Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11535 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15802/2014 proposto da:

NIP NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE SRL, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VILLA PATRIZI 13, presso e nello STUDIO LEGALE GEMMA &

PARTNERS

PATERNOSTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA RITA

PISTOCCHIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

– intimata –

avverso la sentenza n. 407/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 15/10/2013, depositata il 13/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte osserva:

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR di Catanzaro ha respinto l’appello della “Nuove Iniziative Produttive srl” – appello proposto contro la sentenza n. 228/03/2012 della CTP di Cosenza che aveva già respinto il ricorso della predetta società – ed ha così confermato l’avviso di iscrizione ipotecaria, emesso per cautela del mancato pagamento di somme portate da cartella relativa a crediti IRES-IVA-IRAP per l’anno 2004.

La predetta CTR – premesso che con l’appello la società contribuente aveva proposto le censure dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per mancata previa notifica dell’intimazione di pagamento e per carenza di motivazione, e che Equitalia Sud aveva fornito prova dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale prodromica nonchè dell’avviso di iscrizione – ha motivato la decisione nel senso che – essendo l’iscrizione di ipoteca atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa fiscale, ma non inserito nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata – il concessionario non aveva obbligo di provvedere alla preventiva notifica dell’avviso contenente intimazione ad adempiere (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2), nel mentre non sussisteva il difetto di motivazione del provvedimento, che conteneva le indicazioni essenziali all’esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi ed ha anche depositato memoria illustrativa.

La Concessionaria e l’Agenzia non si sono è difese.

E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con la quale il consigliere relatore ha proposto l’integrale rigetto del ricorso per cassazione, proposta che non può essere condivisa a riguardo del quinto motivo di impugnazione che si appalesa fondato.

Con detto motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50) la parte ricorrente si duole della violazione della regola secondo cui – decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento – l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente intimazione ad adempiere. In difetto di tale avviso, secondo la parte ricorrente “il ruolo è un titolo esecutivo caducato, privo pertanto di qualsiasi efficacia. Di conseguenza non si può iscrivere ipoteca e se iscritta la stessa è da ritenersi illegittima e priva di qualsiasi efficacia”.

Con la censura in argomento la parte ricorrente tende ad infirmare il fondamento logico dell’argomento con cui il giudicante ha disatteso il motivo di impugnazione e cioè che la concessionaria non abbia onere di provvedere alla notifica di un previo avviso allorchè opera per i fini di cui si è detto.

In questi termini intesa, la censura di parte ricorrente deve essere condivisa.

E’ infatti dirimente sulla questione oggetto di esame la recente pronuncia di Cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 che ha ritenuto (in conformità a precedenti pronunce delle sezioni semplici quali Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 10234 del 20/06/2012), da un canto, che: “L’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui del D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.

D’altro canto, però, la medesima pronuncia delle sezioni unite, con l’autorevolezza qualificata che l’ordinamento positivo le attribuisce (art. 374 c.p.c.) ha pronunciato il principio per cui:” In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, art. 77, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni –

per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

Detto principio si applica alla specie di causa poichè appare certo (siccome lo garantisce la data di proposizione del ricorso introduttivo di primo grado) che al momento dell’iscrizione dell’ipoteca non poteva applicarsi la disciplina poi introdotta con D.L. 14 maggio 2011, n. 70, art. 7 (con la conseguente modifica del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77) che onera l’agente della riscossione a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma precedente dell’anzidetta norma.

Nella motivazione della pronuncia la Corte ha anche precisato che “stante la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione per avventura eseguita senza che sia stato rispettato dall’amministrazione l’obbligo della preventiva comunicazione al contribuente, conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità, salvo in ogni caso la responsabilità dell’amministrazione ai fini dell’eventuale risarcimento del danno”.

A fronte di detto principio, non resta che concludere che il giudice del merito sia pur uniformandosi alla interpretazione del quadro sistematico nel quale si iscrivono i rapporti tra iscrizione ipotecaria e procedura di esecuzione forzata, ha sostanzialmente violato il diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, cui l’ordinamento interno del nostro Stato non può non uniformarsi a riguardo di un atto immediatamente lesivo di diritti patrimoniali quale è l’iscrizione di un diritto reale di garanzia sui beni immobili.

E’ perciò da escludere che possa rilevare – in senso contrario a quanto or ora evidenziato – la circostanza che la parte contribuente abbia – nel ricorso introduttivo di primo grado – fatto specifico riferimento al difetto dell’intimazione di pagamento disciplinata dal menzionato art. 50, ove di questo difetto il contribuente si sia concretamente doluto sotto l’aspetto dell’ignoranza nella quale era rimasto dell’intento perseguito dalla concessionaria di iscrivere a suo danno strumenti di garanzia reale dell’adempimento del credito vantato.

Invero, è principio di cui ha fatto applicazione la dianzi menzionata sentenza delle Sezioni Unite quello secondo il quale “spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia”, considerazioni che si prestano ad essere riferite anche alla fattispecie qui in esame.

Non resta che concludere per la fondatezza del quinto motivo di impugnazione, che deve quindi essere accolto, con cassazione – in parte qua – della pronuncia gravata.

Il motivo di accoglimento risulta assorbente e decisivo a riguardo dell’intera questione controversa, sicchè implica la frustraneità dell’esame dei residui motivi, che restano assorbiti.

Non è dato alla Corte decidere anche nel merito del ricorso, atteso che competerà comunque al giudice del merito – in applicazione dei richiamati principi di diritto – accertare se (indipendentemente dall’acclarata omissione dell’invio dell’intimazione ad adempiere) risultino agli atti di causa ulteriori e diverse modalità di assolvimento dell’onere che incombeva alla concessionaria procedente di fornire l’opportuno avviso alla parte contribuente dell’iniziativa che intendeva assumere.

Le spese di lite possono essere regolate dal medesimo giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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