Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11529 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2020, (ud. 08/05/2019, dep. 15/06/2020), n.11529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11412-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO VENTURA;

– ricorrente –

contro

SIELTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato NICOLA LANDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1040/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/11/2014 R.G.N. 1969/2012.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore, RILEVA che:

con sentenza del 29 maggio 2012 il giudice del lavoro di Salerno rigettava la domanda dell’attore S.G. nei confronti della convenuta SIELTE S.p.a., volta ad ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento della complessiva somma di 89.238,13 Euro a titolo di risarcimento danni asseritamente derivati da violazione dell’obbligo di esatta comunicazione dei criteri di individuazione e di rotazione del personale da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria o, comunque, dell’obbligo di rotazione nell’ambito della procedura di cassa integrazione (periodo aprile 2002/dicembre 2005);

l’anzidetta pronuncia veniva impugnata dal S. con ricorso del 22 novembre 2012, in seguito respinto dalla Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 1040/14 del 24 settembre – 6 novembre 2014, compensando peraltro le spese relative al secondo grado del giudizio;

tale sentenza è stata quindi impugnata dal sig. S.G. come da ricorso per cassazione in data 30 aprile/4 maggio 2015 (con successivo deposito 13-05-15), cui ha resistito la S.p.a. SIELTE mediante controricorso del 3/4 giugno 2015, in seguito depositato ed iscritto il successivo 17 giugno.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

con i motivi a sostegno del ricorso il sig. S. ha dedotto:

1 – riproposizione in toto di tutte le argomentazioni, motivazioni e difese svolte nel giudizio di primo grado ed in quello d’appello;

2 – l'”inesistenza della prescrizione quinquennale eccepita dal primo giudice” giustamente poi ritenuta illegittima dalla Corte d’Appello;

3 – violazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 – error in judicando – manifesta ingiustizia – omessa contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia – difetto di motivazione – mancato apprezzamento di tutti gli elementi in fatto e diritto – perplessità – erroneità – travisamento;

in sintesi, il ricorrente ha sostenuto l’insussistenza delle ragioni organizzative aziendali per crisi di commesse, come emerso dalle testimonianze acquisite in altro giudizio, in quanto la SIELTE aveva in essere commesse ricevute da TELECOM, KINGCOM e WIND. I decreti di concessione del beneficio della cassa integrazione da parte del competente Ministero non risultavano depositati dalla società convenuta ed era stata omessa la previa comunicazione in merito alle oo.ss.. Gli accordi sindacali succedutisi nel corso degli anni avevano criteri inadeguati, inidonei, imprecisi, approssimativi, confusi e tali da non poter costituire riferimento per individuare il personale da collocare in CIGS, donde l’illegittimità della prolungata ed ininterrotta sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria disposta nei confronti di esso ricorrente. I giudici di merito avevano ignorato le sentenze favorevoli per lo stesso S. pronunciate in analoghe fattispecie e quella del giudice Cavaliero del Tribunale di Salerno. Anche il mancato criterio della rotazione del personale con profilo identifico al ricorrente era illegittimo, perchè la SIELTE con le commesse ricevute aveva fatto ricorso ad assistenti tecnici, come appunto il ricorrente, di Salerno e di Napoli;

tanto premesso, il ricorso appare inammissibile per varie ragioni; in primo luogo, come pure rilevato dalla controricorrente, è palese il difetto di rituali, compiute e specifiche allegazioni, però occorrenti a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, non essendo stato debitamente riprodotto il ricorso introduttivo del giudizio in ordine soprattutto alle circostanze di fatto ed alle questioni di diritto ivi esposte a sostegno del petitum. Nè sono stati trascritti i motivi addotti a sostegno del gravame a suo tempo interposto avverso la sentenza di primo grado, tanto più che l’appello non comporta un novum judicium, sostanziandosi invece in una revisio prioris instantiae, perciò con limitati effetti devolutivi, sicchè è onere del ricorrente per cassazione esporre in modo del tutto autosufficiente, ex cit. art. 366, le proprie doglianze (indipendentemente anche dall’onere di produzione documentale imposto dall’art. 369 c.p.c., la cui inosservanza determina la diversa sanzione processuale dell’improcedibilità dell’impugnazione), soprattutto poi allorchè vengano lamentate pretese omissioni di pronunce o di valutazione da parte del giudice di merito, non essendo d’altro canto evidentemente consentito ai sensi dell’art. 360 c.p.c. rappresentare questioni diverse da quelle già enunciate in sede di merito;

inoltre, tra le carenze del ricorso in esame, specialmente ex art. 366 c.p.c., n. 6, spicca la mancata specifica indicazione (con relativa trascrizione, se non integrale quanto meno sufficiente nelle parti rilevanti) delle menzionate documentazioni, ed in particolare delle deposizioni testimoniali acquisite in altri processi, delle sentenze da cui deriverebbero precedenti giudicati favorevoli all’attore ed opponibili alla convenuta, nonchè degli accordi sindacali contestati dal ricorrente per la loro genericità in ordine ai criteri di individuazione del personale dipendente da collocare in cassa integrazione; sotto altro profilo va ancora rilevata l’inammissibilità delle anzidette tre censure, laddove la prima, con la riproposizione integrale delle precedenti doglianze svolte in fase di merito mediante loro totale richiamo, si appalesa assolutamente generica ed in contrasto con il dovere di rigorosa specificazione imposto dagli artt. 360 e 366 c.p.c., trattandosi di impugnazione in sede di legittimità, consentita nei soli limiti fissati dalla c.d. critica vincolata ammessa in base alle succitate disposizioni di legge;

