella citata sentenza n. 14459 del 2008 di questa Corte: soccorre in proposito il principio secondo cui nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il “thema decidendum” e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice – il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest’ultima relativamente alle questioni da essa decisa – non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all’esame di ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass., 7 marzo 2011, n. 5381; Cass. Sez. U, 3 luglio 2009, n. 15602).

6. La quarta censura in linea di massima deve intendersi assorbita, in quanto l’eventuale rideterminazione dell’indennità in sede di rinvio potrebbe comportare una variazione delle somme da depositare. Mette conto di precisare che, se in linea di massima ciascun comproprietario è legittimato a proporre opposizione alla stima dell’indennità, che va determinata per l’intero, il deposito dell’intera somma non è dovuto allorchè siano intervenute delle cessioni da parte di titolari di altre quote: in tal caso il comproprietario che si oppone alla stima ha il diritto di vedere determinata l’indennità con riferimento all’intero bene, ma il giudice non può che ordinare il versamento, non già della differenza tra I’ indennità giudizialmente accertata e quella già corrisposta ai cessionari, ma della sola quota di pertinenza dell’opponente, estraneo al rapporto tra l’espropriante e i cessionari (Cass., 15 gennaio 2009, n. 802). La doglianza del Comune è quindi condivisibile laddove si fonda sulle cessioni, con relativi pagamento delle somme stabilite, intervenute con gli altri comproprietari.

7. Il sesto motivo è infondato, dovendosi rilevare l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’invocata riduzione, dovendosi in primo luogo ribadire che il tenore letterale e la ratio della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90 fanno ritenere che l’espressione non può che riferirsi, al fine di indicare le ipotesi in cui si debba dare ingresso al testo dell’art. 37 riscritto al comma 89 secundum constitutionem, ai soli procedimenti determinativi pendenti al 1 gennaio 2008, per i quali soltanto l’indennità può ancora essere determinata secondo lo jus superveniens (Cass., 23 febbraio 2012, n. 2774; Cass., 21 giugno 2010, n. 14939; Cass., 28 febbraio 2008, n. 5265), fermo restando che, per i procedimenti espropriativi pur successivi al 1 luglio 2003, ma definiti prima della entrata in vigore della novella, non può che darsi ingresso al criterio del valore venale pieno.

Per mera completezza di esposizione deve richiamarsi l’interpretazione resa da questa Corte in merito al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, così come novellato, nel senso che gli interventi di riforma economico-sociale devono riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate, ed essere quindi attuati in forza di una previsione normativa che in tal senso li definisca (cfr. la citata S.U. 5265 del 2008).

8. Il ricorso incidentale.

8.1. Con il primo motivo i proprietari deducono che la Corte di appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali in relazione alla determinazione dell’indennità di occupazione, pretermettendo un’area di mq 754. Sotto altro profilo si denuncia una discrasia fra la somma determinata in motivazione e quella, inferiore, indicata nel dispositivo.

8.2. Il primo aspetto è infondato: l’errore prospettato in merito alla superficie posta alla base del calcolo dell’indennità di occupazione dovrebbe desumersi dall’estensione indicata nell’offerta dell’indennità provvisoria e da quella valutata per il calcolo dell’indennità di espropriazione. Tali aspetti, a fronte delle analitiche indicazioni contenute al riguardo nella decisione impugnata, non sono decisivi, in quanto, non potendosi dubitare che le aree occupate in via temporanea e quelle poi ablate possano avere anche estensioni diverse, il dato rilevante, ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione legittima, è costituito dalle risultanze del decreto di occupazione, del tutto neglette nella formulazione della doglianza in esame.

8.3. La seconda questione attiene all’evidenza a un errore materiale, e rimane assorbita per le ragioni indicate nel precedente punto 4.

9. Le rimanenti censure, relative al regolamento delle spese processuali e alla determinazione in concreto dell’indennità di asservimento, rimangono assorbite.

10 – L’impugnata sentenza va quindi cassata in relazione alle censure accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, provvederà a determinare l’indennità di espropriazione, di occupazione e di asservimento sulla base del valore di mercato dei suoli, previa ricognizione della loro natura sulla base dei principi indicati. Nell’ipotesi di esclusione della legale edificabilità, andrà considerato, in applicazione della nota decisione della Corte cost. n. 181 del 2011, che all’interno della categoria suoli inedificabili rivestono valore a fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Il giudice del rinvio provvederà, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri. Dichiara inammissibile il ricorso proposto in via incidentale dal Comune di Avellino.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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