Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11528 del 03/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/06/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 03/06/2016), n.11528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO EAV S.R.L.” ex Circumvesuviana S.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TEVERE 46/A, presso lo studio

dell’avvocato PALA FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato

RUSSO GIULIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II

N. 4, presso lo studio dell’avvocato NICCOLI ROBERTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ERRA ALFONSO, NAPOLITANO

ANDREA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8179/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28/11/2013, depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAGETTA ANTONELLA;

udito l’Avvocato NAPOLITANO Andrea difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.C., dipendente dell’Ente Autonomo Volturno adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi il proprio diritto, a far tempo dall’anno 2001, a fruire di 34 giornate di ferie e/o congedi retribuiti all’anno, come previsto dall’Accordo interconfederale del 27.2.1979 e conseguentemente dichiarare la illegittimità della unilaterale riduzione di due giorni di congedo operata dalla società datrice in conseguenza del ripristino ex lege delle festività dell’Epifania e della festività del 2 giugno.

Il Tribunale rigettava la domanda. La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli la quale ha dichiarato la illegittimità della unilaterale riduzione dei giorni di permesso retribuiti ed ha condannato l’Ente datore di lavoro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 1.362,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Ente Autonomo Volturno s.r.l. (da ora EAV), sulla base di sei motivi, ciascuno articolato in più profili. L’intimato ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’Accordo nazionale 27.2.1979 e degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia (interpretazione del titolo dell’Accordo); illogicità della motivazione in ordine alla corretta applicazione dei canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c.. Ha in sintesi sostenuto che la Corte di merito non aveva fatto corretta applicazione delle regole legali in tema di interpretazione del contratto trascurando di considerare la connessione esistente tra l’abolizione ex lege n. 54 del 1977 delle festività nazionali, religiose e civili, e il riconoscimento in sede collettiva del diritto dei lavoratori del settore a fruire di un corrispondente numero permessi retribuiti; in conseguenza, la riduzione disposta unilateralmente dalla datrice di lavoro di due giorni di permesso retribuito doveva ritenersi giustificata alla luce della (parziale) reintroduzione di tali festività. A sostegno di tale assunto la società ricorrente ha richiamato la teoria della presupposizione e in questa prospettiva dedotto che il permanere della situazione di fatto alla quale era ancorato il riconoscimento dei permessi retribuiti configurava una condizione di efficacia del regolamento di interessi negoziato dalle parti collettive il cui venir meno, per causa non imputabile alle parti contraenti, aveva determinato l’automatica inefficacia dell’accordo.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo nazionale, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia.

Ha censurato la decisione, per avere, pur risultando la volontà delle parti collettive chiara ed inequivoca sulla base della lettura logico letterale del testo dell’Accordo, fatto ricorso al criterio sussidiario di interpretazione rappresentato dal comportamento successivo delle parti. Si è doluto che il giudice di appello non avesse motivato in ordine all’utilizzazione di tale criterio ed evidenziato che, comunque, il comportamento successivo delle parti non era incompatibile con la propugnata lettura dell’Accordo collettivo.

Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali in tema di produzione e/o acquisizione di atti (art. 115 c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 nonchè omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia rappresentato dalla necessità di disdetta di un accordo in presenza della sua sopravvenuta inefficacia conseguente al verificarsi di una condizione inespressa. Ha censurato la decisione per avere richiamato la previsione degli Accordi interconfederali del 1978 in tema di proroga tacita, in mancanza di disdetta almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale, pur non avendo il detto documento – Accordi interconfederale del 1978 – mai trovato ingresso nel processo. Ha quindi sostenuto la ininfluenza della circostanza – mancata disdetta – valorizzata dalla Corte di appello in ragione del fatto che gli Accordi del 1979, per il profilo di interesse, erano comunque destinati a perdere di efficacia in relazione al venir meno della condizione implicita (presupposizione) alla base degli stessi.

Con il quarto motivo ha dedotto violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali in tema di principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Premesso che il lavoratore, nel ricorso di primo grado aveva, nella parte espositiva, chiesto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e nella conclusioni formulato richiesta di condanna alle “differenze retributive con tutte le conseguenze normative, previdenziali e fiscali”, ha censurato la decisione di secondo grado per avere liquidato un importo a titolo di risarcimento del danno (contrattuale) laddove il lavoratore aveva dimostrato di voler chiedere una somma a titolo di differenze retributive.

