Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11531 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11531
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.A. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso
giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. FABBRINI Fabio nel cui
studio in Roma, Via Cavour n. 221 è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n. 10542/2006 della Commissione Tributaria
Centrale di Roma – Sezione n. 23, in data 20/11/2006, depositata il
21 dicembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4067/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 10542/2006, pronunziata dalla C.T.C., di Roma, Sezione n. 23, il 2 0.11.2006 e DEPOSITATA il 21 dicembre 2006.
Con tale decisione, la C.T.C., ha accolto il ricorso dell’Ufficio, ritenendo definitivo il ruolo posto a base della cartella impugnata, per mancato ricorso avverso il presupposto avviso di accertamento.
2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartella di pagamento, per ILOR dell’anno 1982, si articola in censure, con le quali, si deduce violazione e falsa applicazione, dell’art. 345 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – Le formulate doglianze non appaiono fondate, in base ai principi desumibili da pregresse pronunce, alla cui stregua, per un verso, il divieto posto dagli artt. 57 e 345 citati, non opera nel giudizio tributario, in virtù della disposizione transitoria del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 79 (Cass. n. 1189/02, n. 36/99, n. 8835/98) allorquando il giudizio di primo grado (come nel caso) si sia svolto sotto il vigore della previgente normativa, e sotto altro aspetto, comunque, non riguarda i fatti e le argomentazioni posti dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni e che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione (Cass. n. 18519/2005, n. 15646/2004). Le censure sembrano, altresì, infondate tenuto conto del fatto che le decadenze stabilite dalla legge a favore dell’Amministrazione, risultano indisponibili e possono farsi valere ed essere rilevate d’Ufficio, anche in sede di legittimità, con l’unico limite della formazione del giudicato (Cass. n. 11521/2004, n. 15646/2004, n. 10591/2002, n. 9940/2000).
5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, in applicazione dei trascritti principi, il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro cento per spese vive ed Euro mille per onorario, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente G. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro millecento, come da parte motiva.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010