Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11534 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, (ud. 12/10/2016, dep.11/05/2017),  n. 11534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9040/2012 R.G. proposto da:

DESIGN CENTER S.R.L., Elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio

Veneto, n. 7, nello studio dell’avv. Stanislao Chimenti, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, Elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di

Giove, n. 21, negli Uffici dell’Avvocatura Capitolina; rappresentato

e difeso dall’avv. Domenico Rossi, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 2524,

depositata in data 6 giugno 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 12 ottobre 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrente l’avv. Valerio Giorgi, munito di delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. CARDINO Alberto, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento delle domande di determinazione della giusta indennità di espropriazione e di occupazione proposte nei confronti di Roma Capitale dalla S.r.l. Design Center in relazione al procedimento ablativo riguardante un terreno di proprietà dell’attrice, ubicato in località (OMISSIS), ha aderito alle conclusioni peritali circa la potenzialità edificatoria dell’area.

2. Quanto alla determinazione del valore di mercato della stessa, sono state disattese le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio all’uopo espletata, secondo le quali il terreno veniva stimato in Euro 3.481.125 (sia pure con riferimento ad una superficie di 2000 mq, superiore a quella effettivamente ablata), rilevando che, a fronte del parere del consulente del Comune aveva riconosciuto un valore di Euro 119.325,00, il valore unitario determinato dal consulente tecnico d’ufficio, pari ad Euro 1740,56, era fondato sulla circostanza che sul terreno era stata autorizzata la realizzazione di un centro commerciale, con due piani di parcheggio interrati. Si è quindi osservato che, trattandosi di area inserita in zona Peep, la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata sulla base dell’indice territoriale, e non fondiario, al quale aveva fatto riferimento la consulenza tecnica d’ufficio.

3. Per tale ragione la stessa è stata ritenuta inattendibile, e, pur condividendosi l’impostazione del consulente del Comune, che aveva indicato un valore unitario pari ad Euro 75,00, è apparsa congrua e d adeguata l’elevazione dello stesso ad Euro 100,00.

4. Conseguentemente, l’indennità di espropriazione è stata determinata in Euro 159.100,00 e quello di occupazione commisurata agli interessi legali su detta somma.

5. Per la cassazione di tale decisione la società Design Center propone ricorso, con unico motivo, illustrato da memoria, cui Roma Capitale resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo la ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la Corte di appello avrebbe erroneamente disatteso le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto fondate su un valore di permuta calcolato in base all’indice fondiario, affermando, al contrario come sostenuto dal consulente di parte del Comune – la necessità di adeguarsi all’indice medio di edificazione territoriale.

2. Deve constatarsi che la deduzione del vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, così come dedotto, non coglie nel segno, ancorchè non risulti applicabile, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito dalle Sezioni unite dì questa Corte con la nota decisione n. 8053 del 2014). Infatti, già in virtù della previgente formulazione della norma in esame, non era ritenuto predicabile il vizio di motivazione in relazione alla risoluzione di questioni giuridiche, e non la quaestio facti per come risolta dal giudice del merito (Cass. 30 marzo 2012, n. 5123; cass., 22 maggio 2009, n. 11910; Cass., Sez. U., 25 novembre 2008, n. 28504).

La fondamentale censura mossa all’impugnata decisione si risolve in una critica all’affermazione relativa alla necessità di considerare le possibilità legali di edificazione in “base all’indice medio di edificazione territoriale comprensoriale di mc/mq 1,378”, definita manifestamente ingiusta, contraddittoria e irragionevole (pag. 11 del ricorso). Sotto tale profilo, a prescindere dalla congrua esposizione delle ragioni in base alla quali la corte di appello ha ritenuto di dover disattendere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e aderire alle tesi sostenute dal consulente dell’ente territoriale – con conseguente insussistenza, in parte qua, del denunciato vizio motivazionale – deve porsi in evidenza come l’essenza della doglianza della società ricorrente sia da individuarsi nella prospettazione, che presenta aspetti di natura squisitamente giuridica, del privilegio da accordarsi, ai fini della stima del valore del fondo, all’indice fondiario.

3. Soccorre, al riguardo, il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina “ex se” l’inammissibilità, se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass., 3 agosto 2012, n. 14026; Cass., 29 agosto 2013, n. 19882; Cass., 30 marzo 2007, n. 7981, proprio in relazione alle ragioni in diritto desumibili dall’esposizione del motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3.1. La sentenza impugnata si sottrae alle critiche sostanzialmente esposte in relazione alla violazione dei criteri normativi sottesi alla ricognizione dell’edificabilità legale, dovendosi in proposito rilevare che le valutazioni della Corte di appello fondate sull’impossibilità di utilizzazione, nell’ambito del c.d. metodo analitico – ricostruttivo, dell’indice fondiario, trovano riscontro nel costante orientamento di questa Corte a tale riguardo (Cass., 22 marzo 2013, n. 7288; Cass., Sez. un., 14 maggio 2010, n. 11729; Cass., 29 novembre 2006, n. 25363).

Ancora recentemente è stato ribadito che nella determinazione dell’indennità di espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP), la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione va fatta tenendo presente che i volumi realizzabili non possono essere quantificati applicando senz’altro l’ indice fondiario di edificabilità, il quale è riferito alle singole aree specificamente destinate alla edificazione privata dallo strumento urbanistico attuativo, ma, poichè ai fini dell’esercizio concreto dello “ius aedificandi” è necessario che l’area sia urbanizzata, occorre tener conto dell’incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale; il che può anche essere espresso ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all’intera zona omogenea. Ne consegue che tutti i terreni espropriati in ambito PEEP percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato, mentre l’indice fondiario trova piena applicazione ove l’area da valutare sia collocata in comprensorio già totalmente urbanizzato, per il quale, dunque, non è necessario lo strumento urbanistico attuativo, ancorchè previsto dal piano regolatore generale (Cass., 26 settembre 2016, n. 18841).

4. Mette conto di aggiungere che, una volta accertata la correttezza dell’adesione, da parte della corte distrettuale, alle tesi esposte nella consulenza di parte redatta nell’interesse dell’ente espropriante, la censura alla stima operata in concreto appare del tutto generica, in quanto, anzichè addurre argomenti in merito all’erroneità (a prescindere dall’infondatezza del riferimento all’indice fondiario) del valore unitario indicato in detta consulenza, è incentrata sull’entità della maggiorazione, che si risolve in una valutazione favorevole alla stessa ricorrente, apportata nella sentenza a detto valore unitario.

5. Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 7.200,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA