Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11534 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 30/04/2021), n.11534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17741/2019 proposto da:

D.A.K., elettivamente domiciliato in Neviano (Lecce),

Via Angelo De Martina n. 20, presso lo studio dell’Avv. Nicoletta

Maria Mauro che lo rappresenta e lo difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2021 da ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto del 30/04/2019, ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino straniero D.A.K., nato in Guinea il 20/09/1997, avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

2. Il richiedente ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via subordinata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. A sostegno della domanda ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese di origine per paura di essere ucciso dai medici, in quanto sospettavano che egli avesse contratto dalla madre il virus dell’ebola.

3. Il Tribunale ha posto le seguenti ragioni a fondamento della decisione.

In primo luogo, ha ritenuto il racconto del richiedente poco credibile ed inverosimile, sia con riguardo al tempo della fuga sia con riguardo al timore manifestato nei confronti dei medici che, in quanto parenti di un contagiato dal virus dell’ebola, avrebbero potuto ucciderlo. Non risultano pertanto integrati i presupposti legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

In merito alla diversa ipotesi di danno grave di cui alla lett. c) del medesimo art. 14, secondo le fonti internazionali consultate, in Guinea Bissau persiste una situazione di crisi politica che paralizza l’attività dei lavori parlamentari, ma non l’esistenza di un conflitto armato o comunque di una situazione di violenza generalizzata tale da costituire una seria ed effettiva minaccia per la vita di qualunque civile si trovi sul territorio.

Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari poichè il solo rischio ipotetico di contrarre malattie infettive, e in particolare il virus dell’ebola, non è di per sè solo motivo sufficiente per riconoscere la protezione umanitaria.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato si è costituito al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo ed unico motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza per error in procedendo ed omessa motivazione ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 posto che il Tribunale ha fondato la propria decisione su fonti informative e rapporti internazionali riguardanti la situazione socio-politica della Guinea Bissau e non della Guinea Conakry, zona specifica di provenienza del ricorrente. Così operando, si è pronunciato su una domanda non proposta ed ha violato l’art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

6. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente di essere originario della Guinea Conakry senza allegare elementi inerenti alla sua identità e provenienza in grado di comprovare quanto dedotto nel ricorso, quali l’indicazione della città di origine e la sua ubicazione nella zona in questione. Egli, inoltre, nulla deduce con riguardo alla situazione socio-politica del Paese di origine e, precisamente, se, ove il dovere di cooperazione istruttoria avesse avuto ad oggetto la Guinea Conakry e non la Guinea Bissau, il giudice del merito sarebbe pervenuto a diverse conclusioni. In difetto di tali allegazioni si paventa per questa Corte l’impossibilità di apprezzare la veridicità e la fondatezza della censura.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese poichè il Ministero intimato si è costituito al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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