Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11532 del 30/04/2021
Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 30/04/2021), n.11532
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13532/2019 proposto da:
H.T., rappresentato e difeso dall’avv. Mauro del foro di
Lecce;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei
Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 29/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/02/2021 da ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino del Bangladesh H.T.. Per quel che interessa, la protezione sussidiaria nell’ipotesi disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è stata esclusa sulla base delle informazioni assunte dal sito Viaggiare Sicuri aggiornato al 30/5/2018 e di Amnesty International 2017/2018 alla luce delle quali, pur essendo emerse ciriticità in particolare in relazione al fenomeno terroristico ed ai Rohinga, non è stato riscontrato un livello di violenza indiscriminato tale da far ritenere a rischio la vita e l’incolumità di qualsiasi civile.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Ha depositato controricorso il Ministero dell’Interno.
Nell’unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere il Tribunale utilizzato fonti diverse dalle C.O.I..
La censura non supera il vaglio di ammissibilità essendo stata prospettata in modo del tutto generico senza neanche precisare le ragioni dell’insufficienza e non attendibilità delle fonti prescelte dal Tribunale o dedurre l’allegazione di fonti alternative.
Il controricorso è del tutto genericamente formulato e non contiene deduzioni pertinenti alla censura formulata e alla sua radicale genericità. Ne consegue che non vi è luogo alla statuizione sulle spese processuali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021