Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11532 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13411/2014 proposto da:

D.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTTAVIANO 73, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DE CICCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato UGO DELLA MONICA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/5/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO dell’1/07/2013,

depositata l’08/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli ha respinto l’appello di Dalla Corte Giuseppe –

appello proposto contro la sentenza n. 334/15/2011 della CTP di Salerno che aveva già respinto il ricorso del predetto contribuente – ed ha così confermato l’avviso di accertamento per IRPEF 2005 con cui si rettificavano i redditi dichiarati, sul presupposto dell’omessa soggezione ad IRPEF di canoni di locazione di un opificio che il contribuente aveva assoggetto ad IVA e perciò dichiarato come reddito di impresa.

La predetta CTR ha motivato la decisione – sulla premessa che sono strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività produttiva, carattere che è individuato mercè la ricomprensione nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217 c.c. –

nel senso che l’appellante non aveva provato detta ultima circostanza, sicchè il reddito di locazione doveva essere imputato come reddito individuale. Neppure poteva considerarsi fondata la censura concernente la inidonea notificazione dell’atto impugnato perchè gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli atti a decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20. D’altronde, la parte appellante aveva fatto riferimento “alle modalità di notificazione a mezzo posta eseguita dall’Ufficiale giudiziario”, non applicabili alla specie di causa. Errata pure la censura di duplicazione della imposizione, perchè il reddito da locazione viene sottratto da quello di impresa ai fini dell’imputazione a quello individuale.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il terzo motivo di impugnazione (preliminare in senso logico e fondato sulla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, oltre che sulla “violazione di legge per omessa, insufficiente, contraddittoria o perplessa motivazione”, formula che – come a anche a riguardo degli altri motivi di impugnazione – non è agevole riferire al contenuto delle censure formulate) la parte ricorrente –

dopo avere affermato che “non è contestato che l’avviso di accertamento è stato notificato ad istanza dell’Equitalia al contribuente a mezzo del servizio postale” lamenta la violazione della regola dell’art. 26 citato che non consente anche al concessionario la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale avvalendosi del mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento e senza che necessiti la redazione di alcuna relata di notifica, modalità che è invece riservata esclusivamente agli uffici.

Il motivo appare inammissibilmente formulato, per incorenza rispetto alla ratio della decisione impugnata.

Esso muove infatti dalla premessa che sia incontestato che l’avviso di accertamento di cui si discute è stato notificato da Equitalia e contraddittoriamente – assume che sia violata la regola in materia di notifica delle cartelle di pagamento, per effetto della quale la facoltà di notifica diretta è riservata agli uffici finanziari. La pronuncia impugnata accerta invece che si tratta di avviso di accertamento e che esso è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate di Salerno. Si intende perciò che non vi è coerenza alcuna tra la doglianza a la ratio della decisione impugnata.

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) la parte ricorrente si duole inoltre del fatto che la Commissione di appello abbia violato la menzionata norma di legge per avere da un canto accolto la censura concernente omessa motivazione da parte del giudice di primo grado su un punto decisivo della controversia. E per avere indebitamente equiparato la disciplina dell’impresa gestita in contabilità ordinaria a quella dell’impresa gestita in contabilità semplificata.

Anche detto motivo appare inammissibilmente proposto.

Nessuna delle doglianze formulate dal ricorrente può essere ricondotta sotto l’egida della norma di cui si invoca la violazione.

Quest’ultima norma disciplina gli elementi che costituiscono il contenuto necessario della sentenza, del cui difetto la parte ricorrente – in realtà – non si duole, prospettando errori che non sono poi concretamente riferiti ad alcuna specifica disciplina normativa.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 65 T.U.I.R.) la parte ricorrente si duole che il giudicante (nel ritenere che gli immobili di cui dell’art. 43, comma 2, si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario) non ha tenuto conto che per i soggetti abilitati alla contabilità semplificata (art. 66 T.U.I.R.) il registro dell’inventario è sostituito dal registro dei beni ammortizzabili, nel quale infatti il ricorrente aveva puntualmente effettuato l’indicazione dell’immobile considerato, come risulta dal deposito di detto registro effettuato a corredo della memoria di data 3.3.2011.

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

La parte ricorrente assume infatti (sia pur laconicamente, ma senza essere contraddetto ex adverso) di essere impresa ammessa al regime di contabilità semplificata ex art. 66 T.U.I.R. e di avere fornito prova, nei gradi di merito, dell’avvenuta annotazione dell’immobile del cui reddito si tratta a mezzo del deposito del registro dei beni ammortizzabili.

Benvero, il comma primo dell’art. 65 T.U.I.R. (a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1) prevede che:” 1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all’impresa, oltre ai beni indicati alle lett. a) e b) dell’art. 85, comma 1, a quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa stessa, i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario tenuto a norma dell’art. 2217 c.c.. Gli immobili di cui dell’art. 43, comma 2, si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario; per i soggetti indicati nell’art. 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 13 e del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 695, art. 2, comma 1″.

Orbene, non è chi non veda che viola la norma dianzi trascritta l’affermazione apodittica del giudice del merito secondo la quale l’unica modalità per dare la prova della strumentalità del bene immobile all’attività di impresa è la sua ricomprensione nell’inventario di cui all’art. 2217 c.c.. Infatti, prova egualmente idonea è costituita dall’iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili allorquando si tratti dei soggetti disciplinati dal successivo art. 66, e cioè le imprese minori, ammesse al regime di contabilità semplificata. Non resta che concludere che l’avviso del giudice del merito costituisce violazione della norma qui in parola, sicchè la lite dovrà essere restituita allo stesso giudicante affinchè – in ragione della disciplina normativa effettivamente applicabile ratione temporis, dianzi menzionata – provveda a riesaminare il materiale probatorio prodotto dalla parte contribuente e a rinnovare il giudizio in ordine alle censure proposte in appello.

Per quanto precede, si propone di esaminare in ricorso in camera di consiglio, accogliendolo per manifesta fondatezza del secondo motivo, previo rigetto dei motivi primo e terzo.

Roma, 20 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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