Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11531 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8274/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1008/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 10/04/2014, depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da essa Agenzia avverso sentenza di primo grado che aveva accolto i riuniti ricorsi proposti dal contribuente avverso avvisi di accertamento ai fini IRPEF 2004 e 2005; la CTR, in particolare, ha ritenuto inammissibile l’appello perchè portato per la spedizione in data 5-10-2012, e quindi, pur considerando la sospensione dei termini feriali, oltre il termine ex art. 327 c.p.c. (ratione temporis vigente: ricorso introduttivo proposto in data successiva al 4 luglio 2009) di sei mesi dal deposito della sentenza della CTP, avvenuto il 12-9-2011.

Il contribuente non resiste.

Diritto

IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando – ex art. 360 c.p.c. n. 3 – la violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, evidenzia che la CTR non ha considerato che la controversia rientrava nelle liti definibili D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12 (liti fiscali di valore non superiore ad Euro 20.000,00), per le quali, ai sensi della lett. c) del detto comma, i termini per la proposizione dell’appello erano sospesi sino al 30 giugno 2012).

Il motivo è fondato.

Costituisce principio consolidato di questa Corte (anche se riferito a precedenti condoni, contenenti tuttavia norme analoghe a quello in questione) che la sospensione dei termini per impugnare opera ex lege, indipendentemente dalla previsione di un’istanza di definizione (v. Cass. 6826/2009); nè può dubitarsi che la lite in questione rientri per valore tra quelle definibili, essendo (v. ricorso) i singoli avvisi di accertamento impugnati (da ritenersi, agli effetti in questione, liti autonome) relativi a tributi di importo inferiore ad Euro 20.000,00.

La CTR, dichiarando inammissibile il gravame senza tenere in conto la detta sospensione dei termini per impugnare, è incorsa nel denunciato vizio (violazione rilevante, atteso che, considerando la sospensione dei termini per impugnare sino al 30 giugno 2012, l’appello, proposto in data 10-12-2012 rispetto a sentenza depositata il 12-9-2011, appare tempestivo).

Ala luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova decisione alla CTR Piemonte, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Piemonte, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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