Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11528 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23130/2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERSONE 91,

presso lo studio dell’avvocato GENOVEFFA PETRUZZIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO MANNETTA;

– ricorrente –

contro

P.V., Z.M.M., D.E., GIROLAMO ROSA

MARIA, D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4564/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’ing. P.V. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ariano Irpino D.M., quale erede universale di D.M.C. e D.A., chiedendo declaratoria d’inefficacia della donazione effettuata da D.M.C. con atto del (OMISSIS) in favore del pronipote D.A.. Espose l’attore di vantare nei confronti della donante deceduta un credito per prestazioni professionali. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’ing. P.. Con sentenza di data 19 novembre 2014 la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello, dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti dell’appellante. Osservò la corte territoriale che, avendo la D. donato l’unico cespite di sua proprietà, doveva ritenersi in re ipsa la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore e che inoltre, avendo la D. in precedenza disposto con testamento del 13 maggio 1998 in favore di D.M., padre di D.A. e non essendo emersi dissapori con l’erede testamentario tali da far ritenere una volontà della de cuius di escludere il nominato erede dalla disponibilità del bene, la successiva donazione era indicativa della consapevolezza di pregiudicare gli interessi del creditore.

Ha proposto ricorso per cassazione D.M. sulla base di quattro motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la sentenza aveva desunto la consapevolezza di pregiudicare le ragioni creditorie sulla base della sola circostanza della donazione fatta successivamente al testamento in favore del nipote e che erano stati pretermessi i seguenti dati: il pagamento del primo acconto; il versamento di Euro 2.021,00 successivamente alla donazione; cinque quietanze rilasciate dalla ditta appaltatrice; la mancata allegazione delle fatture professionali al consuntivo contabile. Aggiunge che nella sentenza di primo grado era stato rilevato che la donazione era stata effettuata due anni prima dell’ultimo pagamento di Euro 2.021,00 eseguito dalla D. in favore dell’attore.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo la censura non intercetta la ratio decidendi, non avendo il giudice di merito fondato il proprio convincimento in ordine alla consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie sulla base della sola antecedenza del testamento rispetto alla donazione. In realtà tale ragione viene aggiunta a quella secondo cui il bene donato rappresentava l’unico cespite di proprietà della donante. In secondo luogo in relazione alle circostanze di fatto di cui il giudice avrebbe omesso l’esame non si indica in modo specifico se ed in quale sede processuale siano state dedotte. Esclusivamente per quanto concerne il versamento di Euro 2.021,00 successivamente alla donazione il profilo della mancata localizzazione processuale può essere superato dalla menzione in sentenza, ma trattasi di fatto privo di decisività in quanto non documenta l’assenza del credito all’epoca dell’atto.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1705, 1723, 2901 c.c., art. 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, essendo stato il nipote D.M. delegato dalla D. ad incassare le somme spettanti per i contributi per la ricostruzione del fabbricato in (OMISSIS), il solo tenuto a retribuire l’ing. P. era il nipote medesimo, sicchè la garanzia patrimoniale da preservare era quella di D.M..

Il motivo è inammissibile. I motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; 5 giugno 2003, n. 8993). Il motivo si fonda su una circostanza di fatto che non è stata oggetto di accertamento da parte del giudice di merito.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 476, 485, 2901 c.c., art. 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva il ricorrente che, rispondendo l’erede delle obbligazioni che facevano capo al dante causa, unico soggetto passivamente legittimato, nella duplice veste di cliente del professionista ed erede universale della D., è D.M..

Il motivo è inammissibile. Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (fra le tante Cass. 16 gennaio 2007, n. 828). Afferma il ricorrente che quale erede universale legittimato passivo era solo D.M.. La censura non è comprensibile, essendo in giudizio il D. proprio in veste di erede universale, come si riconosce nella sentenza impugnata. Per il resto il motivo fa riferimento alla veste del D. di cliente del professionista che è circostanza non accertata dal giudice di merito.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine all’estraneità della D. al rapporto professionale alla base della revocatoria.

Il motivo è inammissibile. Benchè si denunci error in procedendo, la censura fa riferimento all’omesso esame di una circostanza di fatto, e dunque al vizio motivazionale. Il ricorrente non ha però specificatamente indicato se ed in quale sede processuale la circostanza in questione sia stata oggetto di discussione fra le parti.

Nulla per le spese, non avendo la parte intimata partecipato al giudizio. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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