Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11534 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. II, 25/05/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 25/05/2011), n.11534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.A., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato PIROLO Gioacchino, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Monserrato n. 34, presso lo studio

dell’Avvocato Tommaso Arachi;

– ricorrente –

contro

AUTOGEST s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avvocato NICOSIA Ernesto, presso lo studio del

quale in Roma, via Fabio Massimo n. 107, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 194 del 2009,

depositata il 17 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che D.C.A. ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Pistoia, la Autogest s.p.a. e assumendo che aveva ordinato alla convenuta un’auto Porche mod. 911 Speedster, che l’ordine benchè accettato, non era stato evaso e di avere a propria volta stipulato un contratto di vendita ad un terzo per un prezzo notevolmente maggiorato, ha chiesto in via principale l’adempimento del contratto e il risarcimento dei danni; in via subordinata la dichiarazione di inadempienza della convenuta, oltre ai danni;

che, costituitosi il contraddittorio, l’adito Tribunale ha respinto la domanda;

che il D.C. ha proposto appello e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 194 del 2009, depositata il 17 febbraio 2009, ha rigettato il gravame;

che la Corte d’appello ha ritenuto che il contratto fosse sottoposto alla condizione sospensiva di efficacia, costituita dalla possibilità di rifornimento presso il Fornitore e che, none essendosi verificata la detta condizione, il contratto non poteva avere esecuzione e doveva escludersi il denunciato inadempimento del venditore;

che D.C.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi, cui ha resistito Autogest s.p.a. con controricorso;

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel riferire la condizione sospensiva all’intero contratto, laddove il tenore letterale di questo era chiaramente significativo della riferibilità della condizione alla sola consegna del veicolo;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle ragioni per cui la Corte ha ritenuto che la clausola “consegna” del contratto stipulato tra le parti dovesse ritenersi contenere una condizione di efficacia del contratto medesimo (fatto decisivo ai fini del giudizio);

che, con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1353 cod. civ., dolendosi del fatto che la Corte d’appello nulla abbia deciso in ordine alla questione concernente la possibilità di ritenere apposta in modo non esplicito una condizione di efficacia e risoluzione del contratto, in contrasto con il principio che impone che la clausola condizionale deve essere espressa;

che, a conclusione del ricorso, il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto:

“A) In relazione alla dedotta violazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ.. Affermi la corte che: 1) L’interpretazione di un contratto deve essere fatta tenendo conto delle espressioni usate dalle parti, con analisi letterale, grammaticale e logica di tali espressioni per quali esse siano, essendo vietata una interpretazione estensiva delle espressioni medesime. 2) Qualora le clausole contrattuali possano avere contenuto non chiaro, si deve applicare il principio per cui, ex art. 1370 cod. civ., dette clausole debbano essere interpretate contro l’autore delle clausole medesime. B) In relazione alla dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Affermi la Corte: 1) Che, in applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., le sentenze debbono contenere esposizione completa ed esauriente sotto il profilo logico-giuridico dei motivi della decisione con particolare riferimento ai fatti controversi e decisivi del giudizio. C) In relazione alla dedotta violazione dell’art. 1353 cod. civ.. Affermi la Corte: 1) Che la condizione di efficacia di un contratto, perchè possa ritenersi esistente, deve essere esplicitata dalle parti tranne che l’insistenza (inesistenza?) della condizione medesima sia univocamente riconoscibile attraverso l’interpretazione del contratto”;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 22 dicembre 2010, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…9 Il ricorso è inammissibile per inidoneità dei quesiti e perchè tutti i motivi dedotto si risolvono in una inammissibile richiesta di apprezzamento del testo contrattuale, idoneamente espresso dalla Corte d’appello con motivazione immune dai denunciati vizi logico-giuridici.

Con riferimento alle denunciate violazioni di legge, nella giurisprudenza di legittimità si è chiarito che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola, juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata” (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, “il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Il quesito di diritto, quindi, “deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; v. anche Cass., n. 28280 del 2008).

Deve poi “escludersi che la formulazione dei quesiti di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso con le caratteristiche indicate dall’art. 366 bis cod. proc. civ., possano reputarsi sussistenti per il fatto che la parte resistente abbia controdedotto, giacchè l’espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità palesa non solo che l’interesse tutelato dalla norma (o meglio dalle norme, posto che l’indicazione di tale sanzione è prima contenuta nell’art. 366 n. 4 e poi ripetuta nell’art. 366 bis) non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall’espressione preliminare evocativa della sanzione “a pena di”), ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l’atteggiamento della controparte, poichè, allorquando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l’atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità (art. 156 cod. proc. civ.): infatti, l’espresso ricorso da parte del legislatore alla sanzione della inammissibilità impedisce che il giudice possa ritenere soddisfatta l’esigenza a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma a pena di inammissibilità in modo diverso che attraverso la forma indicata dal legislatore” (Cass., ord. n. 16002 del 2007).

Orbene, risulta evidente come i richiamati quesiti di diritto appaiano non rispondenti alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza, essendo tutti caratterizzati da astrattezza e genericità, nel senso che dalla risposta in ipotesi affermativa che agli stessi si dovesse dare non ne discenderebbe sulla base della lettura del solo quesito, la possibilità di decidere la controversia in senso favorevole al ricorrente.

Quanto al denunciato vizio di motivazione, va rilevato che le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di cia-scun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). Si è anche precisato che la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Anche con riferimento ai denunciati vizi di motivazione deve rilevarsi la inidoneità della formulazione dei motivi, giacchè difetta il richiesto momento di sintesi. Senza dire che il ricorrente denuncia contestualmente il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, introducendo una censura che per questa sola ragione sarebbe inammissibile. Del resto, la non rispondenza del motivo ai requisiti di cui al citato art. 366 bis cod. civ., comma 2, costituisce un chiaro sintomo del fatto – già rilevato – che il ricorrente, piuttosto che evidenziare vizi logici della motivazione, sollecita, in realtà, una interpretazione del contratto diversa da quella affermata dal giudice di merito e a sè favorevole, il che è precluso in sede di legittimità.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivìde la proposta di decisione ora richiamata, allei quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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