per quanto concerne la prescrizione quinquennale ritenuta dal giudice di primo grado, però esclusa dalla Corte d’Appello, rilevando nella specie quella ordinaria decennale, la questione è chiaramente inammissibile per difetto d’interesse (ex art. 100 c.p.c., occorrente come è noto anche per le impugnazioni) sul punto da parte ricorrente, visto che, come riconosciuto espressamente dallo stesso, la decisione di primo grado in proposito risulta in effetti già smentita da quella d’appello, la sola processualmente rilevante in quanto impugnabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c.;

parimenti inammissibili risultano le deduzioni promiscuamente formulate con il terzo motivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, soprattutto laddove si contrappongono integralmente alle pur motivate valutazioni in fatto, oltre che in diritto, operate dalla Corte di merito, le contrarie opinioni espresse dalla parte ricorrente (cfr. tra l’altro Cass. I civ. n. 16526 del 5/8/2016, secondo cui in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto. V. analogamente Cass. III civ. n. 5066 del 5/3/2007: il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione -o il capo di essa- censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poichè, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito.

Cass. sez. 6 – 5, ordinanza n. 91 del 7/1/2014: il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. In senso analogo, v. ancora Cass. lav. n. 4766 del 6/3/2006, che, sebbene con riferimento a previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, meno restrittiva dell’attuale, nella specie qui ratione temporis applicabile- escludeva altresì, in particolare, la possibilità di controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un non consentito giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso sub specie di omesso esame di un punto decisivo. D’altro canto, il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione);

nel caso qui in esame la Corte salernitana, esclusa la prescrizione quinquennale ritenuta dal giudice di primo grado, nondimeno ha ritenuto infondata l’azionata pretesa risarcitoria, osservando in primo luogo che i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere in CIGS erano stati legittimamente individuati nei vari accordi sindacali succedutisi dal 1998 al 2003, soprattutto con riferimento al più articolato accordo dell’8 gennaio 2002, concernente le figure professionali ivi specificamente indicate, tra cui pure impiegati tecnici, ammnistrativi e quadri, con l’ulteriore precisazione poi che il criterio delle attività eseguibili andava rapportato ad ogni singolo centro operativo, per cui risultava inoltre incontroverso che quello di Salerno le difficoltà di utilizzazione del personale occupato risalivano già a giugno 1998 a causa della contrazione di commesse TELECOM, menzionata anche nel primo verbale di accordo in data 23-06-1999, in seguito aggravatasi fino al punto che il centro fu chiuso per non esservi più alcuna attività eseguibile di rete tradizionale. Di conseguenza, risultava legittima ed in sintonia pure con i menzionati accordi la collocazione in cassa integrazione del personale interessato alla singola realtà locale, tra cui rientrava anche l’appellante, con qualifica di assistente tecnico. Quanto, poi, alla specifica questione relativa alla mancata partecipazione del ricorrente al meccanismo della rotazione in costanza di CIGS (richiamato il principio secondo cui in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di rotazione dei lavoratori sospesi trova un limite, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 8, nelle esigenze tecnico – organizzative dell’azienda, nonchè nei requisiti di professionalità e fungibilità dei singoli lavoratori, con la conseguenza che è legittima la esclusione dalla rotazione di un lavoratore che non abbia mansioni identiche agli altri dipendenti ad essa interessati, ove la sua riassunzione in servizio risulti contraria alle esigenze obiettive dell’azienda – così Cass. lav. n. 6177 del 27/03/2004, conforme in seguito Cass. n. 2878 del 9/2/2007), la Corte di merito ha rilevato che nel caso esaminato, a differenza di altre e più ampie realtà territoriali, era stata idoneamente allegata dall’azienda la circostanza del progressivo esaurimento, presso il c.o. di Salerno, delle commesse attinenti alle tradizionali reti di derivazione TELECOM, tanto che il centro, come pure risultava incontroverso, venne poi chiuso, con tutti gli addetti sospesi in CIGS, non essendovi più alcuna attività eseguibile, come del resto rinoconsciuto nel verbale di accordo 26 gennaio 2005. In conclusione, secondo la Corte distrettuale, poteva affermarsi che serie esigenze tecnico-produttive non potevano che escludere l’appellante dalla rotazione o comunque limitare l’operatività della stessa, tanto rivestendo carattere assorbente rispetto ad ogni altra doglianza la mancata rotazione ovvero la sua cadenza;

pertanto, alla stregua del surriferito ragionamento decisorio seguito dalla Corte di merito, appaiono inconferenti le diverse prospettazioni in punto di fatto allegate da parte ricorrente in sede di legittimità, per giunta come già detto generiche e non autosufficienti, sicchè il ricorso de quo va dichiarato inammissibile; le relative spese seguono il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata;

infine, sussistono i presupposti processuali ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, per cui ne va dato atto come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della società controricorrente, in Euro =200,00= per esborsi ed in Euro =4000,00= per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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