Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11529 del 03/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 03/06/2016), n.11529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A2A S.P.A., in persona del Direttore degli Affari Legali,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo

studio dell’avvocato LIMATOLA ALESSANDRO, rappresentata e difesa

dagli avvocati DELL’OMARINO ANDREA, DAMOLI CLAUDIO, PISA GILDA,

CANTONE LORENZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario e legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso unitamente dagli Avvocati SGROI ANTONINO,

SCIPLINO ESTER ADA, D’ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SCCI SOCIETA’ CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.P.A.;

EQUITALIA ESATRI S.P.A.;

-intimati –

avverso la sentenza n. 904/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

22/05/2012, depositata il 01/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAGETTA ANTONELLA;

udito l’Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO, delega verbale dell’Avvocato

SGROI, difensore del controricorrente, che si riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La A2A s.p.a. (già AEM s.p.a.) proponeva opposizione avverso cartella esattoriale con la quale le era intimato il pagamento di somme a titolo di contributi, oltre somme aggiuntive ed interessi, per CIG, CIGS, mobilità, disoccupazione, malattia operai, CUAF, maternità, per il mese di dicembre 1998 e per il periodo da giugno 1999 a settembre 2005.

Il Tribunale in parziale accoglimento della opposizione revocava la cartella esattoriale e dichiarava non dovuti, in quanto prescritti, gli importi relativi ai contributi riferiti al periodo dicembre 1998/27 febbraio 2001.

La Corte di appello di Milano, pronunziando sull’appello principale della società e sull’appello incidentale dell’INPS, in parziale riforma della decisione, confermata nel resto, ha dichiarato la parziale inefficacia della cartella opposta per insussistenza dell’addebito contributivo per maternità e relative sanzioni, nonchè per prescrizione dei contributi relativi al periodo dicembre 1998/27 febbraio 2001.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A2A s.p.a.

sulla base di nove motivi L’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I.A. s.p.a., ha resistito con tempestivo controricorso. Equitalia Nord s.p.a.

(già Equitalia Esatri s.p.a.) è rimasta intimata.

Nella Relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha concluso per il rigetto del ricorso.

Successivamente parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione del quale non è provata la rituale notifica a controparte (in quanto in atti risulta versata solo documentazione relativa all’invio della raccomandata A.R. ma non anche alla ricezione della stessa).

Questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c., (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere.(cfr.

Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss.uu. n. 3876 del 2010, n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007, n. 24514 del 2006, n. 15980 del 2006, n. 22806 del 2004).

In considerazione della giurisprudenza richiamata, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il comportamento processuale di parte ricorrente configura la sussistenza di giusti motivi di compensazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2016

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