Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11530 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28651/2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE CHIATANTE;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1494/2015 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 09/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Avverso il precetto intimato dall’avv. G.P.C.G. propose opposizione innanzi al Tribunale di Brindisi. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Il giudice di merito qualificò l’atto di opposizione come in parte corrispondente ad opposizione agli atti esecutivi, reputando tardiva l’iniziativa dell’intimato perchè la notifica del precetto risultava avvenuta in data 2 gennaio 2014, mentre l’atto era stato depositato in cancelleria in data 28 gennaio 2014, ed in parte opposizione all’esecuzione. Con riferimento a quest’ultima ritenne che la dedotta insussistenza del credito doveva essere fatta valere nella sede idonea di “opposizione (eventualmente) tardiva all’opposizione”, rilevando comunque che il motivo inerente l’omessa notificazione del titolo era infondato, avendo l’opposto prodotto in giudizio la copia della notifica.

Ha proposto ricorso per cassazione G.G. sulla base di quattro motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del primo motivo e di inammissibilità degli ulteriori motivi. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Il primo motivo di ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 617, comma 2, difetto di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c..Lamenta il ricorrente che il giudice ha errato nel qualificare l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 617, comma 2, quale opposizione ad esecuzione già iniziata, vertendosi nell’ipotesi del comma 1 e che l’atto di citazione era stato notificato tempestivamente in data 22 gennaio 2014. Aggiunge che l’inammissibilità era stata pronunciata d’ufficio, in mancanza di eccezione della controparte, e senza assegnare un termine alle parti per il deposito di memorie sulla questione rilevata d’ufficio, in violazione del principio del contraddittorio.

Il motivo è manifestamente fondato. Va premesso, con riferimento alla parte finale della censura, che la questione della tempestività dell’opposizione, in quanto puramente processuale, non rientra fra quelle che ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, se rilevate d’ufficio vanno sottoposte alle parti (Cass. 29 settembre 2015, n. 19372). Sulla base dell’accertamento del fatto processuale, consentito dalla denuncia di error in procedendo e dall’assolvimento dell’onere di autosufficienza del ricorso, risulta che l’opposizione agli atti esecutivi è stata proposta prima che fosse iniziata l’esecuzione (l’atto di pignoramento presso terzi è stato notificato in epoca successiva all’introduzione dell’opposizione, e cioè in data 25 marzo 2014), sicchè tempestiva è l’opposizione notificata in data 22 gennaio 2014.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. Osserva il ricorrente che, essendo stata posta la questione dell’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, titolo esecutivo di cui all’intimato precetto, il giudice di merito aveva omesso di provvedere in ordine all’istanza di conversione dell’opposizione all’esecuzione in opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c..

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 149, 112, 643 e 650 c.p.c., nonchè omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva il ricorrente che non era mai stato depositato il plico contenente l’avviso di avvenuto deposito nell’ufficio postale della raccomandata contenente l’ingiunzione e che, non notificato il decreto ingiuntivo per assenza del destinatario, non era stata inviata la raccomandata contenente l’avviso del deposito dell’ingiunzione presso l’ufficio postale.

Con il quarto motivo si denuncia violazione del L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 2-quinquies, che ha aggiunto il comma 5 alla L. n. 890 del 1982, art.. Osserva il ricorrente che il termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo non era mai cominciato a decorrere perchè non vi era stata in sede di notifica consegna del relativo piego personalmente al destinatario.

I motivi dal secondo al quarto sono inammissibili. Il giudice di merito ha qualificato l’opposizione come in parte opposizione agli atti esecutivi ed in parte opposizione all’esecuzione e, come è noto, l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato. Quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 21 giugno 2016, n. 12730). La statuizione relativa all’opposizione all’esecuzione, attinta dai tre motivi in esame, andava quindi impugnata con l’appello.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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