Con il quinto motivo ha dedotto violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali in tema di inammissibilità di domande nuove in appello (art. 345 c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e omessa motivazione circa un fatto decisivo per la controversia (qualificazione della domanda e ammissibilità della domanda nuova in appello). Ha premesso che in seconde cure controparte aveva aggiunto alle proprie conclusioni la parola indennità pur mantenendo la ulteriore domanda di “condanna a tener conto di tali differenze retributive per tutte le conseguenze normative, previdenziali e fiscali”. Ha censurato la decisione per non avere la Corte d’appello motivato la propria qualificazione della domanda come intesa al risarcimento del danno e per non avere rilevato d’ufficio la novità della domanda relativa alla indennità.

Con il sesto motivo di ricorso ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 1218 c.c., degli artt. 2019 e 2948 c.c.. Ha sostenuto che la decisione si poneva in contrasto con quell’orientamento, seppur minoritario, del giudice di legittimità secondo il quale il mancato godimento di ferie e/o permessi comporta il diritto a differenze retributive con riflessi in tema del termine prescrizionale non più decennale (come per l’ipotesi di risarcimento del danno) bensì quinquennale.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte, in numerose fattispecie analoghe a quella in esame (v., tra le altre, Cass. n. 18715 del 2014, n. 20206, del 2014, n. 20205 del 2014 n. 20204 del 2014), nelle quali si controverteva della corretta interpretazione dell’Accordo interconfederale 27 febbraio 1979, al fine della qualificazione come legittima o meno della riduzione unilaterale disposta dalla datrice di lavoro del numero di permessi retribuiti riconosciuti al lavoratore, per effetto della (parziale) reintroduzione delle festività civili e religiose originariamente soppresse dalla L. n. 54 del 1977, ha ritenuto illegittima la disapplicazione dell’accordo collettivo nazionale di lavoro, operata con riferimento al contratto individuale di lavoro, diretta a ridurre i giorni di permesso retribuito a seguito della reintroduzione legislativa di alcune festività soppresse. Premesso che il contratto collettivo costituisce un “atto normativo” con efficacia vincolante per il singolo aderente alle associazioni stipulanti, cui non pertengono poteri modificativi della suddetta regolamentazione, questa Corte ha ritenuto, con riferimento all’Accordo richiamato, che non fosse invocabile la presupposizione (o la causa in concreto) in quanto questa postula l’esistenza di una inequivoca condizione inespressa, il cui venir meno faccia scemare la ragione del contratto, ovvero di una precisa corrispondenza tra le intervenute modifiche legislative ed il conseguente rimodellamento del regolamento contrattuale collettivo. Tale corrispondenza, all’esito della disamina delle disposizioni di riferimento è stata esclusa rilevandosi in particolare che “nel caso in esame si è in presenza di un rapporto asimmetrico e sotto molti profili confuso. La L. del 1977 soppresse o spostò alla domenica sette festività.

L’accordo collettivo del 1979 previde sei giorni di ferie o permessi aggiuntivi, che divenivano sette per alcuni lavoratori. Manca quindi già in avvio una puntuale ed univoca corrispondenza, tra soppressioni e incrementi. Ma poi il quadro legislativo mutò: nel 1986 fu ripristinata la festività dell’Epifania e nel 2000 quella del 2 giugno. L’asimmetria si accentua: non vi è puntuale corrispondenza tra soppressioni (sette), compensazioni (per alcuni lavoratori sei, per altri sette), ripristini (due) e la scelta aziendale di negare un permesso. Un ulteriore elemento di confusione si rinviene poi nella lettura dell’accordo collettivo: da un lato, si afferma che i sei (o sette) giorni di ferie e permessi sono “a compensazione ed in luogo” delle festività soppresse o differite, dall’altro però, richiamate le finalità della legge che le aveva soppresse, le parti contrattuali dichiarano che, tenuto conto della peculiare natura dei servizi di trasporto e della necessità di assicurare la più completa ed efficiente funzionalità del servizio anche nella giornate già considerate festive, “non trovano realizzazione nei confronti delle aziende del settore le finalità perseguite dalla legge anzidetta”. La simmetria perfetta che sarebbe necessaria per ipotizzare l’applicabilità delle tesi sulla condizione non espressa, manca quindi sul piano numerico ed anche nella espressione della volontà delle parti in ordine al rapporto tra le finalità legislative e quelle della loro pattuizione.” (Cass. n. 18715 del 2014).

Alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte deve essere quindi confermata la correttezza dell’interpretazione del giudice di appello alla base della decisione impugnata risultandone assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Con riguardo alle censure formulate con quest’ultimo motivo occorre inoltre evidenziare che il riferimento alla tacita proroga degli Accordi 27.2.1979 non assume, nel contesto argomentativo della decisione di secondo grado, rilievo decisivo, nè è utilizzato quale criterio sussidiario di interpretazione, destinato ad esplicitare il contenuto delle clausole negoziali non adeguatamente ricostruibile sulla base della interpretazione letterale e logico-sistematica. Invero la circostanza della proroga tacita degli accordi pur in presenza della reintroduzione, delle festività dell’Epifania (D.P.R. n. 792 del 1985) e (una tantum) di quella del 2 giugno (L. n. 200 del 1986) è utilizzata in funzione meramente confermativa del risultato ermeneutico raggiunto sulla base della sola lettura del testo delle richiamate norme collettive. Ciò è reso palese dall’affermazione del giudice d’appello secondo il quale “il tenore complessivo degli accordi dimostra infatti, in senso assolutamente contrario, che in realtà gli stessi furono raggiunti proprio tenendo conto della inapplicabilità in via diretta al settore della ratio e delle finalità della L. n. 54 del 1977…” (sent. pag. 5).

Il quarto ed il quinto motivo di ricorso risultano inammissibili.

Si premette che la Corte territoriale ha dimostrato di qualificare la domanda azionata come intesa al risarcimento del danno ed ha, a tale titolo, liquidato in via equitativa la somma di Euro 1.362,60.

Le deduzioni di parte ricorrente per la loro genericità, per non essere sorrette dall’adeguato e completo richiamo al contenuto dei ricorsi di primo e secondo grado, risultano inidonee, già in astratto, a fondare sia la deduzione di violazione dell’art. 112 c.p.c. sia la deduzione di violazione del divieto di novum in appello.

Deve anzitutto rilevarsi che il quarto motivo, ancorchè formulato per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, si incentra sulla pretesa erroneità della qualificazione giuridica data dalla Corte territoriale alla domanda azionata e, quindi, sull’interpretazione della domanda stessa, alla luce delle conclusioni spiegate nel ricorso introduttivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema d’interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate, con la conseguenza che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l’ampiezza della pretesa secondo criteri logici, che permettano di rilevare l’effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19331 del 2007, n. 19630 del 2011). Al contempo, ove venga in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr., ex plurimis, Cass., n. 16596 del 2005, n. 15603 del 2006, 7932 del 2012).

In tale attività interpretativa il giudice, non condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonchè delle finalità che la parte intende perseguire (cfr., Cass., n. 8140 del 2004). A sua volta, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito, deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., e segg. (i quali, pure essendo dettati in materia di contratto, hanno portata di carattere generale), o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri sopra indicati e il testo dell’atto processuale oggetto di erronea interpretazione (cfr, Cass., nn. 11343 del 2003; 15299 del 2005, n. 28421 del 2005). Le modalità di articolazione delle censure di parte ricorrente non sono coerenti con tale insegnamento. Invero, a fronte del fatto che la sentenza impugnata ha dato espressamente atto che in primo grado era stata chiesta la condanna della parte datrice al risarcimento del danno, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati dalla Corte territoriale nel pervenire a tale accertamento e precisare in che modo il giudice di appello se ne era discostato; tale onere non è stato adempiuto, essendosi il ricorrente limitato a richiamare la propria personale lettura dell’atto introduttivo con riferimento in particolare alle conclusioni spiegate, con ciò introducendo una richiesta di riesame diretto degli atti di causa inammissibile in questa sede di legittimità.

Analoga carenza espositiva e deduttiva si rinviene nell’illustrazione del quinto motivo di ricorso; il mero riferimento nelle conclusioni dell’atto di appello alla richiesta di condanna di controparte al pagamento “delle relative indennità”, in assenza della compiuta ricostruzione del relativo contenuto così come del contenuto del ricorso di primo grado, non consente di ritenere che sia intervenuta una modifica o ampliamento dell’originario petitum e, soprattutto, che la stessa sia stata posta a fondamento della sentenza di secondo grado che ha espressamente reso pronunzia di condanna al risarcimento del danno e non ad altra indennità.

Il rigetto del quinto motivo assorbe l’esame del sesto posto che la definitiva qualificazione come risarcitoria della domanda azionata comporta, secondo i principi in tema di responsabilità contrattuale, l’applicazione dell’ordinario termine decennale di prescrizione.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore degli Avv.ti Napolitano Andrea e Erra Alfonso, antistatarii.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2016

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