Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11531 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11626-2019 r.g. proposto da:

E.O., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta

in calce al ricorso, dall’Avvocato Antonio Almiento, presso il cui

studio è elettivamente domiciliato in Oria (Brindisi), Vico Torre

S. Susanna n. 18;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce, depositato in data

13.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/1/2021 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda di protezione umanitaria avanzata da E.O., cittadino nigeriano (Edo State), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di essere nato e vissuto in Nigeria; 2) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di origine perchè omosessuale e perchè in Nigeria la omosessualità viene perseguita penalmente come crimine, come avvenuto anche nei confronti del suo compagno in occasione di un loro incontro in albergo ove era riuscito miracolosamente a scappare.

Il tribunale ha ritenuto che non poteva accordarsi tutela sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria (unica domanda coltivata giudizialmente dal ricorrente), posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano nè altre condizioni di soggettiva vulnerabilità, non rilevando a tal fine neanche le riferite circostanze del transito in Libia. 2. Il decreto, pubblicato il 13.3 2019, è stato impugnato da E.O. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, 2, 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per aver il tribunale mutato il rito da quello previsto dall’art. 702 bis c.p.c., in quello camerale, nonostante la domanda di tutela fosse limitata alla sola richiesta di protezione umanitaria. 2. La censura è fondata ed il suo accoglimento assorbe le ulteriori censure.

2.1 Sul punto va precisato che la giurisprudenza di questa Corte ha con un recentissimo arresto (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5232 del 26/02/2020) precisato, verbatim, che “L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161 c.p.c., comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione, che si converte in motivo di impugnazione, con la conseguenza che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla e resta esclusa la rimessione degli atti al primo giudice, ove quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito; quando peraltro il procedimento applicato dal giudice di merito abbia di fatto privato il ricorrente di un grado di giudizio, impedendogli la deduzione del vizio di composizione del giudice quale motivo di impugnazione davanti ad altro giudice di merito, l’accoglimento del ricorso per cassazione deve comportare la remissione della causa al primo giudice per un nuovo esame della domanda (fattispecie in materia di protezione umanitaria, erroneamente trattata dal tribunale in composizione collegiale, nelle forme del rito speciale camerale previsto per la protezione internazionale, anzichè con quello ordinario, in composizione monocratica, suscettibile di gravame in appello)”. 2.2 Occorre infatti chiarire che, nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1 comma 3, lett. a), conv., con modif., nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 16458 del 19/06/2019).

2.3 Ciò chiarito, risulta circostanza non contestabile (già dalla lettura del provvedimento impugnato) quella secondo cui il tribunale – pur essendo stato attinto, dopo il diniego della tutela internazionale da parte della commissione territoriale, dalla sola domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria – ha convertito il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., attraverso il quale era stata veicolata la detta domanda, in rito camerale, decidendo in composizione collegiale, così determinando il vizio processuale sopra tratteggiato e la perdita di un grado di giudizio a scapito del ricorrente.

Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno decise dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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