Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11529 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23330/2015 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA – P.I. (OMISSIS), in persona del

Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA

4, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA MARUCCHI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO COMPORTI;

– ricorrente –

contro

AVV. G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

74, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA LOMBARDI, rappresentata e

difesa da sè medesima;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2015 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il

31/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Giudice di Pace di Siena condannò l’Amministrazione Provinciale di Siena al risarcimento del danno nella misura di Euro 2.500,00 oltre accessori in favore di G.L. per il sinistro stradale causato dall’attraversamento stradale di un capriolo. Avverso detta sentenza propose appello l’Amministrazione Provinciale di Siena con atto notificato in data 6 febbraio 2013. Con sentenza di data 31 gennaio 2015 il Tribunale di Siena dichiarò inammissibile l’appello. Osservò la corte territoriale che l’atto di appello non rispettava i requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c., secondo la disposizione introdotta con D.L. n. 83 del 2012, essendosi la parte appellante limitata a riproporre le medesime argomentazioni giuridiche svolte in primo grado, senza indicare in modo specifico nè le parti della sentenza censurate nè le specifiche ragioni di censura.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione Provinciale di Siena sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Espone la ricorrente che mentre il Giudice di Pace aveva disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ritenendo che la responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici dovesse essere imputata all’ente dotato dei poteri di amministrazione del territorio, da identificare nella Provincia, nell’atto di appello si era affermato che erroneamente il giudice adito aveva rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, non potendo la Provincia di Siena svolgere alcuna attività propria lungo la strada statale (OMISSIS) gestita dall’ANAS e, relativamente al tratto di strada teatro del sinistro, di competenza comunale. Aggiunge che mentre il Giudice di Pace aveva richiamato la testimonianza di conferma dell’assenza di segnali di pericolo di attraversamento di animali selvatici ed affermato che erano stati sperimentati in altre province diversi congegni per impedire o ridurre il detto attraversamento, nell’atto di appello si era affermato che gli accorgimenti tecnici di cui parlava l’appellante non avevano avuto alcuna sperimentazione e che, quanto ai segnali di pericoli, come si era detto il tratto di strada in questione era sottratto al controllo provinciale.

Il motivo è manifestamente fondato. Va premesso che infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la natura di giudizio di fatto della censura in quanto, trattandosi di error in procedendo, compete a questo Corte l’accertamento del fatto processuale. Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “error in procedendo”, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass. 21 aprile 2016, n. 8069; 30 luglio 2015, n. 16164). Naturalmente deve essere previamente assolto l’onere di autosufficienza del ricorso. Avendo il motivo riportato le parti rilevanti della decisione di primo grado impugnata e le relative censure proposte, l’onere richiamato risulta assolto.

In base alla nuova disposizione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis in considerazione dell’epoca di notifica dell’atto di appello, “l’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’art. 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come affermato in relazione alla nuova disposizione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, riproduttiva della disposizione di cui agli artt. 342 e 434, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143).

La censura fondamentale sollevata nell’atto di appello è rappresentata dal mancato rilievo da parte del Giudice di Pace del difetto di legittimazione passiva dell’ente provinciale. Sul punto si legge nell’atto di appello che erroneamente il giudice adito aveva rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, non potendo la Provincia di Siena svolgere alcuna attività propria lungo la strada statale (OMISSIS) gestita dall’ANAS e, relativamente al tratto di strada teatro del sinistro, di competenza comunale. Il capo relativo al mancato riconoscimento del difetto di legittimazione passiva risulta censurato anche in seguito laddove si confuta l’argomento della mancanza di segnali di pericolo attraversamento animali con affermazione che, benchè indirizzata alla controparte, sostanzialmente integra censura sul punto della sentenza impugnata. In tal modo risulta identificato il capo della sentenza oggetto di gravame e viene illustrata la relativa ragione di dissenso, offrendo una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (cfr. Cass. 7 settembre 2016, n. 17712). L’atto è da intendere in conclusione conforme al nuovo paradigma di cui all’art. 342 c.p.c..

PQM

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento del ricorso e rinvia al Tribunale di Siena in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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