Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11529 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.A. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 180/05/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 05, in data 30/03/2006, depositata il

19 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 24413/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 180/05/06, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 05, il 3 0.03.2006 e DEPOSITATA il 19 giugno 2006.

Con tale decisione, la Commissione di merito, ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e ritenuto che la stessa avesse tardivamente esercitato la pretesa impositiva.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartelle di pagamento, relative ad IVA ed IRAP anni 1998 e 1999, si articola in doglianze con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 2, lett. A, nonchè del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, convertito in L. n. 156 del 2005.

3 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

4 – Considerato che le doglianze, appaiono fondate, in base al principio per cui in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 -, ha fissato, al comma quinto bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Cass. n. 4745/2006, n. 1435/2006, n. 16826/2006).

Considerato che con le precitate sentenze è stato, pure, precisato che la norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice.

Considerato, che l’impugnata decisione non appare in linea con i principi e con il quadro normativo, venutosi a delineare a seguito delle modifiche apportate, alle previgenti disposizioni di legge in materia, dal sopravvenuto del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito in L. n. 156 del 2005, giacchè basa il decisum sull’apodittica affermazione, – l’appello dell’Ufficio non può trovare accoglimento – come rilevato in primo grado l’Ufficio era decaduto dall’iscrizione a ruolo D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ex art. 19, n. 2 – senza verificare e valorizzare la data delle dichiarazioni e quelle di notifica delle cartelle e, quindi, senza indicare il termine in concreto applicato e facendo erroneo riferimento alla norma di riferimento.

Considerato che, secondo la prospettazione – rimasta incontestata – di cui in ricorso, tali dati, indicati negli anni 1998 e 1999 e, per entrambe le notifiche, nel 17.06.2003, potrebbero assumere rilevanza ai fini decisionali.

5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, in applicazione dello ius superveniens e dei richiamati principi, il relativo accoglimento per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;

Ritenuto, altresì, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo incontestate le circostanze relative agli anni delle dichiarazioni (1998 e 1999) ed alla comune data di notifica delle cartelle (17.06.2003), la causa, in applicazione dei richiamati principi, può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente; Considerato che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemilacento, di cui Euro cento per spese vive ed Euro duemila per onorario, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, mentre quelle dei gradi di merito, tenuto conto dell’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro duemilacento, come da parte motiva e compensa quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA