Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11530 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6830-2019 r.g. proposto da:

I.O., rappresentata e difesa, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Antonio Almiento, presso

il cui studio è elettivamente domiciliata in Oria (Brindisi), Vico

Torre S. Susanna n. 18;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce, depositato in data

8.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/1/2021 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da I.O., cittadina nigeriana (Edo State), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale della richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultima; ella ha infatti narrato: i) di essere originaria del villaggio di Issan (Edo State), di appartenere al gruppo etnico Issan e di professare la religione cristiana; ii) di essere stata costretta a fuggire dal suo paese perchè in condizioni di estrema povertà, dopo la morte del padre e di essere stata anche costretta a prostituirsi durante il suo transito in Libia.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in mancanza dell’allegazione di fatti riconducibili nel paradigma applicativo dell’invocata protezione internazionale ed anche in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che, per quanto concerne le riferite vicissitudini in Libia, era stato estremamente generico e anche perchè non aveva manifestato alcun timore per un possibile rimpatrio in Nigeria; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo State, stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano nè una condizione di soggettiva vulnerabilità determinata dalla compressione dei diritti umani fondamentali della persona nel paese di provenienza.

2. Il decreto, pubblicato il 8.1.2019, è stato impugnato da I.O. con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto impugnato per la mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del presidente del collegio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per omesso esame del ricorrente, con conseguente nullità del decreto impugnato e del relativo procedimento.

3. Il terzo mezzo deduce la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia su motivi di gravame ovvero mancanza ed apparenza della motivazione, con violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c., e art. 156 c.p.c., comma 2, e art. 111 Cost., comma 6, in relazione al profilo della valutazione di credibilità del racconto.

4. Con il quarto motivo di articola vizio di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della direttiva 2004/83/CE, nonchè vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine al mancato approfondimento istruttorio officioso.

5. Il quinto mezzo censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, in riferimento al diniego della invocata protezione sussidiaria.

5. Il ricorrente censura inoltre il decreto impugnato, prospettando una sesta doglianza con la quale declina vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. n. 110 del 2017, nonchè all’art. 10 Cost. e 3Cedu, per non aver riconosciuto il tribunale la richiesta protezione umanitaria in presenza di condizioni ostative all’espulsione dello straniero collegate al rischio di persecuzione nel paese di provenienza.

7. Con il settimo motivo si declina, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 8 Cedu e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

8. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo il cui accoglimento determina l’assorbimento delle ulteriori censure.

8.1 Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza di vertice espressa da questa Corte (v. Sez. U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014), la sentenza è “inesistente” per omessa sottoscrizione solo quando questa sia del tutto mancante, con conseguente non riconducibilità dell’atto al giudice, e non anche quando la stessa sia solo insufficiente, come nel caso della sottoscrizione con firma illeggibile, ricorrendo, in detta ipotesi, una mera nullità (v. anche Sez. 2, Sentenza n. 7546 del 23/03/2017).

Ciò posto, la sottoscrizione del presidente del collegio decidente risulta del tutto mancante, così integrando il vizio denunciato quello di inesistenza del provvedimento impugnato.

Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale competente che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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