Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1153 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 14/06/2019, dep. 21/01/2020), n.1153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12908/2016 R.G. proposto da:

C.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Defilippi,

domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

D.B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 999 del Giudice di pace di La Spezia,

pubblicata il 10 novembre 2015;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso.

Fatto

RITENUTO

C.L. proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., dinanzi al Giudice di pace di La Spezia, avverso l’atto di precetto con il quale D.B.L. le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 4.037,84 oltre accessori.

L’opponente denunciava l’inesistenza del diritto della creditrice di agire in executivis nonchè la nullità o l’inesistenza dell’atto di precetto, a causa della mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 675/2014.

Successivamente, la D.B. notificava alla C. un nuovo atto di precetto e dichiarava di rinunziare a quello precedente.

All’udienza del 6 novembre 2015, entrambe le parti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, provvedendosi esclusivamente sulle spese.

Il Giudice di pace di La Spezia dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite tra le parti.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la C., affidandosi ad un unico motivo. La D.B. non ha svolto, in questa sede, attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 480 e 645 c.p.c. La censura riguarda la sentenza impugnata nella parte in cui, intervenuta la cessazione della materia del contendere, ai fini dell’applicazione della c.d. soccombenza virtuale, ha valutato come infondata l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente, compensando le spese di lite.

Ad avviso della C. il giudice sarebbe giunto a tale conclusione confondendo la mancata indicazione nell’atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo – vizio da lei denunciato nell’atto di opposizione – con i vizi di notifica del precetto e del titolo esecutivo e, quindi, ritenendo erroneamente che la proposizione dell’opposizione avesse avuto efficacia sanante ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

Il ricorso è inammissibile.

Anzitutto va subito chiarito che il Giudice di pace contrariamente a quanto sostenuto dalla C. – ha correttamente inteso la portata delle censure articolate con l’atto di opposizione: “parte opponente si doleva di aver ricevuto un atto di precetto senza l’indicazione – all’interno dell’atto – della data di notifica del decreto ingiuntivo”. Ed è parimenti certo che il problema dell’efficacia sanante della proposta opposizione è stato declinato proprio in relazione a questo specifico vizio: “in caso di omessa indicazione nell’atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo, occorre accertare se tale omissione possa ritenersi sanata con la proposizione della relativa opposizione”.

Ciò posto, deve convenirsi sulla circostanza che è nullo l’atto di precetto che non contenga l’indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, come prescritto dall’art. 480 c.p.c., comma 2.

Ma una simile nullità, al pari di ogni altra nullità processuale, è soggetta alla regola generale della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3. In particolare, lo scopo assolto dalla regola posta dall’art. 480 c.p.c., comma 2, circa il contenuto formale dell’atto di precetto è di consentire al debitore di riferire univocamente l’intimazione di pagamento al titolo esecutivo sul quale essa si fonda.

Tanto premesso, è irrilevante accertare se competeva all’opponente indicare quale fosse stato il concreto pregiudizio derivatogli dalla violazione formale di cui si discute; oppure, se spettava all’opposto dedurre che dalla nullità dell’atto non era conseguito alcuna effettiva lesione dei diritti difensivi della controparte. Infatti, nel caso in esame il giudice di pace ha espressamente accertato che “nella fattispecie discutenda non pare possibile dubitare del fatto che il debitore sia stato posto in grado di identificare, senza incertezze, in base all’atto notificato, il titolo sulla base del quale l’opposta stava agendo esecutivamente”. Tale accertamento dell’intervenuto raggiungimento dello scopo costituisce una specifica ratio decidendi, non specificatamente impugnata dalla ricorrente. Pertanto, il ricorso è inammissibile.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in quanto la parte vittoriosa non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Ricorrono, tuttavia, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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