Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1153 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1153 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 24917-2010 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI
PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

2013

contro

3069

TONINI ELEONORA MARIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 419/2010 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 21/01/2014

di TORINO, depositata il 26/04/2010 r.g.n. 1088/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del primo motivo, accoglimento secondo
motivo.

Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per

t

La sentenza impugnata
Eleonora Maria Tonini conveniva in giudizio l’Università degli Studi di Torino ed esponeva di aver
frequentato negli anni 200-2004 la scuola di specializzazione in Geriatria e Gerontologia presso
l’Università convenuta percependo la borsa di studio di cui all’art. 6 d.lgs. 257 del 1991.
Assumendo il perdurante inadempimento dello Stato Italiano alla direttiva 93/16/ Ce chiedeva che si
accertasse l’intervenuta esistenza di un contratto di formazione e lavoro con l’università per la durata

retribuzione spettante al medico di prima nomina sulla base del ceni del comparto sanità.
L’Università si costituiva eccependo al propria carenza di legittimazione passiva.
Il Tribunale accertata la legittimazione passiva della convenuta accoglieva in parte la domanda e la
condannava al pagamento della somma di e4 17.022,07 oltre accessori ritenendo fondata in parte la
chiesta rivalutazione della borsa di studio erogata.
La Corte di appello di Torino, adita dall’Università ne confermava la legittimazione passiva ma, preso
atto dell’appello incidentale con il quale era stata riproposta, accanto alla domanda di adeguamento della
borsa di studio quella di costituzione di un rapporto di formazione e lavoro e di condanna al
pagamento delle conseguenti differenze retributive, ha ritenuto necessaria l’ integrazione del
contraddittorio nei confronti del Governo italiano l del Ministero dell’Istruzione, di quello della Salute e
della Regione Piemonte, così rimettendo le parti davanti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c..
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Università di Torino che insiste nella propria carenza di
legittimazione passiva e censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto necessario rimettere le
parti davanti al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre
amministrazioni.
La Tonini è rimasta intimata.

i motivi di rieotsu
1.- Con il primo motivo dì ricorso l’Università degli Studi di Torino denuncia la violazione delle leggi
finanziarie 2003/2005, il proprio difetto di legittimazione passiva, la violazione e falsa applicazione del
D.L. n. 384 del 1992, art. 7 e L. n. 438 del 1992, ed, ancora, la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n.
257 del 1991, art. 6 e delle Direttive nn. 82/76; 75/363; 75/362 (art. 360 c.p.c., n. 3).
Sostiene l’ Università di essere estranea alla controversia in quanto non le è demandata l’erogazione dei
benefici e delle prestazioni richieste atteso che, ai sensi dell’ art. 6 del D.lgs. n. 257 del 1991 la
definizione della provvista finanziaria occorrente per l’assolvimento delle obbligazioni inerenti le
prestazione in oggetto è riservata alle sole Amministrazioni statali e non essendo riferibile alle
competenze universitarie la borsa di studio della quale si tratta.
2.- Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354
c.p.c.. dell’art. 6 del d. lgs. n. 257 del 1991 in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 nn.3 e 4.

della scuola di specializzazione ed il suo diritto a percepire una retribuzione adeguata ex art. 36 cost e
2099 c.c. con condanna dell’Università a corrisponderle la somma di 138.624,00 ovvero, in subordine,
la rideterminazione dell’importo erogato a titolo di borsa di studio in misura pari al 97 o della

In particolare l’Università deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ravvisato la necessità di
integrare il contraddittorio con le Amministrazioni statali avendo ravvisato un litisconsorzio necessario
che, al contrario, secondo la ricorrente non è nella specie configurabile.

I motivi della decisione
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente attenendo entrambe alla legittimazione delle
parti nel processo sono solo in parte fondate.

7753 ed anche Cass. 20 marzo 2012 n. 4412) ed ha precisato in primo luogo che le fonti delle norme di
riferimento vanno individuate nel D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, (Attuazione della direttiva n.
82/76/CEE del Consiglio dei 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di
formazione dei medici specialisti, a norma della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 6), e nel D.lgs. 17
agosto 1999, n. 368, (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento del loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE).
Il primo dei due D.Igs. è stato abrogato dall’art. 46, comma 3, del secondo, il quale tuttavia nel
precedente comma 2, (come sostituito dal D.Igs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8, comma 3) ha disposto
che, fino all’entrata in vigore di uno specifico provvedimento legislativo in materia di risorse finanziarie
ulteriori rispetto a quelle reperite con la L. n. 428 dei 1990, art. 6, (Legge Comunitaria), in luogo delle
disposizioni dello stesso decreto riguardanti la materia del contratto di formazione specialistica del
medico iscritto ad una scuola di specializzazione (da art. 37 a art. 42) si continui a fare applicazione delle
disposizioni di cui al D.Igs. abrogato. L’applicazione di tale D.lgs. n. 257 del 1991, è stata poi estesa
temporalmente sino all’anno accademico 2005 – 2006 per effetto della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art.
1, comma 300, lett. e).
Fatta questa premessa si è quindi ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in
tema di attribuzione di borse di studio post universitarie a favore dei laureati in medicina ammessi alla
frequenza di un corso di specializzazione, il D.Igs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3, pone a carico del
Ministero del Tesoro, su proposta del Ministri dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e
della Sanità, l’assegnazione e la ripartizione dei fondi alle Università, alle quali compete, al sensi dei
secondo comma della citata norma, la concreta erogazione delle somme in sei rate bimestrali
posticipate.
Ne consegue che sia i Ministeri che l’Università sono processualmente legittimati dal lato passivo in
quanto tenuti, solidalmente, al pagamento del compenso agli specializzandi, assumendo la ripartizione
degli adempimenti tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente interna (Cass. 18 giugno 2008, n.
16507).
Sulla base di tale principio va disatteso il primo motivo di ricorso non difettando l’Università della
dedotta legittimazione passiva.
Quanto alla necessità di integrazione del contraddittorio con le Amministrazioni statali sul presupposto
della sussistenza, nella fattispecie in oggetto, di un litisconsorzio necessario le censure formulate in
ricorra) sono fondate e meritano di essere accolte.
n. IViR
Per quanto concerne la posizione della Regione Piemonte, si deve tile-arc che l’art. 37 del
del 1999, sopra già richiamato, prevede che il contratto di specializzazione sia stipulato con
l’università e la regione nel cui ambito sono comprese le strutture formative della scuola. Dalla
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Questa Corte ha di recente affrontato identiche questioni (cfr. esattamente in termini Cass. 17.5.2012 n.

formulazione del testo legislativo (v. sopra al n. 9) emerge che il contratto in questione non ha carattere
plurisoggettivo, nel senso che esso non nasce dall’incontro della volontà di tre soggetti (il medico
specializzando, l’università e la regione), ma dalla creazione di un rapporto negoziale che vede la
presenza di due soggetti parimenti interessati, per la parte di rispettiva competenza organizzativa, al
percorso di specializzazione. La stipula del contratto può avvenire in momenti successivi, in quanto lo

stipula da luogo, tuttavia, non ad un rapporto plurisoggettivo, in cui il contratto viene ad esistenza con
l’incontro delle volontà dei soggetti interessati, ma ad un rapporto giuridico complesso in cui coesiste la
volontà negoziale degli stessi soggetti. Ciò è tanto vero che la gestione, tanto organizzativa che
economica, del contratto è dalla legge rimessa direttamente (ed esclusivamente) all’università (v. in
particolare il D.Lgs. n. 368, art. 39, comma 4, per il quale “il trattamento economico è corrisposto
mensilmente alle università presso cui operano le scuole di specializzazione”, nonché tutte le norme che
rimettono al Consiglio della Scuola le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo).
Tale ricostruzione normativa, comporta che il soggetto deputato alla gestione del contratto è
l’università e che, ove il medico specializzando rivolga nei confronti di quest’ultima la sua domanda
giudiziale, l’università potrà rivolgersi nei confronti della regione per rivalersi nei suoi confronti nei
limiti in cui la stessa ha partecipato alla gestione del rapporto.
Queste considerazioni valgono ad escludere l’esistenza del litisconsorzio necessario ravvisato dal giudice
di appello, atteso che l’azione intrapresa dalla dott.ssa Tonini per ottenere la pronunzia che il rapporto
la frequenza della Scuola si è svolto con le modalità proprie del contratto di specializzazione non mira
né alla costituzione di un rapporto plurisoggettivo, né ad ottenere una prestazione inscindibile, comune
all’Università ed alla Regione.
Quanto alla domanda subordinata, avente ad oggetto l’adeguamento dell’importo della borsa di studio,
deve rilevarsi l’irrilevanza della posizione della Regione Piemonte. Il finanziamento delle borse di studio
in questione deriva dai fondi previsti dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 6, comma 2, che vengono
assegnati dal Ministro dell’Economia, su proposta dei Ministri dell’università e della
sanità (D.Igs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3). L’adeguamento dell’importo della borsa di studio è
determinato ogni triennio “con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro” (D.lgs. n. 257, art. 6, comma 1). Le


