Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11533 del 30/04/2021
Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 30/04/2021), n.11533
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14811/2019 proposto da:
T.S., rappresentato e difeso dall’avv. Mauro del foro di
Lecce;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 10/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/02/2021 da ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino maliano T.S.. Per quel che interessa il giudice del merito ha escluso che i fatti narrati dal richiedente attengano ad atti persecutori riconducibili allo status richiesto, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) sulla base di fonti aggiornate al 2019 e tratte dal sito Viaggiare Sicuri MAE, da Amnesty International 2017-2018 e da human Right Watch 2019, alla luce delle quali ha ritenuto che la gravità del conflitto ed il grado di violenza riscontrabili in tutti il territorio secondo le fonti del 2018 si è concentrato secondo la fonte del 2019 solo nella zona Nord senza dati specifici per l’area Sud del paese. La protezione umanitaria è stata esclusa per mancanza di condizioni idonee di vulnerabilità soggettiva.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero con un unico motivo di ricorso. Ha depositato controricorso il Ministero dell’Interno.
Nel motivo viene dedotto che è mancato un esame specifico della situazione del ricorrente in relazione alle domande proposte e che la motivazione è generica e confezionata mediante la tecnica del copia-incolla. Il rilievo viene, tuttavia, svolto, in modo del tutto generico senza alcun riferimento alle allegazioni svolte nella domanda di merito a fondamento delle singole domande proposte. Nella narrativa del ricorso viene sinteticamente riferita la vicenda personale, del tutto genericamente, senza alcuna altra indicazione delle ragioni poste a sostegno della domanda di rifugio, di quella volta ad ottenere almeno una delle tre forme di protezione sussidiaria ed infine, in via gradata, la protezione umanitaria. Manca qualsiasi indicazione al riguardo così da non poter valutare in concreto la censura di radicale carenza di motivazione formulata.
Il ricorso è, in conclusione, inammissibile. In mancanza di difese della parte intimata non vi è statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021