Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11533 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13603/2014 proposto da:

COMUNE di GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 SC. A INT. 4, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA DE PAOLI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ SEMPLICE P., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliata ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 18,

presso lo studio GREZ & ASSOCIATI, rappresentata e

difesa

dall’avvocato FILIPPO DA PASSANO giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 4/11/2013, depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Gabriele Pafundi difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Genova ha accolto l’appello della ” P. società semplice” – appello proposto contro la sentenza n. 64/14/2012 della CTP di Genova che aveva respinto il ricorso del predetto contribuente – ed ha così annullato l’avviso di accertamento per ICI 2004 relativa ad un immobile urbano sito in (OMISSIS) ed iscritto alla categoria D/2 siccome in passato adibito ad albergo, avviso adottato perchè era risultata una minor somma versata rispetto a quella liquidabile.

La predetta CTR – dato atto che la parte appellante aveva (tra l’altro) protestato di avere diritto alla riduzione del 50% dell’imposta, trattandosi di immobile inagibile ed inabitabile e che la rendita applicata per la base di calcolo era stata altrove oggetto di impugnazione, essendo stata rideterminata in diminuzione con sentenza di CTP non ancora definitiva – ha motivato la decisione evidenziando per quanto qui ancora rileva – che esistevano in atti le ripetute dichiarazioni della contribuente riferite alla inagibilità – inabitabilità dell’unità immobiliare (conformi al disposto del D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 8, che ritiene sufficiente la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato), a fronte elle quali il Comune di Genova non aveva assolto all’onere “di verificare nel caso la corrispondenza al vero e l’attendibilità” ai fini dell’eventuale applicazione dell’imposta in misura intera. D’altra parte, risultava che il P. non avesse “versato il contributo nè in misura intera nè sul 50% della rendita”, che era stata ormai definitivamente accertata in Euro 6.560,00.

L’amministrazione comunale di Genova ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (rubricato come:

“Violazione e falsa applicazione dei principi generali regolanti il processo tributario in ordine ai poteri-doveri del Giudice….violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 7 e 19.

Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. Omessa pronuncia”) la ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito – una volta affermato che la società ricorrente aveva diritto a godere dell’agevolazione di cui trattasi, in ragione dell’acclarata condizione dell’immobile ed una volta ritenuto che fosse stata accertata aliunde una rendita diversa da quella tenuta a base per la liquidazione dell’imposta di cui trattasi – avrebbe dovuto (in accoglimento dell’appello) rideterminare l’imposta dovuta, anche in virtù dell’espresso limite contenuto nella domanda di parte contribuente (che aveva protestato di avere diritto alla sola riduzione e non anche all’intera esenzione), e non già annullare integralmente il provvedimento impositivo.

Il motivo è fondato e da accogliersi.

Il giudicante (dopo avere rigettato tutte le preliminari censure proposte dall’appellante parte contribuente) ha dato atto nella sentenza impugnata che la predetta parte prospettava di avere diritto alla riduzione dell’imposta e al suo ricalcolo, in ragione della rendita rideterminata con pronuncia medio tempore divenuta definitiva, ed ha perciò – anticipatamente – affermato che si dovesse ritenere l’appello “parzialmente fondato”. Tuttavia, e contraddittoriamente, lo ha accolto integralmente, annullando del tutto il provvedimento impositivo, e perciò esuberando rispetto agli stessi limiti autodeterminati dalla parte, appellante che (in relazione alle domande che sono state accolte) aveva soltanto richiesto la rideterminazione dell’ammontare dovuto (siccome si desume per implicito dalla descrittiva del fatto processuale contenuta nella pronuncia qui impugnata).

In tal modo il giudicante ha inoltre violato quel principio generale del rito tributario che lo investe del potere sostitutivo a quello dell’amministrazione attiva ogni volta in cui il provvedimento impugnato non sia annullato per ragioni formali ma per ragioni sostanziali consistenti nell’erronea determinazione del “quantum” della pretesa tributaria.

In termini giova richiamare l’insegnamento di questa Corte altre volte espresso in fattispecie consimili (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15825 del 12/07/2006):”Dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-

annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione – merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la sentenza impugnata a fronte dell’avvenuta rideterminazione dell’imponibile da parte dell’ufficio, in occasione della costituzione in giudizio, in somma minore di quella già determinata in sede di accertamento sintetico del reddito – si era limitata ad annullare l’avviso di accertamento impugnato, sul rilievo che non fosse compito dei giudici tributari procedere “alla liquidazione delle imposte e delle relative penalità”. Enunciando il principio in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione, osservando come la rideterminazione dell’imponibile operata dall’ufficio costituisse una semplice diminuzione della maggiore pretesa tributaria contenuta nell’atto impugnato e, dunque, una mera riduzione del “quantum” oggetto del contendere tra le parti, sul quale il giudice avrebbe dovuto comunque giudicare)”.

In sostanza, il giudice del merito non ha tratto le debite conseguenze del suo preliminare giudizio di illegittimo esercizio della potestà impositiva circa la necessità di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione in ordine alla soluzione della questione liquidatoria che – osì come espressamente proposta dalla parte contribuente – concerne anche la precisa determinazione del tributo e dei suoi accessori, in proporzione alla rendita dell’unità immobiliare e alla sua condizione giuridica e di fatto. In ragione di detta potestà sostitutiva il giudicante avrebbe dovuto espressamente provvedere sulla domanda della parte appellante, domanda che non suppone meramente una statuizione implicita (come inclina a ritenere parte controricorrente) ma un positivo accertamento dell’ammontare dell’imposta dovuta, con ogni conseguenza anche sugli accessori dell’accertamento concernente l’imposta stessa, ed in specie sull’ammontare della sanzione (tenuto conto di quanto si assume risulti essere già stato versato ante causam per il titolo qui in discorso).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza, onde appare poi necessario il rinvio del processo al giudice del merito per il rinnovo dell’indagine ad esso demandata, in conformità alla domanda contenuta nell’atto di appello.

Roma, 10 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa adesiva alle conclusioni della relazione;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Liguria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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