Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11533 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6091/2016 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMBIEN 15,

presso lo studio dell’avvocato FLAVIO MUSTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO CARRESE;

– ricorrente –

contro

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, in persona del Direttore degli affari

societari e legali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIA

66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROSSI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 428/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Kuwait Petroleum Italia s.p.a. convenne in giudizio P.P. innanzi al Tribunale di Perugia chiedendo l’accertamento dell’avvenuta scadenza di contratti di affitto d’azienda e comodato, oltre alla condanna al pagamento della penale. La convenuta propose domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Il Tribunale adito dichiarò nulla la disdetta del contratto e rigettò entrambe le domande. Avverso detta sentenza proposero appelli entrambe le parti. Previa riunione delle cause, con sentenza di data 1 settembre 2015 la Corte d’appello di Perugia, in parziale accoglimento degli appelli, dichiarò che il contratto di affitto del complesso dei beni era cessato in data 7 settembre 2008 e condannò la P. alla riconsegna del detto complesso nonchè al pagamento della penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna a partire dall’8 settembre 2008 fino alla riconsegna; condannò inoltre Kuwait Petroleum Italia s.p.a. al pagamento delle somme di Euro 15.000,00 e 60.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

Ha proposto ricorso per cassazione P.P. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

La ricorrente ha presentato rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese stante l’accettazione della rinuncia.

Non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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