Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11534 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15679/2014 proposto da:

NIP NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE SRL, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VILLA PATRIZI 13, presso lo studio legale GEMMA & PARTNERS,

presso

il domicilio dell’avvocato LAURA PATERNOSTRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA RITA PISTOCCHIO giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENTE DELLA RISCOSSIONE – EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 406/01/2013 della COMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 15/10/2013, depositata il 13/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva:

La CTR di Catanzaro ha respinto l’appello della “Nuove Iniziative Produttive srl” – appello proposto contro la sentenza n. 227/03/2012 della CTP di Cosenza che aveva già respinto il ricorso della predetta società – ed ha così confermato la cartella esattoriale concernente IVA-IRAP per l’anno 2004.

La predetta CTR – premesso che con l’appello la società contribuente aveva proposto le censure della carenza di motivazione della sentenza di primo grado e dell’illegittimità della cartella di pagamento per mancanza della relata e della sottoscrizione del messo notificatore –

ha motivato la decisione nel senso che, in tema di notificazioni a mezzo posta la disciplina relativa all’invio con raccomandata a/r è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, mentre le disposizioni della L. 20 novembre 1982, attengono alla notifica eseguita per posta tramite l’ufficiale giudiziario; perciò non necessitava alcuna relata di notifica ed altre annotazioni sull’avviso di ricevimento a proposito della persona ricevente.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia non si è difesa.

E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con la quale il consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso, proposta che non può essere condivisa limitatamente al rigetto del primo motivo che appare invece fondato.

Con tale motivo di impugnazione – centrato sulla violazione degli artr. 112 e 132 c.p.c. e contempo sull’omesso esame di un fatto decisivo (quest’ultimo concretamente non argomentato in alcun modo nel contesto del motivo di impugnazione) – la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia omesso di riscontrare la censura di gravame vertente sulla questione della nullità della cartella di pagamento per omessa notifica del presupposto avviso di ricevimento.

Benevero, sia pure con sintetica ricostruzione del fatto processuale, la parte ricorrente ha dato preliminarmente conto della proposizione (sia in primo grado di giudizio che in grado di appello) delle ragioni di impugnazione della cui omessa considerazione si duole, ricostruzione del fatto processuale che può essere opportunamente integrata dal diretto esame che la Corte può fare degli atti dei gradi di merito (che la parte ricorrente ha depositato in una con il ricorso per cassazione) appunto perchè è in argomento un motivo di ricorso fondato sulla violazione della legge processuale.

Si desume da detto riscontro che la parte ricorrente ha effettivamente proposto ad oggetto del thema decidendum la questione dell’omessa notifica dell’atto prodromico della cartella di pagamento, al fine di postulare la nullità di quest’ultima.

Dell’omesso esame di detta questione da parte del giudice di primo grado la contribuente si è poi doluta in appello, riproponendo nella sostanza le ragioni di impugnazione non vagliate dal giudicante.

Sulla predetta questione, tuttavia, il giudice dell’appello non si è in alcun modo pronunciando, eludendo totalmente il riscontro delle ragioni poste a sostegno della censura di omessa pronuncia, non meno che delle ragioni dedotte a sostegno della nullità della cartella per difetto di notifica del menzionato atto prodromico.

Da qui la fondatezza del principale motivo di ricorso di parte contribuente, avendo il giudicante violato il dovere di pronuncia su tutte le questioni prospettate nell’impugnazione e non potendo considerarsi la questione qui in argomento decisa per implicito o per contrasto con gli altri argomenti logici su cui è fondata la decisione impugnata.

Non altrettanto fondati risultano invece i residui motivi di impugnazione, che vanno di seguito esaminati nonostante l’accoglimento di quello che precede, attesa la loro autonomia logica.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione e falsa applicazione della normativa sulla notificazione della cartella di pagamento e cioè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26) la parte ricorrente assume che la cartella di pagamento e gli atti autonomamente impugnabili D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non possono essere notificati direttamente dall’agente della riscossione attraverso la modalità di spedizione del servizio postale, attesa la lettera del richiamo art. 26. Trattasi di motivo inammissibilmente proposto, a mente dell’art. 306 bis c.p.c., atteso che il nucleo logico su cui si fonda la decisione del giudice di appello è esattamente conforme all’indirizzo costante di codesta Corte Suprema e non vi sono motivi per discostarsi dall’insegnamento della stessa.

In termini, basti menzionare Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014: “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto validamente effettuata la notificazione a mezzo posta di cartella esattoriale consegnata al portiere da parte di agenzia di recapito in regime di convenzione con l’amministrazione postale, alla quale l’esattore si era rivolto, mentre il plico era stato consegnato all’agenzia privata di recapito per una autonoma determinazione dell’ufficio postale)”.

Con il terzo (improntato alla violazione della normativa inerente la formazione dei ruoli) e con il quarto motivo di impugnazione (improntato alla inesistenza giuridica dell’atto per carenza giuridica della società che ha emesso la cartella di pagamento) la parte ricorrente ha (dichiaratamente) prospettato nuovi motivi a sostegno dell’assunto di invalidità dell’atto amministrativo impugnato, motivi che meritano appena un cenno per rilevarne l’assoluta inammissibilità, alla luce non solo della confusa modalità della loro esposizione ma anche della loro concettuale inammissibilità. Quand’anche si trattasse, invero, di argomenti deducibili – secondo l’implicito assunto di parte ricorrente –

indipendentemente dalle preclusioni che regolano il rito tributario (artt. 18 e 24; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), essi sarebbero stati comunque introdotti in violazione dei principi che regolano il rito di cassazione, non potendo in nessun caso la Corte apprezzare le – del tutto nuove in questa sede – circostanze di fatto che costituiscono il presupposto sostanziale degli assunti di parte ricorrente.

Pertanto, è necessario concludere per l’accoglimento del primo motivo ed il rigetto degli ulteriori, con conseguente rinvio al giudice del merito affinchè espleti l’esame delle ragioni che sono state oggetto dell’omessa pronuncia di cui la parte ricorrente si è qui doluta.

La regolazione delle spese di lite anche del presente giudizio di cassazione è rimessa al giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta i residui.

Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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