regioni sono, quindi, escluse sia dalla gestione dei fondi, che dal meccanismo di adeguamento, e,
pertanto, non hanno voce diretta al riguardo. L’argomento ulteriore usato dal giudice di merito per
ritenere necessaria la presenza della Regione Piemonte in questa causa, e cioè che la stessa assumerebbe
legittimazione passiva ricadendo su di essa la competenza legislativa in materia di sanità e di istruzione,
ai sensi del nuovo testo dell”art. 117 Cost., è irrilevante, atteso che lo stesso giudice non precisa in che
termini la Regione abbia concretamente esercitato tale competenza nella materia de qua e quali
conseguenze giuridiche da tale (ipotetico) intervento possano trarsi. In ogni caso l’esistenza di una
(altrettanto ipotetica) legittimazione passiva non implicherebbe necessariamente l’esistenza di una
situazione di litisconsorzio necessario.
16.- Sempre con riferimento alla domanda subordinata, avente ad oggetto l’adeguamento dell’importo
della borsa di studio, non è ravvisabile il litisconsorzio necessario neppure nei confronti dei Ministeri
indicati dalla Corte d’appello. Come già rilevato, il D.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3, pone a carico
del Ministero del tesoro, su proposta dei Ministri dell’università e della sanità, l’assegnazione e la
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specializzando può sottoscrivere in tempi differenti il contratto (redatto secondo uno schema tipo
definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, v. art. 37, comma 2) con i due soggetti istituzionali.
La stipula del contratto con tale pluralità di soggetti è imposta dalla circostanza che le strutture sanitarie
inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione fanno necessariamente capo alle regioni. La

ripartizione dei fondi necessari alle università, cui compete, ai sensi del comma 2 della citata norma, la
concreta erogazione delle borse di studio, mediante la corresponsione del loro importo diviso in sei rate
bimestrali posticipate.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto che tale disposizione assegna tanto ai Ministeri
che all’Università la legittimazione processuale passiva, atteso che tali soggetti sono tenuti solidalmente
al pagamento del compenso agli specializzandi, e che la ripartizione degli adempimenti (amministrativi
ed economici) tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente nei rapporti interni tra i vari soggetti
(Cass. 18.06.08 n. 16507).

delle cause e non da luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi
per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il
quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (v. per tutte Cass. 21.11.06
n. 24680 e, da ultimo, 14.02.11 n. 3573).
Può, dunque, concludersi che tra i Ministeri e l’Università esiste solidarietà passiva e che tra tali
condebitori deve escludersi l’esistenza del litisconsorzio necessario.
In conclusione mentre va confermata la sentenza nella parte in cui ha accertato la legittimazione passiva
dell’Università degli studi di Torino, va poi cassata nella parte in cui ha accertato l’esistenza di un
litisconsorzio necessario anche con “il Governo Italiano, il Ministero dell’Università, il Ministero del
Lavoro e della Sanità, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte” rimettendo la
causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.
Conseguentemente la causa va rimessa alla Corte d’Appello Torino, in diversa composizione, che
procederà all’esame del merito dell’appello e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese del giudizio
di cassazione.

PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2013
il consigliere est.

È noto, tuttavia, che l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità

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