Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11534 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ETTORE SIBILIA PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

via Casperia n. 30, presso l’avv. Rinaldi Guido, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 1157/08, depositata

il 21 gennaio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Guido Rinaldi per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’estinzione del

processo.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che la Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 1157/08, depositata il 21 gennaio 2008;

che, nell’imminenza dell’udienza di discussione, il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso “per definizione bonaria ex Delib. C.C. n. 31 del 2009”;

che la rinuncia, pur non potendo produrre gli effetti propri di tale atto, in mancanza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, è tuttavia idonea a comprovare la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

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