Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11527 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. II, 25/05/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 25/05/2011), n.11527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato DE FEO Maurizio, elettivamente

domiciliato in Roma, viale Angelico n. 92, presso lo studio

dell’Avvocato Antonio Cocozza;

– ricorrente –

contro

MARCO MOTO di MARCO MANCA;

ANNIS AUTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 332 del

2008, depositata il 22 luglio 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 22 dicembre 2010, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) D.S. impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 332 del 2008, depositata il 22 luglio 2008, che, in accoglimento dell’appello proposto da M.M., nella qualità di titolare della ditta Marcomoto, e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Oristano del 23 febbraio 2004, ha condannato esso ricorrente, in solido con EFFEA s.r.l., al pagamento in favore dell’appellante, della somma di Euro 3.688,66, con gli interessi dalla domanda.

Il giudizio di appello si è svolto, come si desume dall’intestazione della sentenza impugnata, tra la Ditta Marcomoto di Manca Marco, D.S. e la Effea s.r.l., già Annis Auto s.r.l..

Il ricorso risulta non notificato alla Effea s.r.l., mentre, per quanto attiene alla Ditta Marcomoto di Manca Marco, è stato notificato a mezzo posta, ma non risulta prodotto l’avviso di ricevimento.

Si rende quindi necessaria la trattazione del ricorso in camera di consiglio al fine di assumere i necessari provvedimenti”.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso effettuata alla Ditta Marcomoto di Manca Marco;

che in assenza di detta produzione, che il ricorrente avrebbe potuto effettuare sino all’inizio della trattazione del ricorso nell’adunanza camerale (Cass., S.U., n. 627 del 2008), la notificazione deve ritenersi inesistente;

che per effetto di tale inesistenza, non può essere disposta la rinnovazione del ricorso nei confronti della Effea s.r.l.;

che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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