Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11531 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5041/2016 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALFREDO ROTILI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO NATOLI;

– ricorrente –

MINISTERO DELLA SALUTE – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHISI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI (OMISSIS) – C.F. (OMISSIS), in

persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNA FERRO;

– controricorrenti e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 45/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

N.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2005 il Ministero della Salute e l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) chiedendo il risarcimento del danno per avere contratto epatite cronica HCV a seguito di emotrasfusione praticata il (OMISSIS). Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello N.F.. Con sentenza di data 14 gennaio 2015 la Corte d’appello di Palermo rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, premessa contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale la ricorrenza della colpevole condotta del Ministero, che il termine prescrizionale di cinque anni, avuto riguardo alla decorrenza dal 1998 (epoca di accertamento della patologia) ed alla data di proposizione della domanda, era decorso.

Ha proposto ricorso per cassazione N.F. sulla base di due motivi e resistono con controricorso le parti intimate, ciascuna proponendo ricorso incidentale condizionato. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del primo motivo e di manifesta infondatezza del secondo motivo del ricorso principale. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2938 c.c., artt. 112, 346 e 329 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che l’eccezione di prescrizione quinquennale, proposta in primo grado da entrambi i convenuti, era stata riproposta in appello solo dal Ministero e che l’altra convenuta non poteva giovarsi dell’eccezione sollevata dal debitore solidale.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2946, 2947 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, benchè la decisione impugnata sia conforme alla giurisprudenza di legittimità, sulla base del contatto sociale qualificato deve ritenersi operante la prescrizione decennale.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato il Ministero della Salute denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., artt. 40 e 41 c.p., artt. 122, 115 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che nel 1968 non erano stati ancora scoperti efficaci metodi di individuazione del virus nel sangue dei donatori, sicchè non vi era un comportamento colpevole del Ministero.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sul difetto di legittimazione passiva eccepito dall’Azienda Ospedaliera in quanto, a seguito della soppressione della Usl n. (OMISSIS), unico soggetto passivo legittimato era la gestione stralcio delle soppresse UU.SS.LL., in persona del commissario liquidatorio.

Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Fondata è l’eccezione di giudicato interno sollevata dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti (OMISSIS). Il giudice di primo grado ha statuito che la domanda andava disattesa nei confronti dell’Azienda Ospedaliera atteso che gli obblighi di vigilanza incombevano sul Ministero e non sulle singole strutture ospedaliere. Tale statuizione non è stata impugnata con l’atto di appello, il quale verte esclusivamente sulla condotta colposa del Ministero.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. In materia di contagio da emotrasfusioni, il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto patologie infettive per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale (fra le tante da ultimo Cass. 3 maggio 2016, n. 8645).

Il rigetto del ricorso determina l’assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati.

Va disposta la compensazione delle spese, conformemente ai giusti motivi individuati dal giudice di appello. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso, con assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati, e dispone la compensazione delle spese processuali;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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