Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11532 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11532
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D’ORSI SRL con sede in (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
ricorso, dall’Avv. AMATUCCI Andrea, elettivamente domiciliata in
Roma, Viale Camillo Sabatini, presso lo studio dell’Avv. Antonio
Cepparulo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata nei relativi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 251/28/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione n. 28, in data 18/12/2006, depositata
l’8 gennaio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, pure, per la ricorrente l’Avv. Andrea Amatucci;
Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico, che si è riportato alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4742/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 251/28/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 28, il 18.12.2006 e DEPOSITATA l’8 gennaio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R., in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittima la pretesa impositiva.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione della cartella di pagamento, ai fini IRPEG ed IVA dell’anno 2000, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 3, nonchè degli artt. 53 e 97 Cost..
3 – L’intimata ha chiesto il rigetto del ricorso.
4 – La questione posta dal ricorso in esame sembra doversi risolvere applicando il principio secondo cui in tema di imposte sui redditi, premesso che la dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, affetta da errore (di fatto o di diritto) commesso dal contribuente, è in linea di principio – emendabile e ritrattabile quando da essa possa derivare l’assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a carico del dichiarante, la richiesta di rimborso presentata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 1, è idonea, per i periodi anteriori all’1 gennaio 2002, a rettificare in senso favorevole al contribuente la dichiarazione stessa, non essendo previsti, prima di detta data, termini di decadenza, per tale rettifica favorevole, diversi da quelli prescritti per il rimborso dalla citata norma. Da un lato, infatti, il menzionato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 8, (comma aggiunto dalla L. 29 dicembre 1990, n. 408, art. 14, applicabile ratione temporis) – che prevede un termine per integrare la dichiarazione – si riferisce soltanto alle omissioni ed agli errori in danno dell’amministrazione e non anche a quelli in danno del contribuente; dall’altro, solo con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2 – che ha modificato, con effetto dall’1 gennaio 2002, il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, introducendo il comma 8 bis -, è stata prevista una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni in danno del contribuente, da presentarsi non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
L’impugnata decisione, ritenendo applicabile – e definendo alla relativa stregua – le norme del D.P.R. n. 322 del 1998, così come integrate, con effetto dall’I gennaio 2002, dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2, ha fatto malgoverno del richiamato principio, trattandosi, pacificamente, di rapporto relativo all’anno 2000 e, quindi, antecedente all’entrata in vigore della disposizione modificata dalla novella del 2001.
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, proponendosene la definizione, con declaratoria di accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;
Ritenuto, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Campania, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi ed al quadro normativo applicabile ratione temporis, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010