Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11532 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5429/2016 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOSCO DEGLI

ARVALI 43, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA VITALI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DIONISE ROSARIO;

– ricorrente –

contro

CAF SPA, (già CENTRALE, ATTIVITA’ FINANZIARIA SPA) C.F. e P.I.

(OMISSIS), quale mandataria della RUBIDIO SPV SRL, in persona del

Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VLA ARCHIMEDE 44

presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA ROBERTO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

e contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, SGC SRL SOCIETA’ GESTIONE CREDITI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 65/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia B.N.L. s.p.a. e S.G.C. s.r.l. chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del credito vantato dalla parte convenuta ed il risarcimento del danno. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’ I.. Con sentenza di data 28 gennaio 2015 la Corte d’appello di Perugia accolse parzialmente l’appello, accertando l’esistenza di un debito di I.M. pari ad Euro 8.909,20 e rigettando la domanda risarcitoria.

Osservò la corte territoriale che l’appello andava accolto con riferimento all’avvenuta conclusione della transazione e della violazione dell’art. 112 c.p.c., relativamente alla rilevata risoluzione della transazione per inadempimento, mancando la relativa domanda (peraltro non risultavano formulate specifiche richieste di pagamento delle spese prima della richiesta di pagamento della sorte coperta dall’accordo). Aggiunse tuttavia che, circa le spese “sustinende” richiamate nell’accordo transattivo, il significato non poteva essere limitato solo a quelle successive all’accordo perchè nell’accordo si dava atto del diritto della banca al recupero “integrale” delle spese, riferite sia a quelle “già sostenute” indicate in Euro 5.367,96, che a quelle “da sostenere (e pertanto da quantificare)”, da intendere riferite “non tanto a spese legate ad adempimenti futuri, ma anche – e forse soprattutto, posto che per il futuro non sarebbe dovuto maturare granchè – a quelle maturate con riferimento ad attività giudiziali in corso e non oggetto di pagamento”. Concluse nel senso che le spese da sostenersi fino a quel momento maturate corrispondevano a Euro 9.936,45, da cui andavano detratti Euro 1.027,25 già versati e che dal riconoscimento del debito conseguiva l’automatica reiezione della domanda di risarcimento, peraltro contenuta nel limite di Euro 26.000,00, che ne rendeva minima la valenza, alla luce del valore della prima domanda.

Ha proposto ricorso per cassazione I.M. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che era stato violato il criterio dell’interpretazione letterale di cui all’art. 1362 c.c., perchè l’espressione “sustinende” non poteva che riferirsi ai costi successivi alla transazione e che era stato violato altresì il criterio di cui all’art. 1366 c.c., in base al quale nel caso di dubbio doveva farsi riferimento all’affidamento dell’uomo medio (nella specie sul fatto che l’importo calcolato dal creditore riguardava solo le attività già svolte).

Il motivo è inammissibile. La censura non intercetta la ratio decidendi perchè il giudice di merito non ha escluso che l’espressione spese “sustinende” potesse riferirsi alle spese successive all’accordo, ha solo precisato che tale espressione non potesse essere riferita solo alle spese future, essendo previsto il diritto della banca al recupero integrale delle spese, e che, considerato “che per il futuro non sarebbe dovuto maturare granchè”, il riferimento era soprattutto a quelle maturate relativamente ad attività giudiziali in corso e non oggetto di pagamento, dove il “soprattutto” significa non esclusivamente.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo. Osserva il ricorrente che il giudice di appello, pur avendo accertato che la banca non aveva fatto specifiche richieste di pagamento delle spese prima della richiesta di pagamento della sorte coperta dall’accordo, non ha valutato in termini di violazione della buona fede il comportamento della banca, che aveva ingenerato nell’ I. il convincimento di avere transatto e di avere già pagato tutte le spese, sostenute e “sustinende”.

Il motivo è inammissibile. La censura muove da un presupposto di fatto, l’avere la banca ingenerato nell’ I. il convincimento di avere transatto e di avere già pagato tutte le spese, rispetto al quale manca un accertamento del giudice di merito. Il rilievo del giudice di merito, secondo cui non risultavano formulate specifiche richieste di pagamento delle spese prima della richiesta di pagamento della sorte coperta dall’accordo, non ha la valenza che intende attribuirvi la parte, perchè resta confinato nel contesto dell’apprezzamento dell’assenza di una istanza di risoluzione per inadempimento della transazione. Infine, sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, nel motivo non si deducono fatti secondari da cui desumere in via presuntiva il fatto principale rappresentato dalla violazione dell’affidamento che la banca avrebbe ingenerato.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudice di appello aveva omesso di considerare l’ulteriore fatto fondante la richiesta risarcitoria, e cioè il persistere da parte della banca in affermazioni di totale negazione dell’accordo nonchè la violazione della buona fede e che, quanto alla valenza minima del risarcimento per essere stata la domanda contenuta nel limite di Euro 26.000,00, era stata falsamente applicata la norma di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 2, in quanto la dichiarazione di valore resa ai sensi del citato articolo rilevava solo ai fini del contributo unificato.

Il motivo è inammissibile. Per ciò che concerne la denuncia di omessa considerazione di ulteriori fatti fondanti la richiesta risarcitoria, la censura mira, sotto le spoglie della violazione di legge, ad una rivisitazione del merito quanto all’invocata pretesa risarcitoria. Per il resto la censura resta estranea alla ratio decidendi, non avendo il giudice di merito fatto evidentemente applicazione della norma sull’obbligo di pagamento del contributo unificato, ma avendo esclusivamente interpretato il contenuto della domanda.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 2.300,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA