Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11528 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11528
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.V. residente a (OMISSIS), rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. TORTORICI
Marco, nel cui studio, in Roma, Via Orazio, 12, è elettivamente
domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 122/06/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro – Sezione n. 06, in data 20/07/2006,
depositata il 21 agosto 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 23766/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 122/06/2006, pronunziata dalla CTR di Catanzaro Sezione n. 06 il 20-07-2006 e DEPOSITATA il 21 agosto 2006.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, ai fini Irpef ed Ilor per l’anno 1996, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, nonchè per motivazione erronea, contraddittoria ed illogica.
2 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 02.03.2006, si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs n. 40 del 2006 al capo 1^.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).
3 – Si propone di trattare il ricorso in camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che il primo non si conclude con la formulazione del prescritto quesito e, d’altronde, il secondo non assolve all’obbligo di legge in relazione alla doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 5.
4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi una declaratoria di inammissibilità, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;
Considerato che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per insussistenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010