Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11531 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. II, 25/05/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 25/05/2011), n.11531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato MARCIALIS Luigi, domiciliato per

legge in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte suprema di cassazione;

– ricorrente –

contro

COCCO RAIMONDO COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, F.lli. PUDDU COSTRUZIONI s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, e VA.BI COSTRUZIONI DI

VACCA BATTISTINO & C. s.a.s., in persona del legale

rappresentante

pro tempore, tutte rappresentate e difese dall’Avvocato PINNA Giorgio

per procura a margine del controricorso, domiciliate per legge in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte Suprema

di cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 161 del

2009, depositata il 15 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che le Società Cocco Raimondo Costruzioni s.r.l., Fratelli Puddu Costruzioni s.r.l. e VA.BI Costruzioni di Vacca Battistino & C. s.a.s. hanno chiesto al Tribunale di Cagliari di accertare l’intervenuta risoluzione, ex art. 1454 cod. civ., del contratto stipulato in data 1 gennaio 1997, con il quale avevano promesso di vendere a C.A. una villetta e un posto auto ubicati nel Comune di Quartu S. Elena;

che il Tribunale, nella resistenza del convenuto, ha accolto la domanda delle attrici, accertando l’intervenuta risoluzione del preliminare; ha condannato il C. a restituire gli immobili in favore delle medesime società; ha rigettato l’ulteriore domanda di danni proposta dalle attrici;

che avverso questa sentenza hanno proposto appello principale il C. e appello incidentale le società attrici;

che la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 15 maggio 2009, ha rigettato l’appello principale e ha accolto quello incidentale, condannando il C. al risarcimento dei danni in favore delle società, determinati in una somma pari agli interessi bancari (T.S.U. più 4,5 punti) calcolati sull’importo di Euro 36.926,00, a decorrere dalla consegna della villa e sino al rilascio della stessa in favore delle società appellate;

che C.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui hanno resistito, con controricorso, le tre società intimate;

che, con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 1477 e 1460 cod. civ., nonchè omessa o quanto meno insufficiente motivazione su un fatto decisivo, dolendosi della mancata considerazione, da parte della Corte d’appello, del fatto che egli, nella lettera del 30 novembre 1999, aveva sollecitato, oltre alla comunicazione del residuo prezzo dovuto, anche la comunicazione dei dati identificativi dell’immobile e gli estremi del certificato di abitabilità per poter ottenere un finanziamento destinato alla estinzione delle sue obbligazioni;

che, sostiene il ricorrente, ove la Corte territoriale avesse considerato questo aspetto, certamente avrebbe escluso che il mancato pagamento del prezzo da parte sua costituisse inadempimento;

che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 1175, 1375 e 1460 cod. civ., nonchè vizio di motivazione omessa o quanto meno insufficiente con riferimento alla valutazione della sua richiesta di conoscere l’ammontare del proprio debito residuo per poi poterlo estinguere;

che, con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1453, 1223, 1226 e 2697 cod. civ. nonchè vizio di motivazione omessa o quanto meno insufficiente con riferimento all’accoglimento dell’appello incidentale in ordine ai pretesi danni subiti dalle società resistenti, dolendosi del fatto che la Corte d’appello avrebbe proceduto ad una liquidazione equitativa dei danni pur in assenza di prova in ordine alla impossibilità di procedere alla quantificazione dei danni stessi;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 22 dicembre 2010, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 e sino al 4 luglio 2009, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 cod. proc. civ., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di cia-scun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: tali prescrizioni sono state nella specie del tutto disattese, non potendo al riguardo ritenersi sufficienti le indicazioni contenute in sede di esposizione del motivo. Il quesito di diritto, inoltre, non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Inoltre, si è precisato che il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è bensì ammissibile, ma esso deve concludersi “con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto” (Cass., S.U., n. 7770 del 2009) .

Nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., infatti, “nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono lei ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione”.

(Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008).

Alla luce di tali principi, risulta evidente la inammissibilità delle censure di violazione di legge svolte in tutti e tre i motivi, non concludendosi tali censure con la specifica formulazione di un quesito di diritto.

Quanto alle censure svolte sotto il profilo del vizio di motivazione, si deve rilevare, da un lato, che difetta la chiara indicazione del fatto controverso; da un altro, che i motivi si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione di circostanze di fatto, già adeguatamente apprezzate dai giudici di merito in senso conforme alle risultanze della espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Con riferimento, poi, alla censura specificamente contenuta nel primo motivo, di omessa motivazione in ordine alla rilevanza delle censure svolte nell’atto di appello con riferimento alla comunicazione dei dati identificativi dell’immobile oggetto del preliminare, la stessa appare inammissibile perchè il ricorrente non deduce il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. e art. 360 cod. proc. civ., n. 4, Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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